§ 46.8.440 - Legge 27 febbraio 1989, n. 79.
Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/02/1989
Numero:79


Sommario
Art. 1.      1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in [...]
Art. 2.      1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'art. 1 può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, [...]


§ 46.8.440 - Legge 27 febbraio 1989, n. 79. [1]

Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile.

(G.U. 7 marzo 1989, n. 55)

 

     Art. 1.

     1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato [2].

     2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 2.

     1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'art. 1 può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.

     2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruisca di assegno di superinvalidità, può essere conferita una quarta promozione a condizione che siano trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1.

     3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni sull'avanzamento nel ruolo d'onore e di quelle di cui alla presente legge non può essere superiore a quattro; non è consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.

     4. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. Il personale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui al comma 1.

 

     Art 2 bis. [3]

     1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dall'obbligo di apposizione sul certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza.

    2. L'amministrazione, nell'ambito delle risorse già previste in bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il raggiungimento della località di missione e per il rientro nella sede di servizio, dell'autovettura di proprietà, con rimborso delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.

    3. Fermi restando il principio dell'invarianza della spesa di cui al comma 2 e la normativa vigente in materia di trattamento di missione, al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute:

    a) da parte dell'accompagnatore, spettante in relazione allo stato dell'handicap sofferto, per l'alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;

    b) per l'alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap sofferto;

    c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.