§ 46.10.45 - Legge 12 febbraio 1986, n. 27.
Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:12/02/1986
Numero:27


Sommario
Art. 1.      L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, è stabilito come segue
Art. 2.      L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla legge 26 aprile 1982 n. 215, è stabilito come segue
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede [...]


§ 46.10.45 - Legge 12 febbraio 1986, n. 27.

Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie.

(G.U. 17 febbraio 1986, n. 39)

 

 

     Art. 1.

     L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, è stabilito come segue:

     appuntati e guardie n. 19.844.

 

          Art. 2.

     L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla legge 26 aprile 1982 n. 215, è stabilito come segue:

     vigilatrici penitenziarie capo n. 32;

     vigilatrici penitenziarie superiori n. 130;

     vigilatrici penitenziarie n. 1.832.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.