§ 46.10.59 - D.P.R. 12 dicembre 1992, n. 551.
Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:12/12/1992
Numero:551


Sommario
Art. 1.  Generalità.
Art. 2.  Identificazione dell'armamento.
Art. 3.  Armamento individuale.
Art. 4.  Armamento di reparto.
Art. 5.  Assegnazione e consegna delle armi.
Art. 6.  Doveri dell'assegnatario.
Art. 7.  Gestione e custodia dell'armamento.
Art. 8.  Armamento ordinario di reparto.
Art. 9.  Armamento speciale di reparto.
Art. 10.  Pistola semiautomatica.
Art. 11.  Pistola mitragliatrice.
Art. 12.  Fucile ad anima liscia.
Art. 13.  Fucile o carabina ad anima rigata.
Art. 14.  Sfollagente.
Art. 15.  Artifici.
Art. 16.  Accessori di lancio
Art. 17.  Dispositivi di lancio.
Art. 18.  Esplosivi.
Art. 19.  Accessori.
Art. 20.  Armi ad esclusivo uso sportivo.
Art. 21.  Armi bianche.
Art. 22.  Previsione di sostituzione di pistola M.34, M.35, M.70 e M.81.
Art. 23.  Previsione di sostituzione di M.A.B. cal. 9 e di moschetti M.91.
Art. 24.  Radiazione dal servizio di armi e munizioni.
Art. 25.  Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico.


§ 46.10.59 - D.P.R. 12 dicembre 1992, n. 551.

Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.

(G.U. 27 gennaio 1993, n. 21)

 

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

 

GENERALITA'

 

     Art. 1. Generalità.

     1. L'armamento del Corpo di polizia penitenziaria è adeguato e proporzionato all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non eccede le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.

 

          Art. 2. Identificazione dell'armamento.

     1. L'armamento in dotazione al Copro di polizia penitenziaria è individuale e di reparto.

     2. L'armamento di reparto, a seconda delle esigenze di impiego, è ordinario e speciale.

 

Capo II

 

ARMAMENTO INDIVIDUALE E DI REPARTO

 

          Art. 3. Armamento individuale.

     1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate d'ufficio nominativamente al personale del Corpo di polizia penitenziaria per tutta la durata del rapporto di servizio.

     2. L'armamento individuale è costituito da una pistola di tipo e di modello stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e comunque corrispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 10.

 

          Art. 4. Armamento di reparto.

     1. L'armamento di reparto è costituito dalle armi necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonchè per l'addestramento, le esercitazioni o i servizi di rappresentanza e d'onore.

     2. Le armi di reparto sono custodite nelle armerie.

 

          Art. 5. Assegnazione e consegna delle armi.

     1. Il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Ufficio del personale, provvede all'assegnazione agli uffici competenti:

     a) dell'armamento individuale per la successiva assegnazione al personale che ne abbia diritto;

     b) dell'armamento di reparto.

     2. L'autorità dirigente, tenuto conto delle direttive generali e sentito il comandante del reparto, determina, con ordine di servizio, l'armamento di riparto da consegnarsi al personale in relazione alle esigenze.

 

          Art. 6. Doveri dell'assegnatario.

     1. L'assegnatario deve:

     a) custodire responsabilmente l'arma e curarne costantemente e scrupolosamente la manutenzione;

     b) applicare sempre e dovunque le norme e le precauzioni di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

     c) mantenere l'addestramento ricevuto, mediante l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal fine organizzate dall'Amministrazione penitenziaria.

     2. L'armamento individuale deve essere immediatamente riconsegnato all'ufficio di appartenenza all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di servizio, nonchè in ogni altro caso in cui l'Amministrazione penitenziaria disponga al riguardo con provvedimento motivato.

     3. L'armamento di reparto deve essere immediatamente depositato nell'armeria al termine del turno di servizio o delle esigenze.

 

          Art. 7. Gestione e custodia dell'armamento.

     1. L'armamento è gestito dagli uffici consegnatari.

     2. L'armamento di reparto è custodito e mantenuto in efficienza in una o più armerie in relazione alle esigenze.

     3. Le armerie devono essere costituite ed organizzate in locali che offrano le indispensabili garanzie di sicurezza, che siano muniti di sistemi di allarme che consentano il controllo degli accessi, che siano strutturati con porte provviste di idonee serrature e che dispongano di vani luce blindati o protetti da inferriate o grate.

     4. Per la custodia, la conservazione e la manutenzione dell'armamento, ivi compresi gli esplosivi e gli artifici, si applicano, in quanto compatibili, le direttive e le istruzioni del Ministero della difesa in materia di sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, degli esplosivi, delle mine e dei materiali di trasmissioni.

 

Capo III

 

ARMAMENTO ORDINARIO E SPECIALE DI REPARTO

 

          Art. 8. Armamento ordinario di reparto.

     1. L'armamento ordinario di reparto è costituito dalle armi da impiegarsi per l'espletamento dei servizi di istituto in condizioni operative normali e sulle quali è impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

     2. Dette armi sono la pistola semiautomatica e la pistola mitragliatrice, aventi le caratteristiche indicate negli articoli 10 e 11 ed i cui tipi e modelli sono specificatamente individuati con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 9. Armamento speciale di reparto.

     1. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi da impiegarsi per l'espletamento dei servizi di istituto in condizioni operative straordinarie e, comunque, tali da non poter essere sostenute o contrastate con i normali mezzi.

     2. L'armamento speciale di reparto è costituito dal fucile ad anima liscia, dal fucile o carabina ad anima rigata, dallo sfollagente, dagli artifici e dagli esplosivi corrispondenti alle caratteristiche indicate negli articoli 12, 13 , 14, 15 e 18 oltrechè dei dispositivi previsti nell'art. 17 i cui tipi e modelli sono specificatamente individuati con decreto del "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     3. L'impiego di dette armi è consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica di idoneità; in situazioni di grave necessità e di urgenza l'autorità dirigente può disporne l'impiego anche da parte del personale non in possesso della apposita abilitazione purchè esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime.

 

Titolo II

 

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE INDIVIDUALE

 

          Art. 10. Pistola semiautomatica.

     1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche:

     - calibro: 9 parabellum;

     - chiusura: stabile;

     - ripetizione: semiautomatica;

     - alimentazione: serbatoio mobile;

     - capacità caricatore: non inferiore a otto cartucce;

     - azione: singola ovvero singola e doppia;

     - sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane, automatica mediante blocco del percussore;

     - tacca di mira fissa;

     - lunghezza canna: da 100 a 140 mm;

     - peso in ordine di impiego: non superiore a 1300 grammi.

 

Titolo III

 

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO

 

Capo I

 

ARMAMENTO IN DOTAZIONE ORDINARIA DI REPARTO

 

          Art. 11. Pistola mitragliatrice.

     1. La pistola mitragliatrice in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     - calibro: 9 parabellum;

     - chiusura: stabile o a massa;

     - ripetizione: semiautomatica e automatica;

     - alimentazione: serbatoio mobile;

     - capacità: da dieci a quaranta cartucce;

     - sicura o sicure: ordinaria e d'impugnatura;

     - mire: fisse/registrabili/ottiche/notturne;

     - lunghezza della canna: da 100 a 250 mm;

     - peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.

 

Capo II

 

ARMAMENTO IN DOTAZIONE SPECIALE DI REPARTO

 

          Art. 12. Fucile ad anima liscia.

     1. Il fucile ad anima liscia in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     - calibro: non inferiore a 12 mm;

     - caricamento: singolo o multiplo;

     - ripetizione: manuale o semiautomatica;

     - alimentazione: serbatoio mobile o fisso;

     - capacità: non inferiore a quattro cartucce;

     - sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;

     - mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;

     - lunghezza canna: non inferiore a 35 cm;

     - peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

 

          Art. 13. Fucile o carabina ad anima rigata.

     1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     - calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;

     - chiusura: stabile o metastabile o a massa;

     - ripetizione: semiautomatica o automatica;

     - alimentazione: serbatoio mobile;

     - capacità del caricatore: non inferiore a cinque cartucce;

     - sicura o sicure: ordinaria e d'impugnatura;

     - mire: registrabili, ottiche o notturne;

     - lunghezza della canna: non inferiore a 30 cm;

     - peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg, eventuali accessori esclusi.

 

          Art. 14. Sfollagente.

     1. Lo sfollagente in dotazione speciale di reparto deve essere in forma cilindrica, in gomma o in materiale sintetico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, di diametro di cm 3 e di lunghezza compresa tra i cm 40 e i cm 60.

 

          Art. 15. Artifici.

     1. Gli artifici illuminati e da segnalazione, in dotazione speciale di reparto, impiegabili con arma lunga o con apposito dispositivo di lancio, sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati.

     2. Gli artifici lacrimogeni e nebbiogeni si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con arma lunga o con apposito dispositivo di lancio. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela ad effetto neutralizzante reversibile.

 

Capo III

 

ACCESSORI DI LANCIO - DISPOSITIVI DI LANCIO - ESPLOSIVI

 

          Art. 16. Accessori di lancio

     1. I fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione speciale di reparto possono essere dotati di apposito dispositivi accessorio per il lancio di bombe o artifici.

 

          Art. 17. Dispositivi di lancio.

     1. Il Corpo di polizia penitenziaria può essere dotato, come dotazione speciale di reparto, oltrechè degli accessori di lancio di cui all'art. 16, anche di diversi dispositivi idonei al lancio di artifici.

 

          Art. 18. Esplosivi.

     1. Gli esplosivi in dotazione speciale di reparto possono essere da scoppio, da mina e innescanti.

 

Titolo IV

 

DOTAZIONI VARIE

 

Capo I

 

CONGEGNI - ARMI AD USO SPORTIVO - ARMI BIANCHE

 

          Art. 19. Accessori.

     1. La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione speciale di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico.

     2. Le armi dotate degli accessori di cui al comma 1 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto di cui all'art. 9.

 

          Art. 20. Armi ad esclusivo uso sportivo.

     1. Il Corpo di polizia penitenziaria può essere dotato di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo.

 

          Art. 21. Armi bianche.

     1. Il Corpo di polizia penitenziaria è dotato, quale armamento ordinario di reparto, della sciabola per servizi di rappresentanza e d'onore.

     2. La sciabola è portata con la divisa di rappresentanza; la sciabola è, altresì, armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di rappresentanza e d'onore.

 

Titolo V

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Capo I

 

SOSTITUZIONI DI ARMI

 

          Art. 22. Previsione di sostituzione di pistola M.34, M.35, M.70 e M.81.

     1. Le pistole M.34, M.35, M.70 e M.81 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le pistole di cui all'art. 10.

 

          Art. 23. Previsione di sostituzione di M.A.B. cal. 9 e di moschetti M.91.

     1. I moschetti automatici M.A.B. cal. 9 ed i moschetti M.91 restano in dotazione fino alla completa sostituzione con le armi di cui agli articoli 11, 12 e 13.

 

Capo II

 

FUORI USO DI ARMI E MUNIZIONI

 

          Art. 24. Radiazione dal servizio di armi e munizioni.

     1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di dichiarazione di fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, le armi e le munizioni di tipo, di modello o di altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non più utilizzabili per i servizi di istituto sono radiate dal servizio con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta dell'ufficio del personale.

     2. Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può, altresì, disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso ovvero la cessione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.

 

Capo III

 

SPERIMENTAZIONE DI ARMI

 

          Art. 25. Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico.

     1. L'Amministrazione penitenziaria può essere autorizzata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, a sperimentare, per esigenze connesse ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

     2. Nel decreto di cui al comma 1 devono essere indicate le armi da sperimentare e le modalità ed i termini della sperimentazione.

     3. In caso di grave necessità ed urgenza, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale del Corpo di polizia penitenziaria all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purchè rispondenti alle caratteristiche di impiego stabilite nel presente regolamento.