§ IV.6.40 - L.R. 12 agosto 2022, n. 18.
Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:12/08/2022
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Albo regionale.
Art. 3.  Istituzione di un marchio delle società benefit.
Art. 4.  Interventi in favore delle società benefit.
Art. 5.  Supporto alla valutazione di impatto.
Art. 6.  Istituzione di hub territoriali e di una sezione delle buone prassi nell'Albo regionale delle SBP.
Art. 7.  Disposizione finanziaria.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ IV.6.40 - L.R. 12 agosto 2022, n. 18.

Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali.

(B.U. 16 agosto 2022, n. 90, supplemento)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione Puglia, per perseguire l'obiettivo della crescita sostenibile del sistema produttivo pugliese, in attuazione dell'articolo 11 dello Statuto e in armonia con le disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), articolo 1, commi da 376 a 384, intende favorire e incentivare la diffusione sul territorio regionale delle società benefit secondo la loro definizione normativa di società che conciliano lo scopo di lucro con una o più finalità di beneficio comune, in tal modo perseguendo la produzione di valore aggiunto sociale mediante modelli di business sostenibili e inclusivi.

 

     Art. 2. Albo regionale.

1. È istituito, presso l'Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia, l'Albo regionale delle Società benefit di Puglia (SBP), a cui sono iscritte le società, aventi sede legale o sede operativa in Puglia, per costituire la comunità di società benefit pugliesi e accedere ad eventuali incentivi o premialità nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Le imprese già iscritte nel registro delle imprese come benefit, sono iscritte di diritto all'Albo regionale SBP. L'Albo regionale delle SBP è consultabile attraverso una piattaforma online al fine di consentire l'accesso pubblico a tutta la documentazione che ciascuna SBP è tenuta a redigere e pubblicare ogni anno ai sensi della L. 208/2015, così come di conoscere le buone prassi adottate dalle stesse.

2. L'Albo regionale delle SBP consente agli utenti finali, siano essi consumatori finali, nel caso di Business to Consumer (B2C), o altre imprese, nel caso di Business to Business (B2B) dei prodotti o dei servizi offerti dalle SBP la tutela dei rischi di greenwashing e/o benefit washing; alle SBP iscritte nell'Albo regionale, di riconoscersi reciprocamente come soggetti che preservano l'eccellenza del Made in Puglia caratterizzata da un nuovo modo di fare impresa, più attento alle persone e all'ambiente e, in particolare, al territorio pugliese.

3. L'Albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni:

a) startup e PMI innovative benefit;

b) società benefit partecipate da enti pubblici;

c) altre società benefit.

4. I requisiti e le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo di cui al presente articolo sono disciplinati con specifico regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Istituzione di un marchio delle società benefit.

1. Con provvedimento di Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio regionale delle SBP, che consente e assicura alle società che risultano iscritte all'Albo la piena e immediata riconoscibilità di quelle realtà produttive che perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, di comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti, associazioni e stakeholders che ne riportino l'interesse. Inoltre, la struttura regionale competente (Sezione Competitività) provvede a registrarlo mediante deposito nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale). Il marchio ispirerà fiducia e maggiore riconoscibilità verso la realtà benefit, diventando un vero proprio strumento di comunicazione, di facile identificazione e memorabilità.

2. L'Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia, d'intesa con la struttura competente per la comunicazione istituzionale della Regione, cura le attività di design, attribuzione e promozione del marchio di cui al comma 1.

3. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, disciplina l'attribuzione e l'uso del marchio regionale di cui al presente articolo.

 

     Art. 4. Interventi in favore delle società benefit.

1. Al fine di sostenere e incentivare il processo di diffusione e sviluppo delle SBP, la Regione Puglia, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto interministeriale 12 novembre 2021 (Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit), interviene nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso:

a) la previsione di premialità all'interno dei bandi regionali di finanziamento;

b) l'indicazione di criteri premiali nell'ambito di bandi di gara, avvisi o inviti promossi e pubblicati come previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili - decreto fiscale);

c) la promozione di specifici interventi formativi e di sensibilizzazione a favore delle realtà produttive pugliesi, in relazione al tema delle società benefit, mediante azioni volte a favorire le capacità progettuali e imprenditoriali a scopo sociale, etico e sostenibile, ma anche l'informazione ai dipendenti e ai collaboratori delle SBP sui principi della sostenibilità integrati nelle attività con finalità di beneficio comune delle imprese di appartenenza;

d) l'istituzione di uno sportello virtuale per offrire una prima consulenza alle realtà produttive che desiderano assumere la qualifica giuridica di società benefit, intraprendere il percorso di sostenibilità in conformità con i principi Environmental, Social and Governance (ESG) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), e dare il loro contributo al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030;

e) l'istituzione di un premio annuale per i migliori report di impatto delle SBP, in relazione alla capacità di queste ultime di essere trasparenti, sostenibili e responsabili e di portare effetti positivi al territorio e alla comunità regionale;

f) il sostegno e il coinvolgimento delle società benefit nel sistema attivo del volontariato pugliese delle realtà del Terzo Settore mediante partenariati che, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, favoriscano il superamento del trade-off esistente tra profitto e impegno sociale e introducano componenti di socialità nell'impresa;

g) il riconoscimento della società benefit quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro, finalizzato alla creazione di nuova occupazione e al perseguimento degli Obiettivi 8 (Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, una occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti) e 12 (Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo) dell'Agenda 2030;

h) la messa a disposizione di edifici o di aree non utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali secondo le modalità che saranno meglio disciplinate a mezzo del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4;

i) la promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio in vista della formazione di professionalità nell'ambito della sostenibilità, riconoscendo alle società benefit un ruolo sociale e formativo.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono disciplinati dal regolamento regionale di cui all'articolo 2, comma 4, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 7, che costituiscono un limite massimo di spesa.

 

     Art. 5. Supporto alla valutazione di impatto.

1. La Regione Puglia, per il tramite dell'Assessorato allo Sviluppo economico, sottoscrive appositi protocolli operativi con università, centri di ricerca, soggetti del partenariato economico e sociale, nonché soggetti del Terzo settore e professionisti, al fine di supportare le realtà produttive pugliesi nella conoscenza degli standard di valutazione e di misurazione d'impatto che le società benefit generano nel contesto sociale, economico e ambientale di riferimento.

 

     Art. 6. Istituzione di hub territoriali e di una sezione delle buone prassi nell'Albo regionale delle SBP.

1. La Regione Puglia, per il tramite dell'Assessorato allo Sviluppo economico, promuove l'istituzione di hub territoriali o l'assegnazione di compiti ad hub territoriali esistenti, che facilitino la diffusione della conoscenza della disciplina, delle caratteristiche e dei benefici delle società benefit, la disseminazione delle buone prassi delle società benefit già esistenti, la creazione di competenze sul tema e la promozione di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, volta a perseguire gli scopi sopra descritti. A tal fine la piattaforma che ospita l'Albo regionale delle SBP contiene e aggiorna una sezione delle buone prassi.

2. Gli hub territoriali di cui al comma 1 sono disciplinati a mezzo del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4.

 

     Art. 7. Disposizione finanziaria.

1. Le risorse umane e strumentali necessarie all'attuazione delle disposizioni della presente legge sono quelle disponibili a legislazione vigente. La copertura finanziaria del presente provvedimento, pari a euro 200mila è garantita dalle economie vincolate dell'avanzo di amministrazione formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2032351 "Fondo unico Regionale art. 19 comma 6 D.Lgs. 112/98", da riscriversi nell'ambito della missione 14, programma 1, titolo 1 del bilancio 2022. Per la quantificazione e la copertura dell'onere finanziario per gli anni successivi si rinvia alle competenti leggi di bilancio.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia. Entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

2. In relazione all'approvazione del Marchio la legge entrerà in vigore successivamente al consenso dell'Unione europea o trascorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale Regione Puglia.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Allegato

(Omissis)