| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia | 
| Data: | 29/07/1949 | 
| Numero: | 467 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente [...] | 
| Art. 2. La misura dell'indennità militare è ridotta | 
| Art. 3. Le disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli [...] | 
| Art. 4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti [...] | 
§ 46.10.7 - Legge 29 luglio 1949, n. 467.
Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.
(G.U. 5 agosto 1949, n. 178)
A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente misura lorda mensile:
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 | Celibi | Ammogliati | ||
| Ufficiali: | 
 | 
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 | 
| Maggiore | L. | 9.300 | L. | 12.400 | 
| Capitani | " | 5.800 | " | 10.000 | 
| Tenenti e sottotenenti | " | 5.300 | " | 9.250 | 
| Sottufficiali: | 
 | 
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| Marescialli maggiori | " | 4.600 | " | 8.050 | 
| Marescialli capi | " | 4.400 | " | 7.700 | 
| Marescialli ordinari | " | 4.300 | " | 7.500 | 
| Brigadieri | " | 2.350 | " | 3.900 | 
| Vice-brigadieri | " | 2.200 | " | 3.650 | 
L'indennità mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie è fissata nella misura di L. 1200 nette.
La misura dell'indennità militare è ridotta:
di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;
di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.
     Le disposizioni del 
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 4° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficile della Repubblica italiana.