§ 46.8.35B - Legge 3 ottobre 1970, n. 741.
Modifica del termine di decorrenza previsto dall'art. 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/10/1970
Numero:741


Sommario
Art. 1.      Il termine di decorrenza di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, è fissato al 1° maggio 1963.
Art. 2.      Alla copertura dell'onere di lire 16.900.000, derivante dalla presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2038 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 46.8.35B - Legge 3 ottobre 1970, n. 741. [1]

Modifica del termine di decorrenza previsto dall'art. 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico.

(G.U. 26 ottobre 1970, n. 271)

 

     Art. 1.

     Il termine di decorrenza di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, è fissato al 1° maggio 1963.

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere di lire 16.900.000, derivante dalla presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2038 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.