| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.7 polizia urbana e rurale | 
| Data: | 14/03/2023 | 
| Numero: | 11 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 11/2020 | 
| Art. 2. Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 11/2020 | 
| Art. 3. Nuclei specializzati. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 11/2020 | 
| Art. 4. Attività formativa. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 11/2020 | 
| Art. 5. Fondazione Scuola interregionale di polizia locale. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 11/2020 | 
| Art. 6. Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali. Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 11/2020 | 
| Art. 7. Concorso e corsoconcorso. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 11/2020 | 
| Art. 8. Clausola di neutralità finanziaria | 
§ 3.7.18 - L.R. 14 marzo 2023, n. 11.
Disposizioni in materia di modalità formative della polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020.
(B.U. 22 marzo 2023, n. 16)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti l’articolo 117 e l’articolo 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto;
				Vista la 
Considerato quanto segue:
				1. Per la formazione della polizia municipale toscana, dal 2007, la Regione si è avvalsa, con l’approvazione della abrogata 
				2. La 
				3. La 
4. La presente legge, modificando la l.r. 11/202, consente quindi alla Regione di procedere in modo differenziato all’assolvimento dei fondamentali compiti regionali in questo settore.
Approva la presente legge
				Art. 1. Modifiche al preambolo della 
				1. Il numero 8 del preambolo della 
“8. Per la qualità ed efficacia delle azioni di polizia locale, la presente legge assicura la particolare qualificazione tecnica dell’intervento regionale e si avvale delle migliori esperienze del settore;”.
				     Art. 2. Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana. Modifiche all’articolo 10 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 10 della 
				     Art. 3. Nuclei specializzati. Modifiche all’articolo 24 della 
				1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 24 della 
				     Art. 4. Attività formativa. Modifiche all’articolo 25 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 25 della 
				     Art. 5. Fondazione Scuola interregionale di polizia locale. Modifiche all’articolo 26 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 26 della 
				2. L’alinea del comma 2 dell’articolo 26 della 
“2. L’attività formativa erogata dalla Regione nelle forme e modalità consentite dalla legge persegue:”.
				3. I commi 3 e 4 dell’articolo 26 della 
				     Art. 6. Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali. Inserimento dell’articolo 26 bis nella 
				1. Dopo l’articolo 26 della 
“Art. 26 bis. Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali
1. Annualmente la Giunta regionale individua:
a) le attività formative di proprio interesse, come rilevate ai sensi dell’articolo 25, comma 2, anche tra quelle offerte dalla Fondazione Scuola interregionale di polizia locale;
b) le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.
2. Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative erogate dalla Regione per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.”.
				     Art. 7. Concorso e corsoconcorso. Modifiche all’articolo 33 della 
				1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della 
Art. 8. Clausola di neutralità finanziaria
1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuove o maggiori spese, né determinano comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.