§ 46.9.31 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 824 .
Misure dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:07/05/1948
Numero:824


Sommario
Art. 1.      L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nella seguente misura [...]
Art. 2.      L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nella seguente misura [...]
Art. 3.      Per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura la misura dell'indennità speciale di pubblica sicurezza è ridotta
Art. 4.      Sono abrogate le disposizioni relative alla misura della indennità speciale di pubblica sicurezza che siano in contrasto con le norme del presente decreto
Art. 5.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto


§ 46.9.31 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 824 [1].

Misure dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo di pubblica sicurezza.

(G.U. 6 luglio 1948, n. 154)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nella seguente misura mensile lorda:

 

Gradi

Celibi

Ammogliati

Maggiore generale ispettore

L.

12.800

L.

17.100

Colonnelli

"

11.200

"

14.900

Tenenti colonnelli

"

10.100

"

13.400

Maggiori

"

9.300

"

12.400

Capitani

"

5.800

"

10.000

Tenenti e sottotenenti

"

5.300

"

9.250

 

          Art. 2.

     L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nella seguente misura lorda mensile:

 

Gradi

Celibi

Ammogliati

Marescialli di 1 classe

L.

4.600

L.

8.050

Marescialli di 2 classe

"

4.400

"

7.700

Marescialli di 3 classe

"

4.300

"

7.500

Brigadieri

"

2.350

"

3.900

Vicebrigadieri

"

2.200

"

3.650

 

     Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennità medesima è stabilita in L. 1200 nette mensili [2].

 

          Art. 3.

     Per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura la misura dell'indennità speciale di pubblica sicurezza è ridotta:

     di un quarto per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e non di servizio;

     di un ottavo per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e di servizio.

 

          Art. 4.

     Sono abrogate le disposizioni relative alla misura della indennità speciale di pubblica sicurezza che siano in contrasto con le norme del presente decreto.

     Le disposizioni concernenti i compensi per il lavoro straordinario, previste dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, non si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto al personale del Corpo della guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° aprile 1948.


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1199.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica.