§ 46.9.28 - D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 16 .
Riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo A


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:05/01/1948
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con la legge 26 gennaio 1942, n. 39, è [...]
Art. 2.      Le promozioni ad ispettore generale capo sono deliberate a norma dell'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del [...]
Art. 3.      Gli ispettori generali capi sono normalmente adibiti a funzioni ispettive alla diretta dipendenza della Direzione generale di pubblica sicurezza. Agli stessi può essere [...]
Art. 4.      Agli ispettori generali capi spetta alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti
Art. 5.      Le promozioni a questore sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, ai vice questori [...]
Art. 6.      Gli attuali questori di 2 classe (grado 6°) verranno collocati, secondo l'ordine di ruolo, nel grado 5°, dopo l'ultimo iscritto in detto grado
Art. 7.      Nella prima attuazione del presente decreto l'inquadramento e le promozioni ai gradi di questore (grado 5°) e vice questore (grado 6°) potranno effettuarsi anche in [...]
Art. 8.      Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le promozioni al grado di questore potranno essere conferite ai vice questori anche se [...]


§ 46.9.28 - D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 16 [1].

Riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo A

(G.U. 5 febbraio 1948, n. 29)

 

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con la legge 26 gennaio 1942, n. 39, è sostituito dal seguente:

 

Grado

Qualifica

N. dei posti

IV

- Ispettori generali capi

4

V

- Questori e ispettori generali

110

VI

- Vice questori

110

VII

- Commissari capi

282

VIII

- Commissari

410

IX

- Commissari aggiunti

490

X e XI

- Vice commissari e vice commissari aggiunti

505

 

Totale

1911 [2]

 

     L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l'art. 19 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ed è comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza previste dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli ufficiali provenienti dal soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

 

          Art. 2.

     Le promozioni ad ispettore generale capo sono deliberate a norma dell'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, e possono essere conferite ai questori che abbiano diretto una questura per almeno un triennio o esercitato per ugual periodo le funzioni di ispettore generale.

 

          Art. 3.

     Gli ispettori generali capi sono normalmente adibiti a funzioni ispettive alla diretta dipendenza della Direzione generale di pubblica sicurezza. Agli stessi può essere tuttavia affidata la direzione di una questura in sede di particolare importanza.

 

          Art. 4.

     Agli ispettori generali capi spetta alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti:

     1) l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza nella misura di L. 36.000 (trentaseimila) lorde annue, se coniugati, e L. 30.000 (trentamila), se celibi. Tale indennità è pensionabile limitatamente alla somma di L. 3500 (tremilacinquecento);

     2) l'indennità giornaliera di ordine pubblico nella misura di L. 110 (centodieci) giornaliere;

     3) l'indennità speciale di pubblica sicurezza nella misura di L. 55 (cinquantacinque) lorde giornaliere.

 

          Art. 5.

     Le promozioni a questore sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, ai vice questori che abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nel grado.

     Il regio decreto 18 marzo 1923, n. 762, sul conferimento delle funzioni di questore ad estranei all'Amministrazione della pubblica sicurezza, è abrogato.

 

          Art. 6.

     Gli attuali questori di 2 classe (grado 6°) verranno collocati, secondo l'ordine di ruolo, nel grado 5°, dopo l'ultimo iscritto in detto grado.

     Gli attuali vice questori (grado 7°) verranno collocati secondo l'ordine di ruolo nel grado 6°.

 

          Art. 7.

     Nella prima attuazione del presente decreto l'inquadramento e le promozioni ai gradi di questore (grado 5°) e vice questore (grado 6°) potranno effettuarsi anche in soprannumero nei limiti, rispettivamente, di 20 e di 15 unità.

     Tali soprannumeri saranno riassorbiti con un terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1949.

 

          Art. 8.

     Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le promozioni al grado di questore potranno essere conferite ai vice questori anche se non abbiano raggiunta l'anzianità prescritta dal precedente art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 22 aprile 1953, n. 342.

[2]  Tabella sostituita dall'art. 1 della L. 11 marzo 1953, n. 131.