| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 18/11/1964 | 
| Numero: | 1250 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella [...] | 
| Art. 2. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1964, valutabile in annue lire 68.000.000, si provvederà mediante riduzione [...] | 
§ 46.8.322 - Legge 18 novembre 1964, n. 1250. [1]
Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico.
(G.U. 4 dicembre 1964, n. 300)
     A decorrere dal 1° luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del regio 
L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.
     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del