§ 46.9.127 - D.P.R. 6 agosto 1985, n. 452.
Approvazione del regolamento per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:06/08/1985
Numero:452


Sommario
Art. 1.  Assunzione del personale.
Art. 2.  Bando di concorso.
Art. 3.  Domande di partecipazione al concorso – Documentazione.
Art. 4.  Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso.
Art. 5.  Riserve di posti e preferenze.
Art. 6.  Visite mediche - Presentazione alle prove scritte.
Art. 7.  Commissione esaminatrice.
Art. 8.  Commissione medica per gli accertamenti della idoneità fisica.
Art. 9.  Esclusione dal concorso per mancata presentazione.
Art. 10.  Categorie di titoli valutabili.
Art. 11.  Esami.
Art. 12.  Svolgimento delle prove orali.
Art. 13.  Graduatoria del concorso.
Art. 14.  Presentazione dei documenti.
Art. 15.  Nomina.
Art. 16.  Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria.
Art. 17.  Norma transitoria.
Art. 18.  Norme di rilievo.


§ 46.9.127 - D.P.R. 6 agosto 1985, n. 452.

Approvazione del regolamento per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato.

(G.U. 30 agosto 1985, n. 204)

 

 

     E' approvato l'annesso regolamento per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato.

 

Modalità di espletamento del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato.

 

     Art. 1. Assunzione del personale.

     L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami bandito su base nazionale.

     Il concorso di cui al precedente comma è indetto con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato.

     Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     La nomina a medico della Polizia di Stato, la frequenza al corso di formazione e le dimissioni dal corso stesso, sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

 

          Art. 2. Bando di concorso.

     Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nel ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato deve indicare:

     a) il numero dei posti messi a concorso;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

     c) i documenti prescritti;

     d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera c);

     e) il programma ed il diario delle prove di esame;

     f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

     La sede nella quale debbono avere luogo le prove scritte è stabilita con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

 

          Art. 3. Domande di partecipazione al concorso – Documentazione.

     Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale in conformità del modello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al comma precedente.

     A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

     1) il cognome ed il nome;

     2) la data ed il luogo di nascita;

     3) il possesso della cittadinanza italiana;

     4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     5) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

     6) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia nonchè il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

     7) l'ordine professionale al quale sono iscritti indicando la data di iscrizione all'albo;

     8) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa;

     9) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

     L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito dell'idoneità psico-fisica, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

     Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

     I candidati che hanno titolo a concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5, devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, se intendono avvalersi della facoltà di sostenere le prove nella lingua italiana o tedesca, ai sensi delle vigenti disposizioni.

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda nel caso in cui venga presentata direttamente, o dal comandante della nave ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

     Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

     L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

     I concorrenti indicano nella domanda i titoli di cui all'art. 19 allegando la relativa documentazione, che deve essere altresì conforme alla legge sul bollo.

     I candidati che hanno espresso nella domanda l'intenzione di concorrere ai posti riservati dovranno inoltre allegare i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva dei posti.

 

          Art. 4. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso.

     I requisiti di cui all'art. 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

     Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o più dei requisiti prescritti, è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

 

          Art. 5. Riserve di posti e preferenze.

     Nei concorsi per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per il concorso.

     Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

     I candidati, i quali concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma, sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso.

     Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

     I posti riservati che non sono ricoperti per mancanza di vincitori od idonei sono conferiti agli altri candidati idonei.

     A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè nelle altre disposizioni di legge in materia.

 

          Art. 6. Visite mediche - Presentazione alle prove scritte.

     I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'art. 4, sono invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati alla visita medica per l'accertamento della idoneità psico-fisica secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 8.

     I candidati giudicati idonei in sede di visita medica sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove d'esame nella sede e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.

 

          Art. 7. Commissione esaminatrice.

     La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da quattro membri, due dei quali docenti universitari ciascuno dei quali in una delle materie in cui vertono le prove scritte d'esame e due sanitari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente in servizio anche presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro dell'interno.

     Alla commissione esaminatrice, qualora necessario, sono aggregati membri aggiunti per le materie speciali oggetto del colloquio e per le eventuali prove facoltative di lingue estere.

     Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti della commissione e delle sotto-commissioni può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni.

 

          Art. 8. Commissione medica per gli accertamenti della idoneità fisica.

     I candidati al concorso per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, prima degli esami scritti previsti dal bando di concorso, sono sottoposti a visita medica consistente in esami clinici e a prove strumentali e di laboratorio.

     Coloro che risultino idonei saranno chiamati a sostenere le prove d'esame.

     La visita medica di cui al primo comma dovrà accertare con rigorosa scrupolosità se i concorrenti siano dotati di valida costituzione e funzionalità organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità o da imperfezioni fisiche e psichiche tali da impedire di poter bene espletare le mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia.

     Gli accertamenti medici sono effettuati da una commissione composta da sanitari della Polizia di Stato.

     La composizione della commissione medica, il numero dei suoi componenti e la sua sede, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 9. Esclusione dal concorso per mancata presentazione.

     Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e per le prove viene escluso dal concorso con decreto motivato dal Ministro.

 

          Art. 10. Categorie di titoli valutabili.

     Le categorie di titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

 

1) laurea in medicina e chirurgia:

 

 

a) da 90 a 100 punti

punti

0,50

b) da 101 a 110 punti

"

1,50

c) 110 con lode

"

2,00

2) Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in relazione al punteggio conseguito rapportato in centesimi:

 

 

a) da 80/100 a 95/100

"

0,30

b) da 95,01/100 a 110/100

"

1,00

3) Incarichi e servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico):

 

 

per ogni anno

"

0,20

4) Libera docenza

"

2,00

5) Specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in centesimi (da p. 0,50 a 1,50):

 

 

per ogni anno in corso

"

0,20

6) Vincite di concorsi sanitari presso enti pubblici:

 

 

per ogni concorso vinto

"

0,50

7) Idoneità nei concorsi sanitari presso enti pubblici:

 

 

per ogni idoneità conseguita

"

0,20

8) Idoneità negli esami regionali per aiuto:

 

 

per ogni idoneità conseguita

"

0,40

9) Idoneità negli esami nazionali per primario:

 

 

per ogni idoneità conseguita

"

0,50

10) Corsi di aggiornamento e di qualificazione:

 

 

per ogni corso con profitto

"

0,10

11) Pubblicazioni:

 

 

fino ad un massimo di

"

2,00

 

     Non sono tenuti in considerazione i certificati che non sono rilasciati e firmati dalle autorità che rappresentano l'ente.

     Per quanto riguarda le scuole di specializzazione e le scuole di perfezionamento, sono considerate autorità competenti a rilasciare il relativo documento anche i rispettivi direttori.

     Per quanto riguarda i titoli di carriera si stabilisce inoltre che:

     a) i servizi della stessa qualità ai fini del punteggio si sommano tra loro, purchè non siano contemporanei;

     b) le frazioni di un anno saranno valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;

     c) tra due o più servizi contemporanei verrà valutato soltanto quello più favorevole al candidato.

     Non verrà assegnato alcun punteggio:

     a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea;

     b) alle attestazioni di buon servizio;

     c) alle attività svolte in istituti sanitari non dipendenti da enti pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione;

     d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che ne sia seguito l'effettivo disimpegno.

     Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

     Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero di votanti ed i relativi quozienti, calcolati al decimo, sono sommati tra loro.

     Il totale così ottenuto è diviso per cinque e il quoziente, calcolato al decimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

 

          Art. 11. Esami.

     Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio riguardanti le seguenti materie:

     1) patologia speciale medica;

     2) patologia speciale chirurgica;

     3) semeiotica e clinica medica;

     4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

     5) elementi di medicina legale e di antropologia criminale;

     6) elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica (giudizi di idoneità al lavoro, fatica fisica e psichica, malattie da agenti fisici - alte e basse temperature, elettricità, vibrazioni, rumori, radiazioni ionizzanti - tecnopatie, tossicosi, dermopatie, infezioni ed infestazioni professionali, concetti medico-legali sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali, concetti sulla valutazione del danno da infortunio sul lavoro e/o da malattie professionali);

     7) elementi di igiene (microclima, servizi igienici ed assistenziali nella collettività, prevenzione ambientale ed individuale degli infortuni e degli inquinanti, alimentazione, igiene delle acque, degli alimenti, delle abitazioni, epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive e parassitarie).

     Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1 e 2 ed il colloquio su tutto il programma.

     Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte ed una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna di esse.

     Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

     I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nel bando di concorso.

     Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50 che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

     L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui deve sostenere il colloquio stesso.

     La votazione complessiva verrà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

 

          Art. 12. Svolgimento delle prove orali.

     Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche.

     Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

     L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno.

 

          Art. 13. Graduatoria del concorso.

     Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

     Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

 

          Art. 14. Presentazione dei documenti.

     I concorrenti dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei sono invitati a far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, nel termine di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso, i seguenti documenti, che debbono essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

     a) il certificato generale del casellario giudiziale;

     b) il certificato di cittadinanza italiana;

     c) il certificato di godimento dei diritti civili e politici;

     d) l'estratto dell'atto di nascita;

     e) il certificato di iscrizione all'ordine dei medici.

     I documenti indicati alle lettere a), b) e c) non devono essere anteriori a tre mesi dalla data di presentazione.

     I certificati di cui alle lettere b) e c) devono attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

     Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al comma primo, una copia integrale dello stato matricolare ed è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati al precedente primo comma, lettere a), b), c) e d).

     Ai candidati di sesso maschile viene, altresì, richiesto il documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di leva.

     Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

 

          Art. 15. Nomina.

     I vincitori del concorso, ed eventualmente gli altri candidati idonei, conseguono la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro dell'interno applicando le riserve dei posti e le preferenze previste dalla legge.

     I vincitori del concorso sono nominati medici della Polizia di Stato in prova e debbono frequentare il corso di formazione della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore di polizia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

     Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, presso il predetto istituto entro il termine loro indicato, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

 

          Art. 16. Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria.

     La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

     Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

 

          Art. 17. Norma transitoria.

     Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento delle nuove strutture sanitarie, le visite mediche per l'accertamento della idoneità fisica per i candidati al primo concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato potranno essere effettuate dopo il superamento delle prove scritte.

 

          Art. 18. Norme di rilievo.

     Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.