§ 46.9.150 - D.P.R. 3 luglio 1991, n. 259.
Regolamento recante i requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:03/07/1991
Numero:259


Sommario
Art. 1.  Requisiti attitudinali - Disposizione generale.
Art. 2.  Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina ad operatore tecnico e vice revisore dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato.
Art. 3.  Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina a vice perito tecnico dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato.
Art. 4.  Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina a direttore tecnico dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici e a medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.
Art. 5.  Commissione per gli accertamenti attitudinali.
Art. 6.  Accertamento dei requisiti attitudinali.
Art. 7.      1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903
Art. 8.  Norma transitoria.


§ 46.9.150 - D.P.R. 3 luglio 1991, n. 259.

Regolamento recante i requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici - e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

(G.U. 16 agosto 1991, n. 191)

 

 

     Art. 1. Requisiti attitudinali - Disposizione generale.

     1. I candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale tecnico-scientifico o tecnico e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato sono sottoposti ad esame diretto ad accertarne l'idoneità attitudinale per l'espletamento del servizio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica o sanitaria.

 

          Art. 2. Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina ad operatore tecnico e vice revisore dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato.

     1. I requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina ad operatore tecnico e revisori dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato sono i seguenti:

     a) livello evolutivo che consenta il processo di integrazione dei tratti salienti della personalità, tenuto conto della maturazione globale, dell'esperienza di vita, della stima di sè e del senso di responsabilità;

     b) controllo emotivo inteso come capacità di contenere i propri atti dominando o inibendo manifestazioni emotivo-impulsive;

     c) efficienza intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate e denoti capacità di osservazione e adeguati poteri mnemonici ed attentivi;

     d) adattabilità intesa come capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto della socievolezza e della predisposizione al gruppo.

 

          Art. 3. Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina a vice perito tecnico dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato.

     1. I requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina a vice perito tecnico dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato sono i seguenti:

     a) livello evolutivo inteso come stadio dello sviluppo raggiunto in relazione all'età, alle esperienze di vita e ai tratti salienti del carattere;

     b) maturità emotiva contraddistinta da adeguato controllo delle spinte impulsive e da obiettività operativa;

     c) capacità intellettiva riferita al rendimento in compiti prevalentemente dinamico-pratici che richiedono adeguate capacità di osservazione, attenzione, memorizzazione e validi poteri di critica, di giudizio e decisionali;

     d) socializzazione intesa come capacità di integrazione nel gruppo e predisposizione favorevole ai rapporti interpersonali.

 

          Art. 4. Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina a direttore tecnico dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici e a medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

     1. I requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per direttore tecnico dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato e a medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato, sono i seguenti:

     a) maturazione globale intesa come personalità armonicamente evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità di integrazione all'ambiente;

     b) stabilità emotiva intesa come sintonia nelle reazioni comportamentali, contraddistinta da stabilità del tono dell'umore, fiducia in sè stesso ed efficace controllo emotivo-motorio;

     c) facoltà intellettive intese come doti di intelligenza che consentano una valida elaborazione dei processi mentali, avuto riguardo alla capacità di ideazione e di valutazione, alle capacità decisionali, di sintesi e di giudizio, nonchè alla maturità di pensiero;

     d) comportamento sociale inteso come integrazione socio-ambientale con riguardo alla predisposizione ai rapporti interpersonali, all'ambiente di lavoro, nonchè alla capacità di affermazione nel gruppo per dignità, iniziativa e stima.

 

          Art. 5. Commissione per gli accertamenti attitudinali.

     1. Superata la visita psico-fisica, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299, e dal decreto del Ministro dell'interno in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1990, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985, n. 452, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psico-tecnico, che la presiede, e da quattro direttori tecnici selettori appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.

 

          Art. 6. Accertamento dei requisiti attitudinali.

     1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al presente regolamento, al candidato sono proposti, dalla commissione dei selettori, una serie di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

     2. I tests sono predisposti con riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     3. Il giudizio di inidoneità, riportato in sede d'accertamento delle qualità attitudinali, comporta l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

     4. I tests di cui al comma 2 sono aggiornati sulla base di una specifica collaborazione con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.

 

          Art. 7.

     1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

 

          Art. 8. Norma transitoria.

     1. Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento delle nuove strutture del centro psicotecnico, gli accertamenti delle qualità attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici ed ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, possono essere effettuati dall'attuale struttura operante presso il centro psicotecnico e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento delle prove scritte di concorso.