§ 9.3.97 - D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.
Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.3 assicurazioni obbligatorie per la r.c.
Data:22/11/2023
Numero:184


Sommario
Art. 1.  Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 2.  Modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 9.3.97 - D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

(G.U. 13 dicembre 2023, n. 290)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

     Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 13;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

     Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

     1. Al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

     b) all'articolo 193, comma 1, le parole: «a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

 

     Art. 2. Modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

     1. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1:

     1) alla lettera fff), il numero 4-bis) è sostituito dal seguente:

     «4-bis) nel caso in cui un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;»;

     2) la lettera rrr) è sostituita dalla seguente:

     «rrr) veicolo:

     1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

     1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o

     1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

     2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

     3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

     b) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.»;

     c) all'articolo 122:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente»;

     2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

     1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

     1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.»;

     d) dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:

     «Art. 122 bis. (Deroghe). - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonchè quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.

     2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonchè quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.

     3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

     4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).

     5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.»;

     e) all'articolo 124, comma 1, dopo le parole: «responsabilità civile» sono aggiunte le seguenti: «dei veicoli a motore.»;

     f) l'articolo 128 è sostituito dal seguente:

     «Art. 128 (Massimali di garanzia). - 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

     a) nel caso di danni alle persone un importo di euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

     b) nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

     b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, un importo minimo di copertura pari a euro 30.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

     2. Ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono indicizzati automaticamente in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, per effetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea entro sei mesi dalla fine di ciascun periodo di cinque anni.»;

     g) dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

     «Art. 132.1 (Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli). - 1. I consumatori confrontano gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente denominato "Preventivass", consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

     2. Il preventivatore è dotato delle seguenti caratteristiche:

     a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

     b) indica chiaramente l'identità dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto;

     c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;

     d) utilizza un linguaggio chiaro;

     e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;

     f) è aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre un segmento significativo del mercato dell'assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

     g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

     h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto.»;

     h) all'art. 132-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.»;

     i) all'articolo 134:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, nè maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135.»;

     2) il comma 1-bis è abrogato;

     3) il comma 1-ter è abrogato;

     4) al comma 2, le parole: «Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa di assicurazione inserisce le»;

     5) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

     6) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

     «4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse.

     4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento.»;

     l) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

     «Art. 144-bis (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo). - 1. Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante e in un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di un'assicurazione della responsabilità civile separata, il danneggiato può presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove:

     a) possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo trainante e

     b) la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo.

     2. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato il danneggiato esercita l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o del Fondo di garanzia per le vittime della strada o dell'equivalente organismo dello Stato membro la cui legge nazionale si applica nel caso di sinistro.

     3. Nel caso di sinistro di cui al comma 1, l'assicuratore del rimorchio, laddove la legge nazionale applicabile al sinistro lo obblighi a fornire un indennizzo completo, informa il danneggiato, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo:

     a) dell'identità dell'assicuratore del veicolo trainante o

     b) qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada o dall'equivalente organismo di altro Stato membro.»;

     m) all'articolo 283:

     1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;»;

     2) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;»;

     3) al comma 2, terzo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)»;

     4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione europea.»;

     5) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al regresso per l'importo pagato nei confronti dell'impresa.»;

     n) dopo l'articolo 283 è inserito il seguente:

     «Art. 283-bis (Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada). - 1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, il Fondo di garanzia per le vittime della strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione di un'impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»;

     o) all'articolo 284:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sinistri causati da natanti in altro Stato membro»;

     2) al comma 1:

     2.1) dopo la parola: «altresì» sono aggiunte le seguenti: «, in conformità all'articolo 283, comma 1, lettera c-bis),»;

     2.2) dopo le parole: «risarcire i» sono inserite le seguenti: «danni derivanti dai»;

     2.3) la parola: «veicoli» è sostituita dalla seguente: «natanti»;

     3) al comma 2, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»;

     p) all'articolo 285:

     1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con gli organismi di compensazione istituiti ai sensi dell'articolo 25-bis della direttiva 2009/103/CE, con tutte le altre parti interessate, nonchè con le autorità competenti degli Stati membri. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche.

     1-ter. L'impresa designata di cui all'articolo 286, comma 1, informa il Fondo di cui al comma 1 della ricezione della richiesta. Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, il Fondo di cui al comma 1 provvede ad informare l'organismo equivalente dello Stato membro di origine dell'impresa e l'impresa di detto Stato membro soggetta a procedura di liquidazione, o il suo amministratore straordinario o il liquidatore, quali definiti, rispettivamente, all'articolo 268, lettere e) e f), della direttiva 2009/138/CE, della richiesta. L'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, informa il Fondo di cui al comma 1 nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta di indennizzo che è stata ricevuta dal Fondo stesso. Il Fondo di cui al comma 1, che ha anticipato l'indennizzo al danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate all'organismo omologo responsabile ultimo per il sinistro.

     1-quater. Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di cui al comma 1, che ha indennizzato il danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate al corrispondente organismo del suddetto Stato membro che provvede al pagamento entro sei mesi o entro il diverso termine convenuto.»;

     2) al comma 2, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese del made in Italy»;

     3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Nei casi di cui all'articolo 283, comma 1, lettera c), il contributo di cui al comma 3 è versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»;

     q) all'articolo 286:

     1) al comma 1, dopo le parole: «lettere a), b), c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)» e le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»;

     2) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

     r) all'articolo 287:

     1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;

     2) al comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)» e dopo le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono aggiunte le seguenti: «o altro soggetto che gestisce la procedura cui è soggetta l'impresa»;

     s) l'articolo 288 è sostituito dal seguente:

     «Art. 288 (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada). - 1. I danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

     2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata:

     a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o

     b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.

     3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta è imputata alla liquidazione definitiva del danno.

     4. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3.

     5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.»;

     t) all'articolo 290, comma 2, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)» e le parole: «posta in liquidazione coatta» sono soppresse;

     u) all'articolo 292, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa è posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.» [1];

     v) all'articolo 296:

     1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «Per l'esercizio delle funzioni di cui al all'articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis.»;

     2) dopo il comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.»;

     z) all'articolo 297, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. L'Organismo di indennizzo italiano è altresì incaricato di risarcire gli aventi diritto, che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l'impresa di assicurazione sia assoggettata a procedura di liquidazione, o ad altra procedura equivalente, indipendentemente dall'accertamento dello stato di insolvenza, o vi venga assoggettata in un momento successivo.

     1-ter. Nei casi di cui all'articolo 297, comma 1-bis, il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis, è versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

     1-quater. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, l'Organismo di indennizzo italiano informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»;

     aa) all'articolo 298:

     1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Gli aventi diritto possono altresì presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1-bis.»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. La persona lesa residente in Italia, entro due mesi dall'accadimento del sinistro, può chiedere l'indennizzo all'Organismo di indennizzo italiano nelle situazioni previste nell'articolo 297, comma 1, lettere b) e c). L'Organismo di indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'Organismo di indennizzo italiano.»;

     3) al comma 6, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) l'amministratore straordinario o il commissario liquidatore, nel caso in cui l'impresa sia assoggettata, rispettivamente, alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.»;

     4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. L'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro informa l'Organismo di indennizzo italiano nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta che è stata ricevuta anche dall'Organismo ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo.

     6-ter. Entro tre mesi dalla richiesta, l'Organismo di indennizzo italiano:

     a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuto a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati; o

     b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.

     6-quater. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità al comma 6-ter, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi dall'accettazione da parte dell'avente diritto dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta è imputata alla liquidazione definitiva del danno.

     6-quinquies. L'Organismo di indennizzo italiano coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con i Fondi di garanzia di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2009/103/CE, nonchè con gli altri organismi di indennizzo di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/103/CE, nonchè con le Autorità competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche.».

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023.

 


[1] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 20 gennaio 2024, n. 16.