§ 46.8.270 - Legge 30 luglio 1959, n. 699.
Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/07/1959
Numero:699


Sommario
Art. 1.      I giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, contraggono, in luogo della [...]
Art. 2.      Le ferme di anni cinque e di anni quattro previste dall'articolo precedente decorrono rispettivamente, dall'inizio del secondo e del terzo anno della ferma sessennale [...]
Art. 3.      Per i giovani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati arruolati con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. [...]


§ 46.8.270 - Legge 30 luglio 1959, n. 699.

Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121.

(G.U. 8 settembre 1959, n. 215)

 

 

     Art. 1.

     I giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, contraggono, in luogo della ferma di anni sei stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368, una ferma di anni cinque o quattro a seconda che provengano dal corso nautico, sezione nocchieri, o dal corso nautico, sezione motoristi navali, del Collegio professionale marittimo "Caracciolo".

     I giovani provenienti dalle scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto "Scilla", ora Istituto professionale per le attività marinare con aggregata scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo marinaro di Venezia, arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121, contraggono una ferma di anni cinque, in luogo di quella di anni sei suddetta.

 

          Art. 2.

     Le ferme di anni cinque e di anni quattro previste dall'articolo precedente decorrono rispettivamente, dall'inizio del secondo e del terzo anno della ferma sessennale contratta dai volontari dei corsi ordinari ai quali i giovani arruolati con le citate facilitazioni sono aggregati in sede di esami.

 

          Art. 3.

     Per i giovani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati arruolati con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121, la ferma contratta è commutata, a seconda dei casi, in quelle di anni cinque o quattro previste dal precedente art. 1, con le decorrenze indicate nel precedente art. 2.