§ 48.1.56 - D.M. 12 febbraio 1991, n. 183.
Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:12/02/1991
Numero:183


Sommario
Art. 1.      1. Nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato [...]
Art. 2.      1. All'organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea provvede l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sotto la direzione del [...]
Art. 3.      1. I decreti del Ministro delle finanze, di cui all'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, stabiliscono i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria [...]
Art. 4.      1. I biglietti per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea costituiscono "valori"; la loro stampa, che deve garantire massima sicurezza da ogni forma di [...]
Art. 5.      1. Il pagamento delle vincite delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è effettuato dal venditore al portatore del biglietto vincente, fino all'importo di un [...]
Art. 6.      1. Alle vincite si applica l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600
Art. 7.      1. Il venditore al dettaglio dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea percepisce l'aggio del 10 per cento su ogni biglietto
Art. 8.      1. I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea possono essere venduti anche all'estero attraverso gli istituti nazionali abilitati alla vendita, previ [...]


§ 48.1.56 - D.M. 12 febbraio 1991, n. 183.

Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

(G.U. 18 giugno 1991, n. 141)

 

 

     Art. 1.

     1. Nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita.

 

          Art. 2.

     1. All'organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea provvede l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sotto la direzione del Comitato generale per i giochi di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357.

     2. Per la distribuzione alle rivendite di generi di monopolio ed alle ricevitorie del lotto dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario.

 

          Art. 3.

     1. I decreti del Ministro delle finanze, di cui all'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, stabiliscono i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea.

     2. Con gli stessi decreti saranno determinate le caratteristiche ed i valori di vendita di ciascun biglietto, nonchè il numero dei biglietti vendibili e la quota del ricavato da destinare ai vincitori di ciascun premio, secondo un programma correlato alle singole combinazioni vincenti.

     3. Con i medesimi decreti può essere disposta l'attribuzione di uno o più premi attraverso una estrazione differita di un vincitore fra tutti i portatori di biglietti che non hanno conseguito una vincita immediata. Nel caso in cui il pagamento di tale vincita non venga richiesto entro i sessanta giorni successivi alla pubblicizzazione, attraverso apposite comunicazioni da effettuarsi mediante le reti radiofoniche e televisive della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il premio è devoluto allo Stato.

 

          Art. 4.

     1. I biglietti per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea costituiscono "valori"; la loro stampa, che deve garantire massima sicurezza da ogni forma di manipolazione e di contraffazione, è riservata all'officina carte e valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

 

          Art. 5.

     1. Il pagamento delle vincite delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è effettuato dal venditore al portatore del biglietto vincente, fino all'importo di un milione di lire.

     2. In caso di dubbio sull'autenticità del titolo, il venditore può richiedere l'acquisizione delle generalità e la relativa quietanza al presentatore del titolo vincente.

     3. Per vincite superiori all'importo di cui al comma 1, il pagamento va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito negativo del controllo di autenticità da effettuarsi, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come per le lotterie nazionali di cui all'art. 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

     4. I pagamenti di cui al comma precedente sono corrisposti nei modi previsti dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

     5. Il limite di un milione di lire di cui al comma 1 potrà essere adeguato con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357.

 

          Art. 6.

     1. Alle vincite si applica l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600.

 

          Art. 7.

     1. Il venditore al dettaglio dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea percepisce l'aggio del 10 per cento su ogni biglietto.

     2. Ai venditori di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 303.

     3. I venditori hanno l'obbligo di esporre nel locale sede dell'esercizio, in modo ben visibile al pubblico, il decreto istitutivo di ogni singola lotteria ad estrazione istantanea.

 

          Art. 8.

     1. I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea possono essere venduti anche all'estero attraverso gli istituti nazionali abilitati alla vendita, previ accordi di reciprocità con organismi esteri autorizzati nei rispettivi Stati.