§ 46.9.54 - Legge 25 novembre 1957, n. 1138.
Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:25/11/1957
Numero:1138


Sommario
Art. 1.      L'indennità di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 228.000.000 annue, si farà fronte nell'esercizio 1956-57 per lire 188.000.000 [...]


§ 46.9.54 - Legge 25 novembre 1957, n. 1138. [1]

Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.

(G.U. 7 dicembre 1957, n. 303)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1956, nelle seguenti misure lorde annue:

 

 

 

Celibi

Ammogliati

Ispettori generali capi

L.

240.000

360.000

Questori

"

230.000

350.000

Vice questori

"

220.000

340.000

Commissari capi

"

210.000

325.000

Commissari

"

195.000

310.000

Commissari aggiunti

"

160.000

285.000

Vice commissari e vice commissari in prova

"

125.000

250.000

 

     Le misure dell'indennità previste dal precedente comma per i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico.

     L'indennità suddetta è computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non è, invece, computabile agli effetti stessi per i vice commissari in prova.

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 228.000.000 annue, si farà fronte nell'esercizio 1956-57 per lire 188.000.000 con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio stesso e, per lire 40.000.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio 1956-57.

     All'onere relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.