§ 46.8.35G - Legge 11 dicembre 1971, n. 1090.
Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma del carabinieri e dei Corpi della guardia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/12/1971
Numero:1090


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti di stipendio, previste dalla nota n. 6 alla tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive [...]
Art. 3.      I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali, degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, quali [...]
Art. 4.      All'onere derivante dalla presente legge nell'anno 1971, valutato in lire 10.884 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello [...]


§ 46.8.35G - Legge 11 dicembre 1971, n. 1090. [1]

Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma del carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.

(G.U. 21 dicembre 1971, n. 321)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi".

 

          Art. 2.

     Le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti di stipendio, previste dalla nota n. 6 alla tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non si applicano, con effetto dal 1° luglio 1970 nei confronti degli appuntati e dei militari di truppa e gradi corrispondenti in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato.

 

          Art. 3.

     I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali, degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, quali risultano stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, sono fissati, con effetto dal 1° gennaio 1972, come segue:

     aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale, 59;

     marescialli dei tre gradi, brigadiere e vicebrigadiere, 56;

     appuntato e militare di truppa, 55.

     In deroga a quanto previsto nel precedente comma e per un periodo di 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 1972, i sottufficiali, gli appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età previsti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499.

     In tal caso, la cessazione dal servizio permanente o continuativo si considera ad ogni effetto avvenuta per età.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dalla presente legge nell'anno 1971, valutato in lire 10.884 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno. All'onere a carico dell'anno 1972, valutato in lire 7.500 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.