§ 46.10.46 - Legge 22 dicembre 1986, n. 905.
Aumento di duemila unità dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:22/12/1986
Numero:905


Sommario
Art. 1.      1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'art. [...]
Art. 2.      1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 39.000 milioni in ragione d'anno
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.10.46 - Legge 22 dicembre 1986, n. 905.

Aumento di duemila unità dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.

(G.U. 29 dicembre 1986, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'art. 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, è aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1986, di duemila unità.

 

          Art. 2.

     1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 39.000 milioni in ragione d'anno.

     2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 19.500 milioni, ed a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata in lire 39.000 milioni per ciascuno di detti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.