§ 46.8.427 - Legge 4 luglio 1985, n. 353.
Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/07/1985
Numero:353


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 97 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      Alla tabella 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni [...]
Art. 4.      Il quarto e quinto comma dell'art. 98 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti [...]
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 99 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 6.      Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli [...]
Art. 7.      Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia o dal ruolo naviganti normale che abbiano conseguito il brevetto di [...]
Art. 8.      Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sono emanate, entro sei mesi [...]


§ 46.8.427 - Legge 4 luglio 1985, n. 353. [1]

Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.

(G.U. 19 luglio 1985, n. 169)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 97 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Alla tabella 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni del quadro I, colonna 3:

     1) in corrispondenza del grado di sottotenente (Omissis).

     2) in corrispondenza del grado di capitano (Omissis).

     3) in corrispondenza del grado di tenente colonnello (Omissis).

     4) in corrispondenza del grado di colonnello (Omissis).

 

          Art. 4.

     Il quarto e quinto comma dell'art. 98 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 99 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di pilota militare.

     Gli allievi navigatori e gli ufficiali frequentatori dei corsi per il conseguimento dei brevetti di navigatore di aeroplano e di navigatore militare sono equiparati agli effetti di cui al precedente comma rispettivamente agli allievi piloti ed agli ufficiali frequentatori dei corsi di pilotaggio.

 

          Art. 7.

     Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia o dal ruolo naviganti normale che abbiano conseguito il brevetto di navigatore militare successivamente al 1° gennaio 1978 o che lo conseguano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a domanda, da presentare rispettivamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o entro trenta giorni dal conseguimento del predetto brevetto, nel ruolo naviganti normale con il grado e l'anzianità posseduti, collocandosi in ruolo dopo l'ultimo di pari grado ed anzianità.

     Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. In corrispondenza di tale eccedenza vengono lasciati indisponibili ai fini del reclutamento altrettanti posti nei gradi degli ufficiali subalterni nel ruolo di provenienza.

     Gli ufficiali che non presentano domanda di trasferimento nel ruolo naviganti normale entro i termini di tempo stabiliti cessano dalle funzioni di navigatore militare.

     Ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore del ruolo naviganti normale, per gli ufficiali, di cui al precedente primo comma, la frequenza del corso normale della Scuola di guerra previsto per i capitani del ruolo naviganti normale è valida anche se effettuata quali ufficiali del ruolo servizi. Per gli stessi ufficiali, ai fini del suddetto avanzamento, si prescinde da qualsiasi periodo di comando o di attribuzioni specifiche di cui alla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'anzianità di servizio aeronavigante degli ufficiali, di cui al precedente primo comma, decorre dal giorno di ammissione al corso per il conseguimento del brevetto di navigatore militare. Ai fini della determinazione della suddetta anzianità dovrà altresì essere computato il periodo intercorrente tra la data di invio all'Accademia aeronautica e la data del provvedimento di esonero dal pilotaggio.

 

          Art. 8.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad adeguare alla presente legge il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica ed ogni altra norma regolamentare.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.