§ 4.7.224 - L.R. 13 dicembre 2022, n. 29.
Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:13/12/2022
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni sulla gestione del Parco Agricolo Sud Milano. Modifiche alla l.r. 16/2007)
Art. 2.  (Norme transitorie e finali)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.224 - L.R. 13 dicembre 2022, n. 29.

Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano

(B.U. 16 dicembre 2022, n. 50, suppl.)

 

Art. 1. (Disposizioni sulla gestione del Parco Agricolo Sud Milano. Modifiche alla l.r. 16/2007)

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 156 è sostituito dal seguente:

'1. Il parco regionale di cintura metropolitana denominato 'Parco agricolo Sud-Milano', istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 (Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana 'Parco Agricolo Sud Milano'), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.';

b) l'articolo 158 è sostituito dal seguente:

'Art. 158

(Ente gestore)

'1. La gestione del parco è affidata a un ente di diritto pubblico istituto ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle specifiche disposizioni della presente legge. L'ente di diritto pubblico di cui al presente articolo è composto da Città metropolitana di Milano e dai seguenti comuni: Albairate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cassina dé Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cisliano, Colturano, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cusago, Dresano, Gaggiano, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rosate, Rozzano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido S. Giacomo.';

c) l'articolo 159 è abrogato;

d) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:

“Art. 160 (Organizzazione del parco)

1. L’organizzazione dell’ente gestore del ‘Parco agricolo Sud-Milano’è disciplinata dall’articolo 22 ter della l. r. 86/1983, fatto salvo quanto specificamente previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo e agli articoli 164 e 164 bis.

2. Il consiglio di gestione del parco è composto dai seguenti undici membri:

a) il presidente e due membri eletti dalla comunità del parco;

b) tre membri nominati dalla Giunta regionale;

c) un membro nominato dalla Città metropolitana di Milano;

d) un membro nominato dal comune di Milano;

e) due membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed eletti dalla comunità del parco;

f) un membro designato dalle associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 349/1986 ed eletto dalla comunità del parco.

3. I membri del consiglio di gestione di cui al comma 2, lettere a) e b), sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco. Per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l’esercizio della carica, di cui al d.lgs. 267/2000. Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.”;

e) gli articoli 161, 162 e 163 sono abrogati;

f) l'articolo 164 è sostituito dai seguenti:

'Art. 164

(Statuto del parco)

1. Lo statuto del parco ha i contenuti di cui agli articoli 22 e 22 bis della l.r. 86/1983, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

 

     Art. 164 bis. (Sede legale e quota obbligatoria di partecipazione)

1. La sede legale del 'Parco agricolo Sud-Milano' è ubicata nel territorio del comune di Milano, in un immobile nella disponibilità della Regione indicato nello statuto.

2. La quota obbligatoria per i comuni di cui all'articolo 158 è commisurata al numero degli abitanti residenti negli stessi comuni, da aggiornarsi con le rilevazioni ISTAT; l'importo per abitanti verrà stabilito nello statuto. Per il comune di Milano e per la Città metropolitana di Milano l'importo della quota obbligatoria verrà stabilito nello statuto.';

g) gli articoli 165, 166, 167 e 168 sono abrogati;

h) al comma 1 dell'articolo 169 le parole 'ferme restando le competenze comunali' sono sostituite dalle seguenti: 'ferme restando le competenze comunali e della Città metropolitana di Milano';

i) il comma 2 dell'articolo 169 è abrogato;

j) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 170 è abrogata;

k) al comma 1 dell'articolo 172 le parole ', primo e secondo comma,' sono soppresse;

l) il comma 5 dell'articolo 172 è abrogato;

m) l'articolo 173 è abrogato;

n) l'articolo 174 è sostituito dal seguente:

'Art. 174

(Riserve naturali)

1. Il 'Parco agricolo Sud-Milano' gestisce le riserve naturali del Fontanile nuovo nel comune di Bareggio e delle Sorgenti della Muzzetta nei comuni di Rodano e Settala.'.

 

     Art. 2. (Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale incarica un commissario che provvede, entro i successivi novanta giorni, alla ricognizione delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali del Parco Agricolo Sud Milano, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili e immobili, di proprietà o in utilizzo, funzionali a garantire la gestione e la tutela dell'area, e alla conseguente trasmissione alla Regione. Per lo svolgimento di tale attività il commissario può avvalersi della collaborazione della struttura organizzativa e degli uffici competenti per materia di Città metropolitana di Milano e del supporto del collegio dei revisori dell'ente. Entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale prende atto della ricognizione di cui al primo periodo.

2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevalentemente impiegato alla data del 31 dicembre 2021 dalla Città metropolitana di Milano per l'esercizio delle funzioni trasferite, già assunto nel rispetto delle procedure di reclutamento del personale previste per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), entro trenta giorni dalla data di presa d'atto della ricognizione delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali del Parco Agricolo Sud Milano, decide se optare per il trasferimento, dalla data di effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni, al nuovo ente gestore del parco oppure restare in servizio presso la Città metropolitana di Milano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del d.lgs. 165/2001. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento nell'organico del nuovo ente gestore del parco.

3. Entro trenta giorni dalla data di presa d'atto della ricognizione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali di cui all'articolo 158 della l.r. 16/2007, come modificata dalla presente legge, per gli adempimenti di cui all'articolo 22 bis, commi da 2 a 4, della l.r. 86/1983.

4. Entro trenta giorni dall'efficacia della deliberazione di approvazione dello statuto, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di gestione.

5. A decorrere dall'insediamento degli organi del nuovo ente gestore, l'ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, istituito ai sensi della presente legge, subentra alla Città metropolitana di Milano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere relativi al parco. Fino all'insediamento degli organi del nuovo ente gestore, gli organi del Parco Agricolo Sud Milano in carica all'entrata in vigore della presente legge procedono all'ordinaria amministrazione e al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e urgenti.

6. Le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione, gestione e programmazione, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore fino all'adozione di eventuali varianti da parte del nuovo ente gestore.

7. Il regolamento di cui all'articolo 164 della l.r. 16/2007, nel testo precedente la sostituzione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge, continua ad applicarsi fino all'istituzione del nuovo ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano.

8. L'ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano di cui all'articolo 158 della l.r. 16/2007, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, rientra tra gli enti del sistema regionale, in qualità di ente parco regionale, ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).

9. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi)) le parole ', Agricolo Sud Milano' sono soppresse.

10. Tutti i riferimenti alla Città metropolitana di Milano quale ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, contenuti in disposizioni di legge e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi effettuati, in quanto compatibili, all'ente di diritto pubblico di cui all'articolo 158 della l.r. 16/2007, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, dalla data di relativa istituzione.

11. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio), per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano si applica, ove non diversamente disposto dalla presente legge, la disciplina prevista della l.r. 86/1983 per i parchi regionali, ivi comprese le disposizioni relative agli enti di diritto pubblico di cui agli articoli da 22 a 22 quinquies della stessa legge regionale.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano, come modificata dalla presente legge, è prevista la spesa di euro 300.000,00 annui alla quale si provvede per ciascun anno del biennio 2023-2024 mediante incremento di euro 300.000,00 della missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti, programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 la spesa è autorizzata, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

2. È altresì confermato il contributo di Regione per il funzionamento del Parco Agricolo Sud Milano previsto in euro 373.000,00 annui nell'ambito dell'Intesa RL/UPL ed erogato a valere sulle risorse di cui alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.