§ 4.2.67 - L.R. 5 febbraio 2024, n. 3.
Interventi a favore della circolazione dei crediti fiscali di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, ai fini dell'efficientamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:05/02/2024
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Misure per il trasferimento dei crediti fiscali.
Art. 3.  Direttive di attuazione.
Art. 4.  Abrogazioni.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 4.2.67 - L.R. 5 febbraio 2024, n. 3.

Interventi a favore della circolazione dei crediti fiscali di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, ai fini dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio regionale.

(B.U. 6 febbraio 2024, n. 7)

 

Art. 1. Finalità.

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del regolamento UE 2021/119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (Normativa europea sul clima), la Regione riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile, promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione e gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere da a) a f bis), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2023, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), inerenti interventi su edifici o unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, da fornitori aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale, in possesso di crediti a norma dell'articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 34 del 2020, oppure realizzati dai beneficiari che hanno sostenuto le spese e possono optare per la cessione del credito a norma dell'articolo 121, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 34 del 2020 in relazione a edifici o unità immobiliari ubicati nella Regione.

 

     Art. 2. Misure per il trasferimento dei crediti fiscali.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, ferma restando la disciplina del decreto legge n. 11 del 2023 la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale possono registrarsi committenti, professionisti e imprese, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti; a tal fine nel rispetto del trattamento dei dati personali è possibile avvalersi anche di piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti e imprese;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo, ferma restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020;

c) promuove l'acquisto dei crediti, da parte di propri enti pubblici economici regionali e di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria;

d) avvia il dialogo, le operazioni di governo e di coordinamento con i comuni, le province, i consorzi, affinché venga favorito l'acquisto dei crediti nella Regione da parte di altri soggetti non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), la Regione stabilisce i criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua o mensile, mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e delle società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del decreto legge n. 11 del 2023, nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

3. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 3, l'acquisto dei crediti avviene, in ogni caso, a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

 

     Art. 3. Direttive di attuazione.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le direttive di attuazione della presente legge.

2. Le direttive di cui al comma 1 definiscono, tra l'altro, i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2.

3. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarano di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

 

     Art. 4. Abrogazioni.

1. Sono abrogati l'articolo 17 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) e l'articolo 154 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).