§ 46.9.22 - D.Lgs.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 222 .
Aumento della indennità di alloggio, di vestiario e di pubblica sicurezza ai personali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:01/04/1947
Numero:222


Sommario
Art. 1.      Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, la indennità mensile di [...]
Art. 2.      L'indennità di alloggio per i sottufficiali ed i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ammogliati o vedovi con prole, che [...]
Art. 3.      La disposizione di cui al 1° comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, è estesa ai sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di [...]
Art. 4.      Ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, nonchè ai sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che, espressamente [...]
Art. 5.      Per i servizi collettivi di ordine pubblico compete al sottonotato personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la seguente [...]
Art. 6.      Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 7.      Gli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1946
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 46.9.22 - D.Lgs.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 222 [1].

Aumento della indennità di alloggio, di vestiario e di pubblica sicurezza ai personali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 21 aprile 1947, n. 92)

 

 

     Art. 1.

     Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, la indennità mensile di alloggio è stabilita nelle seguenti misure.

Grado III - Generale di Corpo d'armata comandante dell'Arma dei carabinieri L. 4.500

Grado IV - Generale di Divisione L. 4.200

Grado V - Generale di brigata, Maggiore generale ispettore L. 3.850

Grado VI - Colonnello L. 3.400

Grado VII e VIII - Tenente colonnello e Maggiore L. 2.700

Grado IX – Capitano L. 2.500

Grado X e XI - Ufficiale subalterno L. 2.000.

     Per gli ufficiali, che risiedano in sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, l'indennità predetta è ridotta di un quinto.

     Per gli ufficiali celibi l'indennità stessa è ragguagliata alla metà di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado.

 

          Art. 2.

     L'indennità di alloggio per i sottufficiali ed i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle misure seguenti:

     L. 700 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti;

     L. 550 mensili nelle altre sedi.

     L'indennità di alloggio per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole e che risieda in località ove non esistano caserme e che siano quindi costretti ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita in L. 250 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti e in L. 200 mensili nelle altre sedi.

     L'indennità suddetta è conservata, limitatamente alla misura di tre quarti, a favore del personale di cui al comma precedente usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia [2].

 

          Art. 3.

     La disposizione di cui al 1° comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, è estesa ai sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Con decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze ed il tesoro, saranno stabiliti i limiti e le modalità per l'applicazione del comma precedente anche in relazione alla concessione di cui al primo comma dell'art. 4.

     L'indennità di prima vestizione di cui all'art. 51, lettera b) del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è soppressa.

 

          Art. 4.

     Ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, nonchè ai sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che, espressamente comandati per esigenze di servizio, vestano l'abito civile, è concessa una indennità di vestiario di L. 30 giornaliere per i sottufficiali e di L. 25 giornaliere per i gradi inferiori.

     Tale indennità è aumentata di L. 5 giornaliere per il personale appartenente a reparti autisti, motociclisti e di mare.

     Il personale ammesso a fruire della indennità di cui ai precedenti commi non può superare i seguenti limiti massimi della forza organica:

     a) un ventesimo per l'Arma dei carabinieri;

     b) un quinto per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     L'indennità di cui al presente articolo è attribuita nominativamente con determinazioni ministeriali.

 

          Art. 5.

     Per i servizi collettivi di ordine pubblico compete al sottonotato personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la seguente indennità giornaliera:

 

a) per i servizi in sede:

Marescialli

L.

8

Brigadieri e Vice brigadieri

"

7

Appuntati, Guardie scelte, Carabinieri e Guardie

"

5

Allievi

"

3

b) per servizi fuori sede:

Marescialli

L.

50

Brigadieri e Vice brigadieri

"

40

Appuntati, Guardie scelte, Carabinieri e Guardie

"

30

Allievi

"

20

 

     E' abrogata la disposizione contenuta nel regio decreto-legge 26 giugno 1938, n. 845, e successive variazioni, relativa alla corresponsione di uno speciale supplemento vitto al personale suddetto in servizio collettivo di ordine pubblico.

     Agli ufficiali comandati in accompagnamento della truppa impiegata in servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti.

 

          Art. 6.

     Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Gli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1946.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 72.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 5 gennaio 1950, n. 44.