§ 11.2.47 - Regolamento 23 ottobre 1995, n. 2494.
Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.2 politica monetaria
Data:23/10/1995
Numero:2494


Sommario
Art. 1.  Obiettivo
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Campo di applicazione
Art. 4.  Requisiti di comparabilità
Art. 5.  Calendario e deroghe
Art. 6.  Informazioni di base
Art. 7.  Fonti
Art. 8.  Frequenza
Art. 9.  Produzione dei risultati
Art. 10.  Trasmissione dei risultati
Art. 11.  Pubblicazione
Art. 12.  Comparabilità dei dati
Art. 13.  Finanziamento
Art. 14.  Procedura
Art. 15.  Revisione
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 11.2.47 - Regolamento 23 ottobre 1995, n. 2494.

Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(G.U.C.E. 27 ottobre 1995, n. L 257).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando che l'articolo 109 J, paragrafo 1 del trattato stabilisce che la Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, ai fini del raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi;

     considerando che l'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui al predetto articolo 109 J del trattato stabilisce che il grado di stabilità dei prezzi raggiunto dagli Stati membri risulta dal tasso d'inflazione misurato mediante l'indice dei prezzi al consumo calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali; che gli indici dei prezzi al consumo esistenti non sono calcolati su una base direttamente comparabile;

     considerando che la Comunità e in particolare le sue autorità finanziarie e monetarie debbono poter disporre regolarmente e tempestivamente di indici dei prezzi al consumo per comparare i tassi d'inflazione nel contesto macroeconomico e internazionale, distinti da quelli utilizzati per fini nazionali e microeconomici;

     considerando che l'inflazione è un fenomeno che si manifesta in tutte le forme di operazioni commerciali, compresi gli acquisti di beni capitali, gli acquisti pubblici, il costo del lavoro e gli acquisti effettuati dai consumatori; che per una piena comprensione del processo inflazionistico, all'interno degli Stati membri e tra di essi, occorre disporre di una serie di statistiche, di cui gli indici dei prezzi al consumo costituiscono un elemento essenziale;

     considerando che indici dei prezzi al consumo comparabili possono essere calcolati in luogo di o in aggiunta a indici dei prezzi al consumo analoghi, già calcolati o che saranno calcolati in futuro dagli Stati membri;

     considerando che il calcolo di indici comparabili comporta costi che saranno sostenuti in parte dalla Comunità e in parte dagli Stati membri;

     considerando che, conformemente al principio della sussidiarietà, la definizione di norme statistiche comuni per gli indici dei prezzi al consumo è un compito che può essere svolto efficacemente soltanto a livello comunitario; che alla raccolta dei dati e al calcolo di indici dei prezzi al consumo comparabili provvederanno gli organismi e le istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali a livello nazionale;

     considerando che, in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, è necessario disporre di un indice dei prezzi al consumo per la Comunità europea nel suo insieme;

     considerando che il comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Eurostat del Consiglio, ha espresso parere favorevole sul progetto del presente regolamento,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Obiettivo

     Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire le basi statistiche necessarie per pervenire al calcolo degli indici comparabili dei prezzi al consumo a livello comunitario.

 

     Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) indice dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): l'indice di prezzo al consumo comparabile prodotto da ogni Stato membro;

     b) indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE): l'indice dei prezzi al consumo prodotto dalla Commissione (Eurostat) per la Comunità europea sulla base degli IPCA degli Stati membri;

     c) indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPCUM): l'indice dei prezzi al consumo prodotto dalla Commissione (Eurostat) nell'ambito dell'Unione economica e monetaria sulla base degli IPCA degli Stati membri non soggetti alla deroga di cui all'articolo 109 K del trattato, fintantoché tali deroghe sussistono.

 

     Art. 3. Campo di applicazione

     L'IPCA si basa sui prezzi dei beni e dei servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori. I problemi relativi alla ponderazione saranno adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

 

     Art. 4. Requisiti di comparabilità

     Gli IPCA sono considerati comparabili se riflettono esclusivamente le differenze che esistono tra i paesi nelle variazioni dei prezzi e nelle abitudini di consumo nazionali.

     Gli IPCA che differiscono a causa di diversità nei concetti, nei metodi o nelle pratiche che intervengono nella loro definizione e nel loro calcolo non sono considerati comparabili.

     La Commissione (Eurostat) definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le regola da seguire per ottenere IPCA comparabili.

 

     Art. 5. Calendario e deroghe

     1. Le misure necessarie per ottenere indici dei prezzi al consumo comparabili sono attuate progressivamente, secondo le seguenti fasi:

     a) Fase I Entro il marzo 1996 la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, determina, ai fini della relazione di cui all'articolo 109 J del trattato (« criteri di convergenza »), una serie provvisoria di indici dei prezzi al consumo per ciascuno Stato membro. Tali indici sono interamente basati sui dati utilizzati per il calcolo degli indici nazionali dei prezzi al consumo già esistenti, ma in particolare con le seguenti modifiche:

     i) sono escluse le abitazioni occupate dai proprietari;

     ii) sono esclusi i servizi sanitari e scolastici;

     iii) sono escluse talune altre voci non considerate o trattate in modi diversi da vari Stati membri.

     b) Fase II L'IPCA si applica a decorrere dal gennaio 1997. Il periodo di riferimento comune dell'indice è l'anno 1996. Le stime delle variazioni dei prezzi per i dodici mesi precedenti il gennaio 1997 e per i mesi successivi sono elaborate in funzione degli indici del 1996.

     2. Se necessario, la Commissione (Eurostat), su richiesta di uno Stato membro e previa consultazione dell'IME, può concedere deroghe al paragrafo 1, per un periodo di durata non superiore ad un anno, qualora lo Stato membro interessato debba apportare adattamenti significativi al suo sistema statistico per assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

     3. Le misure di applicazione del presente regolamento necessarie per garantire la comparabilità degli IPCA nonché per preservarne e rafforzarne l'affidabilità e la pertinenza saranno attuate, secondo la procedura di cui all'articolo 14, previa consultazione dell'IME.

 

     Art. 6. Informazioni di base

     Le informazioni di base sono quelle relative ai prezzi e alle ponderazioni dei beni e dei servizi di cui occorre tener conto per ottenere la comparabilità degli indici secondo le condizioni di cui all'articolo 4.

     Tali dati sono raccolti mediante indagini effettuate dalle unità statistiche definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di anilisi del sistema produttivo nella Comunità o ricavati da altre fonti, che consentano di garantire l'osservanza dei requisiti di comparabilità degli indici di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

 

     Art. 7. Fonti

     Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a cooperare alla raccolta o alla fornitura di dati sui prezzi sono tenute ad autorizzare l'osservazione dei prezzi effettivamente praticati e a fornire, quando siano loro richieste, informazioni veritiere e complete.

 

     Art. 8. Frequenza

     1. L'IPCA, l'IPCE e l'IPCUM sono calcolati ogni mese.

     2. I prezzi sono rilevati una volta al mese. Qualora una rilevazione meno frequente non impedisca di produrre un IPCA rispondente ai requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4, la Commissione (Eurostat) può autorizzare deroghe alla rilevazione mensile. Questa disposizione non osta a una rilevazione più frequente dei prezzi.

     3. Le ponderazioni degli IPCA sono aggiornate con frequenza tale da soddisfare i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4. Ciò non comporta l'obbligo di effettuare indagini sui bilanci familiari con una frequenza superiore a quella quinquennale, salvo per gli Stati membri per i quali si constati, secondo la procedura di cui all'articolo 14, che i cambiamenti nelle abitudini di consumo sono tali da rendere necessarie indagini più frequenti.

 

     Art. 9. Produzione dei risultati

     Gli Stati membri elaborano i dati raccolti per produrre l'IPCA, sulla base di un indice del tipo Laspeyres, che interessa le categorie della classificazione internazionale COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) che saranno adeguate secondo la procedura di cui all'articolo 14 per stabilire gli IPCA comparabili. Secondo la medesima procedura saranno definiti i metodi, le procedure e le formule che garantiscono la conformità ai requisiti di comparabilità.

 

     Art. 10. Trasmissione dei risultati

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli IPCA entro i trenta giorni successivi alla fine del mese a cui gli indici si riferiscono.

 

     Art. 11. Pubblicazione

     L'IPCA, l'IPCE e l'IPCUM e i corrispondenti sottoindici per una serie di categorie di cui all'articolo 9, selezionate secondo la procedura di cui all'articolo 14, sono pubblicati dalla Commissione (Eurostat) entro i cinque giorni lavorativi successivi alla fine del periodo di cui all'articolo 10.

 

     Art. 12. Comparabilità dei dati

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, le informazioni, tra cui quelle raccolte conformemente all'articolo 6, in modo sufficientemente dettagliato per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 e la qualità degli IPCA.

 

     Art. 13. Finanziamento

     Le misure d'applicazione del presente regolamento sono adottate tenendo nella massima considerazione il rapporto costo/efficacia e a condizione di non richiedere risorse supplementari considerevoli in uno Stato membro, a meno che la Commissione (Eurostat) non si assuma l'onere dei due terzi di tali spese supplementari sino alla fine del secondo anno di attuazione delle misure medesime.

 

     Art. 14. Procedura [1]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 15. Revisione

     Previa consultazione del comitato, la Commissione (Eurostat) presenta al Consiglio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e in seguito entro i due anni successivi, una relazione relativa agli IPCA, elaborati in conformità con il presente regolamento, e riguardante in particolare la loro affidabilità e il rispetto dei requisiti di comparabilità.

     Nel contesto di tali relazioni, la Commissione prenderà posizione sullo svolgimento della procedura di cui all'articolo 14 e proporrà, all'occorrenza, le modifiche da essa ritenute opportune.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.