Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.2 disciplina generale |
Data: | 12/06/2025 |
Numero: | 99 |
Sommario |
Art. 1. Potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo |
Art. 2. Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo |
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 |
Art. 4. Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi |
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 10.2.159 - D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 99.
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.
(G.U. 1 luglio 2025, n. 150)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 2, 3, 9, 15, 28, 30, 34, 38, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e, in particolare, gli articoli 98-quaterdecies e 98-septies-decies;
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni numero 2/02/CIR in data 19 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, del 14 ottobre 2002, che destina il codice 114 ad un servizio di emergenza accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazione di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in data 6 agosto 2003, che individua i criteri e le modalità di gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri il numero nazionale di emergenza 114;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo
1. Il servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114», o numero pubblico «Emergenza infanzia 114», di seguito, anche «114», attivo su tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell'anno e accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni, previene e contrasta anche i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.
2. Il «114» fornisce alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonchè consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi più gravi, informa prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.
3. È prevista, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti del «114», una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonchè di un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia trasmette, annualmente, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, al Ministero dell'istruzione e del merito, i dati numerici in forma aggregata distinti tra le segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico, anche al fine di agevolare, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, la programmazione di azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni, in coerenza con il Piano di azione di cui all'articolo 3 della
5. Al fine di potenziare i servizi offerti dal «114», il sito internet all'uopo dedicato assicura la più ampia accessibilità, fruibilità, conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza forniti dal numero pubblico «Emergenza infanzia 114», nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2. Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche avvalendosi dei dati forniti dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nell'ambito delle proprie indagini statistiche, effettua con cadenza biennale, una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, finalizzata a misurarne le caratteristiche fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i soggetti più esposti al rischio, nonchè i relativi fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche.
2. Entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualità in cui è svolta la rilevazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, invia alle Camere la relazione, contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche in riferimento a quelle che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado, e del loro impatto. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2026.
3. L'ISTAT, provvede alle attività di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate nel proprio bilancio autonomo.
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. All'articolo 98-quaterdecies del
«5-bis. I contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamano espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.».
Art. 4. Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti, in coerenza con gli indirizzi di cui al Piano d'azione integrato di cui all'articolo 3 della citata
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la conoscenza del numero pubblico «Emergenza infanzia 114».
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.