§ 46.10.64 - D.L. 10 giugno 1994, n. 356 .
Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:10/06/1994
Numero:356


Sommario
Art. 1.      1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia [...]
Art. 2.      1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, nei limiti delle vacanze organiche di cui all'art. 1, comma 1, la proroga della rafferma, fino al 31 [...]
Art. 3.      1. Il personale assunto ai sensi dell'art. 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 46.10.64 - D.L. 10 giugno 1994, n. 356 [1].

Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

(G.U. 11 giugno 1994, n. 135)

 

 

     Art. 1.

     1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, in quanto fatte salve dall'art. 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non può avvenire anteriormente al 1° gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'art. 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 2.

     1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, nei limiti delle vacanze organiche di cui all'art. 1, comma 1, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio.

 

          Art. 3.

     1. Il personale assunto ai sensi dell'art. 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 8 agosto 1994, n. 488.