§ 46.8.34B - Legge 21 marzo 1969, n. 97.
Modifica dell'art. 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:21/03/1969
Numero:97


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili anche all'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.
Art. 3.      Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1969 degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, già formate alla data di [...]


§ 46.8.34B - Legge 21 marzo 1969, n. 97. [1]

Modifica dell'art. 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 10 aprile 1969, n. 92)

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

     "Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

     Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili anche all'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

 

          Art. 3.

     Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1969 degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, già formate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nuovamente determinate con riferimento al 31 ottobre 1968, ai sensi dell'art. 1.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.