§ 46.10.13 - Legge 15 febbraio 1953, n. 77.
Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:15/02/1953
Numero:77


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia possono ottenere licenze straordinarie per uno dei seguenti motivi
Art. 2.      La licenza di cui alla lettera a) del precedente articolo non può essere, indistintamente per tutti gli agenti, di durata superiore a 30 giorni. Quella di cui alla [...]
Art. 3.      Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, cui sia stata concessa una licenza straordinaria per convalescenza, può ottenere che, fino alla concorrenza di giorni [...]
Art. 4.      Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, riconosciuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo dalla Commissione medica ospedaliera, è [...]
Art. 5.      Due o più periodi di licenza straordinaria per convalescenza, o, comunque, di non idoneità al servizio nel Corpo, interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a [...]
Art. 6.      Il tempo trascorso in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio è computato per la metà agli effetti degli aumenti di paga o di stipendio
Art. 7.      I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, in licenza straordinaria per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio, conservano i seguenti assegni
Art. 8.      I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, che usufruiscono delle licenze straordinarie per motivi di salute in sede diversa da quella di servizio, hanno diritto [...]
Art. 9.      Sono abrogati gli articoli 53, 55 e 126 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, nonchè le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge


§ 46.10.13 - Legge 15 febbraio 1953, n. 77. [1]

Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica.

(G.U. 10 marzo 1953, n. 58)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia possono ottenere licenze straordinarie per uno dei seguenti motivi:

     a) per la morte di uno dei genitori o della moglie o di un figlio avvenuta da meno di un mese;

     b) per motivi di salute.

 

          Art. 2.

     La licenza di cui alla lettera a) del precedente articolo non può essere, indistintamente per tutti gli agenti, di durata superiore a 30 giorni. Quella di cui alla lettera b) non può essere di durata superiore a 30 giorni, se proposta dal sanitario dell'Amministrazione; essa invece, qualora venga proposta dalla Commissione medica ospedaliera di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 416, può avere la durata massima di un anno, tranne che l'infermità provenga da cause di servizio, nel qual caso non può superare i due anni.

     La concessione delle licenze, di cui al precedente articolo, è di competenza del Ministero; è, invece, di competenza del direttore dell'istituto presso il quale l'agente presta servizio, se trattasi di licenza proposta dal sanitario dell'Amministrazione, che abbia la durata massima di 15 giorni.

 

          Art. 3.

     Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, cui sia stata concessa una licenza straordinaria per convalescenza, può ottenere che, fino alla concorrenza di giorni sessanta, questa sia considerata come ordinaria, computandosi, però, nei sessanta giorni quelli di licenza ordinaria, eventualmente già goduti nell'anno in corso. In tal caso il dipendente non avrà diritto alla licenza ordinaria per l'anno successivo.

 

          Art. 4.

     Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, riconosciuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo dalla Commissione medica ospedaliera, è licenziato per inabilità fisica.

     E' altresì licenziato il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia ritenuta temporaneamente inabile al servizio, dopo aver fruito del massimo delle licenze ordinaria e straordinaria, e cioè complessivamente di tredici mesi per le infermità non dipendenti da causa di servizio, ovvero di venticinque mesi per le infermità dipendenti da causa di servizio.

 

          Art. 5.

     Due o più periodi di licenza straordinaria per convalescenza, o, comunque, di non idoneità al servizio nel Corpo, interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano gli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza.

     La durata complessiva di più periodi di licenza straordinaria per convalescenza o di inidoneità al servizio, anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiori a sei mesi, non può, comunque, superare in un quinquennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, se ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, è licenziato.

 

          Art. 6.

     Il tempo trascorso in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio è computato per la metà agli effetti degli aumenti di paga o di stipendio.

 

          Art. 7.

     I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, in licenza straordinaria per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio, conservano i seguenti assegni:

     a) i tre quinti dello stipendio o della paga;

     b) i tre quinti dell'indennità militare. Per gli ammogliati la riduzione a tre quinti si applica soltanto su una quota pari alla misura della indennità militare prevista per i celibi;

     c) i tre quinti dell'indennità di carovita, comprese le quote per la famiglia;

     d) i tre quinti dell'indennità caropane, comprese le quote per le persone di famiglia;

     e) i tre quinti dell'assegno personale di cui fossero eventualmente provvisti;

     f) i tre quinti del soprassoldo per distintivi di merito.

     Sono sospese:

     g) l'indennità militare speciale;

     h) l'indennità di alloggio.

     Nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono corrisposte le intere competenze, escluse l'indennità di alloggio e di cavallo.

     Durante la licenza straordinaria per infermità dipendente o non da causa di servizio, non sono dovuti, dal giorno di inizio dell'assenza, le seguenti indennità: manicomiale, di malaria, di disagiata residenza, speciale vestiario per l'uso dell'abito civile, giornaliera di presenza; per l'indennità giornaliera carceraria e per l'indennità giornaliera d'ordine pubblico si applicano le particolari disposizioni che le riguardano.

 

          Art. 8.

     I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, che usufruiscono delle licenze straordinarie per motivi di salute in sede diversa da quella di servizio, hanno diritto al rimborso delle spese per il loro trasporto personale, nonchè le diarie di trasferta per le sole giornate impiegate nel viaggio.

 

          Art. 9.

     Sono abrogati gli articoli 53, 55 e 126 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, nonchè le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.