| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 85. Ricerca scientifica e tecnologica |
| Capitolo: | 85.1 ricerca scientifica e tecnologica |
| Data: | 07/10/2026 |
| Numero: | 179 |
| Sommario |
| Art. 1. Definizioni |
| Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione |
| Art. 3. Principi generali |
| Art. 4. Autorità nazionale di notifica |
| Art. 5. Autorità nazionali di vigilanza del mercato |
| Art. 6. Punto di contatto unico |
| Art. 7. Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione |
| Art. 8. Coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato |
| Art. 9. Collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza del mercato |
| Art. 10. Coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, relativo alla vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti. |
| Art. 11. Atti di indirizzo |
| Art. 12. Comitato di coordinamento |
| Art. 13. Poteri dell'Agenzia per l'Italia Digitale |
| Art. 14. Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio |
| Art. 15. Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale |
| Art. 16. Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale |
| Art. 17. Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario |
| Art. 18. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie |
| Art. 19. Principi generali |
| Art. 20. Poteri sanzionatori dell'Agenzia per l'Italia Digitale |
| Art. 21. Poteri sanzionatori delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato |
| Art. 22. Misure sanzionatorie non pecuniarie |
| Art. 23. Sanzioni amministrative pecuniarie |
| Art. 24. Procedimento sanzionatorio |
| Art. 25. Devoluzione dei proventi |
| Art. 26. Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA |
| Art. 27. Gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA |
| Art. 28. Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA |
| Art. 29. Promozione dell'innovazione e della cooperazione transfrontaliera |
| Art. 30. Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi di sperimentazione |
| Art. 31. Esiti della sperimentazione normativa per l'IA |
| Art. 32. Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 |
| Art. 33. Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 |
| Art. 34. Protezione dei dati e riservatezza |
| Art. 35. Coinvolgimento delle Regioni e valorizzazione delle esperienze territoriali |
| Art. 36. Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale |
| Art. 37. Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale |
| Art. 38. Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale |
| Art. 39. Alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale |
| Art. 40. Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano |
| Art. 41. Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale |
| Art. 42. Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro |
| Art. 43. Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM |
| Art. 44. Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy |
| Art. 45. Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy |
| Art. 46. Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia |
| Art. 47. Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni |
| Art. 48. Utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro |
| Art. 49. Norme in materia di equo compenso |
| Art. 50. Iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario |
| Art. 51. Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina - ECM - e della formazione manageriale in sanità. |
| Art. 52. Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 |
| Art. 53. Disposizione processuale |
| Art. 54. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 85.1.739 - D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.
(G.U. 8 ottobre 2026, n. 234)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
nte «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026;
Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale;
Acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della salute, delle imprese e del made in Italy, della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del
2. Nel presente decreto si intende per:
a) «autorità nazionali per l'intelligenza artificiale»: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della
b) «autorità nazionali di vigilanza del mercato»: l'ACN, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 5;
c) «autorità settoriali di vigilanza del mercato»: le amministrazioni di cui dall'articolo 3 del
d) «autorità del settore finanziario»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, in qualità di autorità nazionali di vigilanza del mercato di cui alla lettera b), per il settore finanziario;
e) «autorità nazionale di notifica»: l'AgID;
f) «Comitato di coordinamento»: il comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della
g) «istituti finanziari»: le banche italiane e le banche dell'Unione europea con succursale in Italia, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le società di gestione del risparmio autorizzate (SGR autorizzate), le società di gestione UE con succursale in Italia, le società di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzate (SICAV in gestione interna autorizzate) , le società di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzate (SICAF in gestione interna autorizzate), le società di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM, nonchè i gestori di fondi EuVECA italiani disciplinati ai sensi del
h) «regolamento IA»: il
i) «legge IA»: la
l) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata all'allegato I al regolamento IA;
m) «organismo nazionale di accreditamento» l'organismo autorizzato a svolgere l'attività di accreditamento nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del
n) «Spazio di sperimentazione italiano per l'IA»: lo spazio di sperimentazione nazionale per l'intelligenza artificiale, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento IA.
o) «sperimentazione FinTech»: lo spazio di sperimentazione di cui all'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del
Capo II
Poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento IA e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in materia di poteri delle autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, nonchè le disposizioni volte a garantire il coordinamento con la normativa settoriale vigente.
2. Il presente decreto si applica ai soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento IA.
Art. 3. Principi generali
1. Il presente decreto, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'articolo 3 della legge IA, è adottato in una prospettiva di garanzia antropocentrica, di uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA e di vigilanza sui rischi per diritti e libertà.
Sezione II
Autorità nazionali, punto di contatto unico e relativo coordinamento
Art. 4. Autorità nazionale di notifica
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento IA e dall'articolo 20, commi 1, lettera a), e 2 della legge IA, l'AgID è l'autorità nazionale di notifica, responsabile della predisposizione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio.
Art. 5. Autorità nazionali di vigilanza del mercato
1. Fatte salve le competenze dell'ufficio europeo per l'IA ai sensi degli articoli 75, 88 e 89 del regolamento IA, sono autorità nazionali di vigilanza del mercato ai sensi del medesimo regolamento:
a) l'ACN, per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 70 del regolamento IA;
b) la Banca d'Italia, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione di finanziamenti o di altri servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la CONSOB, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione dei servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
c) il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.
Art. 6. Punto di contatto unico
1. L'ACN, nello svolgimento delle funzioni di punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento IA, è contattabile secondo le modalità pubblicate nel proprio sito internet istituzionale. Le informazioni di contatto sono rese, altresì, disponibili al pubblico nell'elenco dei punti di contatto unici nazionali elaborato dalla Commissione europea.
Art. 7. Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione
1. L'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato stipulano tra loro accordi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, della
2. Gli accordi e i protocolli d'intesa previsti dal presente articolo che incidono sulle pubbliche amministrazioni territoriali sono comunicati, prima della loro adozione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ad Anci e a UPI.
3. L'Autorità nazionale di notifica promuove azioni di coordinamento con le autorità di notifica degli altri Stati membri dell'Unione europea, anche mediante protocolli d'intesa, per realizzare un meccanismo di scambio di informazioni e di buone pratiche e rendere il sistema più efficiente e omogeneo.
4. Al fine di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel rispetto di quanto previsto dalla legge IA, l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato possono stipulare convenzioni e protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e di formazione anche in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
5. Le Autorità nazionali di vigilanza del mercato individuano forme di coordinamento operativo e informativo con le autorità che tutelano i diritti fondamentali, comunicate ai sensi dell'articolo 77 del regolamento IA.
6. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorità del settore finanziario individuano forme di coordinamento operativo e informativo con il Garante per la protezione dei dati personali, anche quale Autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, per garantire, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
7. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui all'articolo 15 del presente decreto, l'ACN individua forme di coordinamento operativo e informativo con il Corpo della guardia di finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al
Art. 8. Coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato
1. In attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 74, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento IA, l'ACN, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi, garantisce il coordinamento e la collaborazione con le pertinenti Autorità settoriali di vigilanza del mercato responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.
2. Nel caso in cui la vigilanza abbia a oggetto un prodotto disciplinato dal regolamento IA e dalla normativa di armonizzazione dell'Unione europea, l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato, anche secondo la ripartizione di competenze stabilita dal
3. L'ACN, nei casi di cui al comma 2, può svolgere le relative funzioni attraverso il supporto delle Autorità settoriali di vigilanza del mercato, avvalendosi anche dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del
4. Le Autorità settoriali di vigilanza del mercato, qualora nell'ambito dell'esercizio delle rispettive competenze abbiano motivo di ritenere che la verifica di conformità abbia a oggetto un prodotto contenente uno o più sistemi di IA a cui si applica la disciplina del regolamento IA, informano tempestivamente l'ACN.
5. Per l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri e lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato possono stipulare appositi accordi ai sensi dell'articolo 15, della
6. Nel caso di cui al comma 2, al verificarsi di conflitti di competenza tra le Autorità di cui al medesimo comma, si procede ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del
Art. 9. Collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza del mercato
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi dell'ACN, in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, diversi da quelli di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, l'ACN e le Autorità del settore finanziario collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della
2. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, l'ACN può avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, l'ACN e il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della
4. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario, in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, le Autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della
5. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le autorità competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile collaborano ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze su tali istituti, anche mediante lo scambio di informazioni, qualora rilevanti o potenzialmente rilevanti per le altre autorità.
Art. 10. Coordinamento con le disposizioni di cui al
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del
Art. 11. Atti di indirizzo
1. Nei limiti e per le finalità previste dagli articoli 57, paragrafi 6 e 7, 70, paragrafo 8, 74, paragrafo 11, del regolamento IA e dalla legge IA, le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorità del settore finanziario possono, secondo le rispettive competenze, adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.
Art. 12. Comitato di coordinamento
1. Al Comitato di coordinamento partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, le Autorità del settore finanziario. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15 del
2. Il Comitato di coordinamento può fornire indirizzi unitari ai fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa per la cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10, nonchè per l'adozione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al comma 1, ACN e AgID informano il Comitato di coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa, nonchè dell'avvio delle relative negoziazioni di cui all'articolo 7.
Sezione III
Sistema di notifica
Art. 13. Poteri dell'Agenzia per l'Italia Digitale
1. Al fine di garantire l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'AgID, in qualità di autorità di notifica, dispone delle prerogative previste per l'esecuzione delle procedure di notifica e dei compiti di cui agli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA e può adottare disposizioni attuative del presente decreto e del regolamento IA, con riferimento alle proprie competenze.
2. L'AgID definisce e attua le procedure di valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità.
3. L'AgID, nell'ambito della procedura di notifica, assicura il monitoraggio continuo, con audit periodici e straordinari, sul mantenimento dei requisiti relativi agli organismi notificati e ai soggetti di cui all'articolo 33 del regolamento IA, nonchè sull'adempimento dei relativi obblighi. All'esito di tale attività di monitoraggio, nel caso in cui sussistano carenze o inadempimenti, l'AgID, previo contraddittorio con l'organismo notificato, avvia i procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento IA, nel rispetto di quanto previsto dalla
4. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 per i controlli effettuati dall'AgID con riferimento al mantenimento da parte degli organismi notificati dei requisiti di cui all'articolo 31 del regolamento IA, sono a carico degli organismi medesimi. Si applica quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 5, della
5. L'AgID può avvalersi per la valutazione e il monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità dell'organismo nazionale di accreditamento, ai sensi e in conformità al
6. L'AgID, nell'ambito delle competenze e dei compiti di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, collabora con le autorità nazionali di vigilanza del mercato, con le altre autorità settoriali di vigilanza del mercato competenti, con la Commissione europea e con le autorità di notifica degli Stati membri, anche ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.
Sezione IV
Sistema di vigilanza del mercato
Art. 14. Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio
1. In attuazione dell'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento IA, l'ACN è competente per la registrazione, a livello nazionale, dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, del regolamento IA.
2. Con decreto del direttore generale di ACN, di intesa con AgID, sono stabilite le modalità di registrazione, tenuta e gestione delle informazioni ricomprese nell'allegato VIII del regolamento IA.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, ACN individua forme di coordinamento informativo con il punto di contatto unico istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del
Art. 15. Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento IA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, nonchè dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, l'ACN esercita i poteri di vigilanza e ispettivi previsti dal regolamento IA, nonchè, dagli articoli 14 e 16 del
2. Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali, l'ACN dispone dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, nonchè del potere di svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento IA.
3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 16. Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, l'ACN è l'autorità di vigilanza competente per i sistemi di IA in relazione alle misure di cui agli articoli 79, 80, 82 e 83 del regolamento IA, nonchè alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del
2. Il procedimento relativo alle misure di cui al comma 1 è avviato a seguito di segnalazione di incidenti gravi ai sensi dell'articolo 73 del regolamento IA, di presentazione di reclami, ove non manifestamente infondati, di segnalazione da parte di altre autorità, o d'ufficio dall'ACN.
Art. 17. Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario
1. In qualità di autorità di vigilanza del mercato competenti ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, le Autorità del settore finanziario dispongono, nei confronti degli istituti finanziari vigilati, dei poteri previsti dal regolamento IA, nonchè dagli articoli 14 e 16 del
2. Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali dei sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari, le Autorità del settore finanziario dispongono dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, nonchè del potere di svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento IA.
3. Le Autorità del settore finanziario possono, nell'ambito delle rispettive competenze, adottare disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti di attuazione del regolamento IA, nonchè delle disposizioni riguardanti le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.
4. Le Autorità del settore finanziario stipulano un protocollo d'intesa con il Corpo della guardia di finanza per disciplinare lo scambio di informazioni per finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico finanziaria. Le medesime Autorità stipulano analogo protocollo d'intesa con la Direzione investigativa antimafia, per quanto di specifica competenza.
Art. 18. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Le Autorità nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, ricevono i reclami ai sensi dell'articolo 85 del regolamento IA e li trattano secondo le procedure adottate da ciascuna, assicurando il diritto al pieno contraddittorio. Il reclamo presentato a un'autorità non competente è trasmesso d'ufficio all'autorità competente, dandone comunicazione al reclamante.
2. L'ACN disciplina la procedura per la trattazione dei reclami di cui al comma 1 di propria competenza con decreto del direttore generale.
3. Nei limiti delle competenze attribuite alle Autorità del settore finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela istituiti ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private di cui al
Sezione V
Disposizioni sanzionatorie
Art. 19. Principi generali
1. L'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per garantire un'attuazione corretta ed efficace della presente sezione, tenendo in considerazione, in particolare, quanto previsto dall'articolo 99 del regolamento IA.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA, nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dal presente capo sono inclusi gli avvertimenti e le misure non pecuniarie di cui all'articolo 22 del presente decreto, applicabili in caso di violazione del regolamento IA.
Art. 20. Poteri sanzionatori dell'Agenzia per l'Italia Digitale
1. L'AgID, nell'esercizio delle funzioni di autorità di notifica ai sensi degli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA, irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99, paragrafi 4, lettera f), e 5 del medesimo regolamento.
Art. 21. Poteri sanzionatori delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato
1. Le Autorità nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, irrogano le sanzioni di cui al presente capo nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA.
Art. 22. Misure sanzionatorie non pecuniarie
1. Per le violazioni del regolamento IA caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità e in linea con i criteri richiamati all'articolo 23, comma 6, l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato possono, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA e in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 23:
a) ordinare di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.
2. Per l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 1, lettera a), entro il termine stabilito dall'Autorità si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23. In questo caso, l'importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 23.
3. Restano fermi i poteri spettanti alle autorità di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, della legge IA in base alla legislazione di settore.
Art. 23. Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non conformità al divieto delle pratiche di cui all'articolo 5 del regolamento IA è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 35.000.000 ovvero, se superiore, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 22, 23, 24, 25 e 26, agli articoli 31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34, nonchè agli articoli 50, 73 e 80 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 15.000.000 ovvero, se superiore, fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti per dare seguito a una richiesta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 7.500.000 ovvero, se superiore, fino all'1 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 27 e 86 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000.000 ovvero, se superiore, fino allo 0,5 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, per fatturato si intende il fatturato mondiale totale annuo come definito dall'articolo 99 del regolamento IA.
6. Nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità competente tiene conto dei criteri di cui all'articolo 99, paragrafo 7, del regolamento IA, nonchè della natura, sostanziale o formale, dell'obbligo violato.
7. Per le piccole e medie imprese, ivi incluse le microimprese, e le start-up innovative, la sanzione è determinata secondo il criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento IA.
Art. 24. Procedimento sanzionatorio
1. L'autorità nazionale di notifica e le autorità nazionali di vigilanza del mercato, contestati gli addebiti ai soggetti interessati, applicano le sanzioni previste dal presente capo con provvedimento motivato adottato entro un termine ragionevole.
2. Le modalità per l'adozione delle sanzioni di cui al presente capo da parte dell'AgID e i relativi termini sono definite con proprio regolamento.
3. Le modalità per l'adozione delle sanzioni di cui al presente capo da parte dell'ACN e i relativi termini sono definiti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-quater, del
4. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni previste dal presente capo è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet istituzionale delle autorità di cui al comma 1. Dell'eventuale impugnazione e del relativo esito viene data menzione sul sito internet dell'autorità competente, a margine della pubblicazione. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione, l'autorità nazionale di notifica e le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
b) possa comportare rischi per la cybersicurezza o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purchè tale pregiudizio sia determinabile.
5. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Banca d'Italia si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Consob si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
7. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dall'IVASS si applica la procedura sanzionatoria ai sensi degli articoli 311-septies e 324-octies del codice delle assicurazioni private, di cui al
8. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, si applica quanto disposto dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
9. L'ACN è competente in merito all'attività di cui all'articolo 99, paragrafo 11. A tal fine, l'AgID e le autorità nazionali di vigilanza del mercato informano tempestivamente l'ACN delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate e di eventuali controversie o procedimenti giudiziari correlati.
10. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dalle procedure proprie di ciascuna autorità competente, si applica, in quanto compatibile, la
Art. 25. Devoluzione dei proventi
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'ACN, ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AgID in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, per l'intero ammontare, a favore del bilancio dell'AgID. Tali somme sono destinate, in via prioritaria, allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto.
3. Con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità del settore finanziario, resta fermo quanto previsto dalle rispettive normative di settore.
Sezione VI
Spazi di sperimentazione normativa
Art. 26. Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA
1. È istituito, sotto la vigilanza diretta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento IA. Esso è finalizzato a sostenere la condivisione di migliori pratiche mediante la cooperazione con le autorità competenti, nonchè a promuovere l'innovazione e la competitività e a favorire lo sviluppo di un ecosistema dell'intelligenza artificiale. Lo spazio di sperimentazione di cui al primo periodo contribuisce, altresì, all'apprendimento normativo, inteso come sviluppo di un approccio regolatorio fondato sulle evidenze emerse dalla sperimentazione, nonchè ad agevolare e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione europea dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare se forniti da piccole e medie imprese, comprese le start-up a cui, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento IA, sarà riconosciuta una priorità secondo i criteri di preferenza individuati con il decreto di cui al comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA prevede altresì l'accesso, per i fornitori e i potenziali fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, a un ambiente controllato, gestito congiuntamente dall'AgID e dall'ACN, nell'esercizio delle rispettive competenze, come definite dal regolamento sull'IA e dal presente decreto. Le modalità di accesso, di gestione e di funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano, di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto adottato in forma congiunta dai direttori generali dell'AgID e dell'ACN, in relazione alle rispettive competenze, così come definite dal presente decreto e con il coordinamento del Comitato di coordinamento.
3. La partecipazione allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, da parte di fornitori e potenziali fornitori di sistemi di IA, avviene mediante l'individuazione e la valutazione di criteri di eleggibilità, in conformità a quanto previsto, oltre che dal presente decreto, dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 28, comma 5.
4. Nella definizione dei criteri di ammissione sono individuati requisiti oggettivi e trasparenti relativi ai soggetti eleggibili, alle priorità di accesso e allo stato di maturità delle soluzioni proposte.
Art. 27. Gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA
1. La gestione strategica e gli indirizzi generali dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA sono definiti nell'ambito del Comitato di coordinamento, anche a seguito di consultazione, da parte delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, con i portatori di interesse e con le Regioni e le Province autonome.
2. Il Comitato di coordinamento individua le priorità di sperimentazione e definisce, anche sulla base dello stesso criterio prioritario, l'ordine di selezione dei fornitori e dei potenziali fornitori, nel rispetto degli obiettivi generali di accesso ampio e paritario allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
3. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente sezione, ivi compresa la preparazione delle riunioni, il Comitato di coordinamento si avvale del Gruppo operativo di cui all'articolo 28.
Art. 28. Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA
1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 27, l'AgID e l'ACN provvedono, mediante decreto adottato congiuntamente dai rispettivi direttori generali, a costituire un Gruppo operativo, pariteticamente composto, al quale è affidata la gestione delle attività relative allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
2. Alle riunioni del Gruppo operativo possono partecipare i rappresentanti delle altre amministrazioni competenti per materia, in relazione ai progetti ammessi nello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, oltre al Garante per la protezione dei dati personali, per i progetti di sistemi di IA innovativi che comportano il trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 10, del regolamento IA. Il Gruppo operativo coinvolge, nell'ambito di singoli progetti, una o più università o centri di ricerca di cui all'articolo 45, comma 8, in relazione a specifiche esigenze di valutazione tecnica o di accertamento di aree di rischio specifiche.
3. Ai componenti del Gruppo operativo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il Gruppo operativo, in conformità a quanto previsto dai decreti di cui al comma 5, svolge ogni attività necessaria al pieno funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA con compiti di monitoraggio delle attività di sviluppo, test e validazione condotte dai fornitori dei sistemi di IA ammessi, verifica del rispetto temporale e operativo del piano di sperimentazione, anche attraverso sistemi di logging, auditing, tracciabilità delle modifiche, nonchè verifiche di compliance normativa e regolatoria. In particolare, il Gruppo operativo cura l'istruttoria preliminare di ammissibilità delle domande, provvede a selezionare i progetti, nonchè ad approvare, gestire e monitorare l'esecuzione dei piani di sperimentazione.
5. Con uno o più decreti, adottati congiuntamente dai direttori Generali dell'AgID e dell'ACN, sono definiti la composizione, il funzionamento e le modalità operative del Gruppo di cui al comma 1 e ogni altro aspetto tecnico e di raccordo, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 57 del regolamento IA riguardante la gestione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Con i medesimi decreti sono, altresì, definiti e identificati i servizi forniti e le rispettive modalità di erogazione, ivi compresa l'individuazione e la valutazione dei criteri di eleggibilità di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, in coerenza con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 58 del regolamento IA.
6. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei compiti connessi allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, in conformità all'articolo 78 del regolamento IA.
7. Il Ministero dell'università e della ricerca contribuisce nella definizione dei requisiti tecnici, scientifici e metodologici dei progetti di sperimentazione di propria competenza.
Art. 29. Promozione dell'innovazione e della cooperazione transfrontaliera
1. Al fine di ottimizzare le risorse e favorire lo sviluppo dell'ecosistema IA nazionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del regolamento IA, le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale possono avvalersi del coinvolgimento di altri attori competenti nell'ambito dell'ecosistema dell'IA, quali organismi notificati e organizzazioni di normazione, piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up, imprese, innovatori, impianti di prova e sperimentazione, poli europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, al fine di facilitare la cooperazione con i settori pubblico e privato, anche tramite appositi accordi stipulati in forma congiunta o, per le materie di rispettiva competenza, in forma autonoma.
2. La cooperazione con gli organismi notificati è supervisionata da AgID nel rispetto degli eventuali atti di esecuzione a tal fine adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 58 del regolamento IA.
3. Lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA può promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota al fine di sviluppare buone pratiche comuni e favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.
Art. 30. Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi di sperimentazione
1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) sentito il Ministero della difesa, le modalità di istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione di sistemi di IA impiegabili in chiave duale;
b) sentito il Ministero della giustizia, le modalità di istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione di modelli e sistemi di IA applicabili all'attività giudiziaria.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento IA, possono essere altresì istituiti ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale, o congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'istituzione, la gestione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, sono definiti con i decreti di cui al comma 1, alinea, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
4. Con accordo sancito ai sensi dell'articolo 9 del
5. Ferme restando la disciplina e la competenza dello spazio di sperimentazione FinTech per quanto riguarda la sperimentazione di sistemi di IA applicati a prodotti, servizi o processi dei settori bancario, finanziario o assicurativo, la sperimentazione di sistemi di IA destinati a essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari può avvenire anche mediante lo Spazio di sperimentazione di cui all'articolo 26 al fine di facilitare lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. In tal caso, alle riunioni del Gruppo operativo partecipano anche le Autorità del settore finanziario per i profili di rispettiva competenza.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, d'intesa con le autorità del settore finanziario e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech.
Art. 31. Esiti della sperimentazione normativa per l'IA
1. Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16, del regolamento IA, le autorità nazionali competenti presentano relazioni annuali all'ufficio per l'IA a decorrere dall'anno successivo all'istituzione dello Spazio di sperimentazione normativa per l'IA e successivamente ogni anno fino alla sua cessazione, nonchè una relazione definitiva.
2. La relazione comprende, altresì, le sperimentazioni realizzate dalle amministrazioni regionali e locali.
3. Le relazioni di cui al comma 1, sono trasmesse dalle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche al fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a seguito degli esiti della sperimentazione.
Sezione VII
Modifiche alla normativa di settore
Art. 32. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera aa) è aggiunta la seguente: «aa-bis) è Autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del
b) all'articolo 11, comma 2, lettera f), le parole: «ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge».
Art. 33. Modifiche al
1. All'articolo 36, comma 2-octies, terzo periodo, del
Sezione VIII
Ulteriori disposizioni
Art. 34. Protezione dei dati e riservatezza
1. Le forme di coordinamento operativo e informativo, nonchè gli scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli d'intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.
Art. 35. Coinvolgimento delle Regioni e valorizzazione delle esperienze territoriali
1. Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, può promuovere il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nelle attività disciplinate dal presente decreto, valorizzando le esperienze territoriali e favorendo il riuso delle migliori soluzioni sviluppate nell'ambito di programmi e progetti già in uso.
Capo III
Intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione
Art. 36. Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale
1. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione possono promuovere, in coerenza con le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e nell'ambito della propria autonomia, attività formative sull'intelligenza artificiale. Tali attività tengono conto della rapida evoluzione tecnologica dell'Intelligenza artificiale e si svolgono in coerenza con gli obiettivi dell'educazione alla cittadinanza digitale che costituisce uno dei nuclei concettuali che caratterizzano l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), possono promuovere, all'interno dei curricoli, moduli formativi volti al potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche e artistiche (STEAM), mediante l'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale nella didattica al fine di favorire la creatività, l'innovazione e la capacità di trovare soluzioni. La promozione di tali moduli formativi può svolgersi anche attraverso i percorsi di formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-octies, della
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento delle linee guida per le discipline STEM, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 184 del 15 settembre 2023, favorendo l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle discipline scientifiche e in quelle di ambito artistico (STEAM) per le finalità di cui al comma 2.
4. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali contribuisce, per quanto di competenza, all'analisi dei fabbisogni professionali e delle competenze emergenti connesse alle discipline STEAM e all'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'orientamento informato degli studenti e del raccordo con i percorsi di formazione tecnica superiore, professionale e continua.
5. Le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia, adottano specifiche iniziative di orientamento, anche nell'ambito della progettazione dei moduli di orientamento formativo, previsti per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui all'articolo 3 del
6. Le indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al
Art. 37. Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza educativa connessa all'uso eccessivo e non consapevole dei social media e di prevenire le dipendenze comportamentali degli studenti derivanti dall'utilizzo non corretto di piattaforme digitali di comunicazione e di condivisione di contenuti multimediali, nonchè di ambienti relazionali basati su sistemi di intelligenza artificiale, il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di formazione, riservato ai docenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, finalizzato a sostenere, nell'ambito dell'innovazione metodologica nei processi di insegnamento e apprendimento, lo sviluppo di competenze sull'uso dei social media e delle piattaforme digitali. Il piano di formazione di cui al primo periodo riguarda anche la realizzazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica e del piano triennale dell'offerta formativa, di interventi educativi destinati agli alunni e agli studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie, volti a contenere l'impatto dell'uso dei social media sul benessere integrale della persona in età evolutiva e a tutelare i minori nello spazio digitale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027", nel limite di 100 milioni di euro, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
Art. 38. Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale
1. La formazione in materia di intelligenza artificiale a favore del personale docente, in ingresso e in servizio, delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all'articolo 1, comma 632, della
2. I contenuti della formazione di cui al comma 1 sono orientati a:
a) sviluppare competenze digitali avanzate con particolare attenzione alla valutazione critica delle informazioni digitali, alla sicurezza, alla tutela della privacy e dell'identità digitale, all'interoperabilità dei dati e all'adozione di pratiche digitali sostenibili, in coerenza con il quadro europeo delle competenze digitali;
b) favorire la progettazione di attività didattiche innovative, anche mediante l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi di insegnamento e apprendimento, nonchè di sistemi di valutazione di competenze multiple e interconnesse e di certificazione.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti gli interventi finalizzati a:
a) promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli studenti, inclusa la comprensione dei principi di funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dei sistemi algoritmici;
b) favorire un uso etico, responsabile, trasparente e critico delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte degli studenti, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della protezione dei dati personali e dei principi di equità e non discriminazione;
c) sviluppare negli studenti capacità di analisi critica delle informazioni generate o elaborate mediante sistemi di intelligenza artificiale, contrastando fenomeni di disinformazione, manipolazione e dipendenza tecnologica;
d) ridurre il divario digitale e garantire pari opportunità di accesso alle competenze emergenti per studenti, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o con bisogni educativi speciali.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025.
5. Nell'adozione e nella gestione delle piattaforme di intelligenza artificiale resta ferma l'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, riconosciuta alle istituzioni scolastiche ai sensi del
6. Gli Uffici scolastici regionali possono promuovere l'istituzione di un comitato tecnico-etico territoriale operante attraverso la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, di supporto alla sperimentazione didattica, nonchè di protezione dei dati, al fine di:
a) promuovere un monitoraggio sull'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attività didattiche innovative rivolte a studenti e adulti;
b) assicurare la formazione continua del personale docente delle istituzioni scolastiche e dei CPIA in materia di utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei sistemi di intelligenza artificiale favorendone la partecipazione effettiva;
c) promuovere l'adeguamento del Patto educativo di corresponsabilità e del regolamento d'istituto al fine di includervi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico, ispirato ai principi e ai contenuti delle linee guida e del modello di codice etico predisposti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e adattato al contesto scolastico e dei CPIA.
7. Per la partecipazione ai comitati tecnico-etico territoriali di cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio, possono favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.
Art. 39. Alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale
1. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nell'ambito della propria autonomia, favoriscono la realizzazione di percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati all'alfabetizzazione degli adulti sull'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. I percorsi prevedono modalità per l'accertamento delle competenze pregresse in ingresso, nonchè criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite al termine degli stessi percorsi, coerenti con le finalità dei CPIA e in conformità alla disciplina dell'ordinamento dell'istruzione degli adulti di cui al
2. I percorsi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisizione, da parte degli adulti, di competenze in materia di intelligenza artificiale, orientate a un utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in tema di alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale. Nell'ambito di tali percorsi, i CPIA adottano metodologie didattiche partecipative, attività laboratoriali e compiti di realtà, anche mediante l'impiego di piattaforme e strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale, volti a promuovere un apprendimento più personalizzato, che tiene conto dei ritmi e degli stili di apprendimento degli studenti adulti.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, i CPIA possono stipulare accordi o convenzioni, ai sensi della normativa vigente, con enti locali, altri soggetti pubblici e privati, nonchè con le strutture formative accreditate dalle regioni, in coerenza con i programmi, le iniziative e i quadri di riferimento in materia di alfabetizzazione e competenze sull'intelligenza artificiale promossi o riconosciuti a livello europeo, al fine di favorire modelli didattici condivisi in materia di intelligenza artificiale, nel rispetto del riparto di competenze tra i soggetti coinvolti. I CPIA possono avvalersi, altresì, dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
4. Al fine di rafforzare il raccordo tra i percorsi di cui al presente articolo e le politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le regioni, assicura l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei CPIA nei sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'interoperabilità con le piattaforme digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze.
Art. 40. Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano
1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della pubblica amministrazione, indirizza e coordina le politiche di reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici e adotta le misure volte a sostenere l'introduzione, l'utilizzo e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo l'innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche, la semplificazione amministrativa e la accelerazione dei procedimenti.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprie linee guida, il quadro minimo di competenze sull'intelligenza artificiale necessarie al personale dipendente pubblico e oggetto dei percorsi di cui al successivo comma 3.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro per la pubblica amministrazione si avvale della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e di Formez PA, secondo le rispettive competenze, nonchè della collaborazione, previa convenzione, di università, enti di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
4. Ai medesimi fini, il Ministro per la pubblica amministrazione si avvale, previa convenzione, anche di Anci, UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Art. 41. Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del
2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 avviene nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione.
3. Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 1-bis del
4. Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 è nullo. Le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono nulle.
Art. 42. Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze attribuite dal
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del
3. I datori di lavoro assicurano un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonchè alle misure di prevenzione e protezione adottate.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.
Art. 43. Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM
1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito «istituzioni AFAM», promuovono nell'ambito di accordi stipulati con pubbliche amministrazioni, imprese o enti senza scopo di lucro, il supporto di professori, ricercatori e tecnologi, in servizio presso le medesime istituzioni, alle attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione, finalizzate alla comprensione diffusa e consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale.
2. Le attività di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti, al fine di incentivare un impiego sicuro, competente, etico e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale, possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria anche in convenzione con le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM.
3. Le attività di cui al presente articolo svolte da professori, ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della carriera scientifica e didattica.
Art. 44. Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy
1. Nell'esercizio della propria autonomia didattica, le università e le istituzioni AFAM promuovono attività formative finalizzate alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.
2. In attuazione del comma 1, coerentemente con il profilo culturale e professionale del corso di studi, le attività formative prevedono una formazione integrata dei profili tecnici, giuridici, funzionali, etici e di tutela dei diritti fondamentali della persona connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale e, in particolare:
a) nei corsi universitari con prevalente profilo scientifico, tecnologico, ingegneristico o matematico, medico e biomedico, l'integrazione dei profili etici e giuridici;
b) nei corsi universitari con prevalente profilo economico, sociale, giuridico e umanistico e per le istituzioni AFAM, l'integrazione dei profili tecnici e funzionali dei sistemi di intelligenza artificiale.
3. Le attività formative di cui al comma 1 assicurano, in misura proporzionata alla tipologia di corso e al relativo profilo disciplinare, i seguenti contenuti minimi in relazione ai sistemi di intelligenza artificiale:
a) comprensione dei principi, dei criteri di utilizzo e delle potenzialità di funzionamento;
b) conoscenza dei limiti, dei rischi e delle distorsioni o errori;
c) capacità di interpretare criticamente gli output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
d) consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità;
e) comprensione del ruolo della sorveglianza umana;
f) consapevolezza dei rischi di cybersicurezza.
4. Le università e le istituzioni AFAM assicurano il conseguimento dei risultati di apprendimento di cui al comma 3 mediante la previsione di:
a) insegnamenti dedicati o moduli interdisciplinari integrati in insegnamenti esistenti;
b) attività formative affini o integrative;
c) laboratori, tirocini o altre attività formative coerenti con i rispettivi ordinamenti.
5. Le attività formative e i progetti di sviluppo delle competenze in materia di intelligenza artificiale sono realizzati, ove possibile, mediante forme di coprogettazione con le parti economiche e sociali, gli enti di ricerca e gli attori territoriali dell'innovazione.
6. Il Ministero dell'università e della ricerca svolge un'attività di monitoraggio annuale sull'attuazione, nelle università e nelle istituzioni AFAM, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sulla base dei dati raccolti nelle attività nazionali di valutazione della qualità dell'offerta formativa, secondo metodologie coerenti con gli standard europei.
7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), sono definiti gli indicatori di monitoraggio, le modalità operative in formato compatibile con i sistemi informativi europei dell'istruzione superiore, i criteri di valorizzazione nell'ambito delle politiche di incentivazione e le forme di partecipazione ai gruppi di lavoro europei in materia.
8. Gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica «Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati», anche nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis del
Art. 45. Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy
1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e imprese in materia di intelligenza artificiale per l'utilizzo delle infrastrutture e delle competenze professionali volte esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione tecnologica, sulla base di interessi congiunti e collaborativi.
2. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare, singolarmente o in collaborazione tra loro, accordi con le Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, aventi ad oggetto la promozione, il supporto alla realizzazione e all'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, anche in collaborazione con il mondo produttivo o altre attività di interesse comune.
3. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico e di consulenza tecnico scientifica, possono, su richiesta delle Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, disporre, previo assenso degli interessati, l'assegnazione temporanea di personale presso le stesse ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del
4. I professori e i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno svolgono le attività di cui al comma 3 a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 10, della
5. I risultati delle attività svolte in periodo di assegnazione da ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e dal personale delle istituzioni AFAM sono considerati ai fini della valutazione delle attività di ricerca, nonchè ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, alle progressioni di livello o altri istituti contrattuali.
6. Al fine di valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con le imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in materia di intelligenza artificiale e promuovono la creazione di spin-off universitari e di start-up.
7. Al fine di rafforzare la capacità degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di svolgere attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale, le fondazioni ITS Academy, nell'ambito della loro autonomia, sostengono la collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e Autorità nazionali di cui all'articolo 20 della legge IA. A tal fine, il Comitato nazionale ITS Academy, di cui all'articolo 10 della
8. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM, i consorzi universitari, nonchè gli enti e le fondazioni di ricerca vigilati o finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, che intendano rendere disponibili specifiche conoscenze, infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA, possono essere individuati quali centri di riferimento per le attività di sperimentazione normativa per l'IA.
9. Il decreto di cui al comma 8 definisce, altresì, le modalità e i termini di collaborazione con le Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA. A tal fine i soggetti di cui al comma 8 possono stipulare accordi e convenzioni con le Autorità secondo i rispettivi ordinamenti.
10. Mediante i suddetti accordi e convenzioni, sono definite le modalità di attuazione dei programmi e i reciproci impegni, obblighi e responsabilità, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e per il comune perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla promozione dell'innovazione in materia di IA, attraverso la creazione di un ambiente controllato di sperimentazione e prova al fine di garantire la conformità dei sistemi di IA innovativi alle disposizioni del regolamento IA.
Art. 46. Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia
1. I percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge IA, assicurano il rispetto degli obblighi di alfabetizzazione previsti dall'articolo 4 del regolamento IA del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'attività giudiziaria e nell'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, ivi compresi i profili di cibersicurezza connessi al loro utilizzo;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA e alle disposizioni nazionali di attuazione, nonchè ai principi e ai limiti previsti dall'articolo 15 della legge IA;
c) profili attinenti all'impatto dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono differenziati in relazione alle funzioni esercitate e al contesto di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, tenendo conto della natura e del livello di rischio dei sistemi impiegati, e sono aggiornati periodicamente in ragione dell'evoluzione tecnologica e del quadro regolatorio.
3. I percorsi di cui al comma 1 assicurano altresì le competenze necessarie all'esercizio delle funzioni di sorveglianza umana di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento IA, ove i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati rientrino tra quelli classificati ad alto rischio ai sensi del medesimo regolamento.
4. Alla formazione dei magistrati provvede la Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle linee programmatiche elaborate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 15, comma 4, primo periodo, della legge IA. Per la formazione del restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Ministero provvede ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo 15, comma 4, della legge IA e può stipulare convenzioni con la Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione di corsi congiunti.
Art. 47. Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni
1. I corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA, e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
3. I percorsi di cui al comma 1 prevedono un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua previsto dalle disposizioni di settore per la rispettiva categoria professionale. I contenuti, le modalità di erogazione e la periodicità dei percorsi sono determinati secondo le disposizioni di cui al comma 5, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente comma e al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale per le rispettive categorie, adeguano i regolamenti ovvero i propri atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua per includervi i percorsi di cui al comma 1. L'adeguamento avviene secondo le procedure previste dalle disposizioni che disciplinano la formazione professionale per ciascuna categoria, ivi compresa, ove prevista, l'acquisizione del parere o dell'approvazione dell'autorità vigilante. Le forme aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il tramite delle associazioni professionali, rendono conoscibili i percorsi formativi e le modalità per l'accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 5 della
6. Per le professioni sanitarie, l'inclusione dei percorsi di formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nei programmi di educazione continua in medicina è disposta con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
Art. 48. Utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro
1. Le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per attività di orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro, individuazione delle competenze e supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.
2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 è subordinato alla garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni e della tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
Art. 49. Norme in materia di equo compenso
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9 del
Art. 50. Iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario
1. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis del
2. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria può individuare obiettivi, programmi e azioni da porre in essere per le finalità di cui al comma 1 nell'ambito del piano triennale di attività adottato ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 10, del
Art. 51. Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina - ECM - e della formazione manageriale in sanità.
1. I corsi di formazione continua dei professionisti sanitari includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA, e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali individua specifici programmi formativi in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale di cui al comma 2, da inserire all'interno dei corsi di formazione manageriali di cui all'articolo 16-quinquies del
Capo IV
Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici
Art. 52. Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al
1. All'articolo 98 del codice della proprietà industriale, di cui al
«1-bis. Tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonchè ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.».
Art. 53. Disposizione processuale
1. Le controversie nella materia di cui all'articolo 98 del codice della proprietà industriale di cui al
Capo V
Disposizioni finali
Art. 54. Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.