§ 46.8.272 - Legge 7 dicembre 1959, n. 1037.
Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/12/1959
Numero:1037


Sommario
Art. 1.      L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di [...]
Art. 2.      Nell'art. 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terz'ultimo ed il penultimo alinea sono sostituiti dai seguenti (Omissis)
Art. 3.      Al quadro XIV della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le [...]
Art. 4.      Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per [...]


§ 46.8.272 - Legge 7 dicembre 1959, n. 1037. [1]

Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito.

(G.U. 12 dicembre 1959, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di una unità per il grado di maggiore generale ed è diminuito di cinque unità per il grado di capitano.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65.

 

          Art. 2.

     Nell'art. 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terz'ultimo ed il penultimo alinea sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 3.

     Al quadro XIV della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:

     Nella colonna 1, prima del grado di maggior generale, è inserito il grado di tenente generale.

     Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale, è aggiunta la cifra (Omissis).

     In corrispondenza del grado di maggior generale:

     nella colonna 2 è aggiunta la locuzione (Omissis);

     nella colonna 4, la cifra "1" è sostituita dalla cifra (Omissis);

     nella colonna 5, è aggiunta la locuzione (Omissis);

     nella colonna 6, è aggiunta la parola (Omissis).

     In corrispondenza del grado di colonnello:

     nella colonna 5, la locuzione "1 ogni quattro anni [g]" è sostituita dalla locuzione (Omissis).

     In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra "393" è sostituita dalla cifra (Omissis).

 

          Art. 4.

     Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a maggior generale a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i colonnelli già valutati, i due quinti dei colonnelli non ancora valutati.

     La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.