§ 6.1.322 - L.R. 2 agosto 2022, n. 13.
Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:02/08/2022
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Riferimento normativo.
Art. 2.  Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
Art. 3.  Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022.
Art. 4.  Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2021.
Art. 5.  Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2021.
Art. 6.  Stato di previsione delle entrate e delle spese.
Art. 7.  Allegati all'assestamento di bilancio.
Art. 8.  Modifica all'articolo 40-quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7.
Art. 9.  Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5.
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.322 - L.R. 2 agosto 2022, n. 13.

Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

(B.U. 28 luglio 2022, n. 30 - S.O. 2 agosto 2022, n. 6)

 

Art. 1. Riferimento normativo.

1. La presente legge è approvata ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 2. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.

1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2021 di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 approvato dalla Giunta regionale in data 29 aprile 2022. Le variazioni fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2021 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A alla presente legge.

 

     Art. 3. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022.

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 229.498.262,51 in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021.

 

     Art. 4. Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2021.

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 50, comma 3-bis, del D.Lgs. 118/2011, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 da parte della Corte dei conti, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 è rilevato un risultato di amministrazione derivante dalla gestione pari ad euro -1.407.517.901,16.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1 l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo finale pari ad euro 5.581.116.810,82, quale disavanzo di cui è disposto il riassorbimento in quote annuali negli esercizi successivi, come disposto dalla vigente deliberazione adottata dal Consiglio regionale in applicazione della normativa per i piani di rientro dal disavanzo finanziario degli enti territoriali.

 

     Art. 5. Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2021.

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B):

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2021: euro 0,00;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2021: euro 2.709.540,30 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 84.677.272,48 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 16.555.295,31 per vincoli attribuiti dall'Ente.

2. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022_2024) e secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 al 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa negli allegati contabili all'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024).

 

     Art. 6. Stato di previsione delle entrate e delle spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 99.828.502,83 quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 671.953.218,59 quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2023 non risulta modificato.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2024 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2024 non risulta modificato.

 

     Art. 7. Allegati all'assestamento di bilancio.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);

b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);

c) quadro generale riassuntivo delle variazioni per titoli alle entrate e alle spese e del bilancio assestato (allegato G);

d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 (allegato H);

e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);

f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);

g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);

h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2022-2024 (allegato N);

i) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato O).

 

     Art. 8. Modifica all'articolo 40-quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 40-quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) le parole "nonché quelli previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a)" sono sostituite con "nonché quelli previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera b)".

 

     Art. 9. Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - Legge di stabilità regionale 2022) è inserito il seguente:

"1-bis. Per il triennio 2022-2024, la spesa per l'esercizio dei servizi ferroviari delegati è pari ad euro 241.000.000,00 per ciascuna delle annualità, mentre quella riferita al rinnovo e al potenziamento del materiale rotabile è pari ad euro 15.400.000,00 per l'anno 2022, euro 75.800.000,00 per l'anno 2023 ed euro 34.500.000,00 per l'anno 2024.".

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

 

Allegati

(Omissis)