§ 46.8.151 - D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 814 .
Indennità militare o indennità speciale di riserva al personale militare delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/05/1948
Numero:814


Sommario
Art. 1.      L'indennità militare da corrispondere agli ufficiali della Forze armate è stabilita nella misura lorda mensile seguente
Art. 2.      L'indennità militare da corrispondere ai sottufficiali delle Forze armate è stabilita nella misura lorda mensile seguente
Art. 3.      La misura dell'indennità militare è ridotta
Art. 4.      Sono abrogati gli articoli 171, 172 e 173 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 5.  [2].
Art. 6.      L'indennità mensile da corrispondere, con le norme vigenti per il pagamento della paga, agli appuntati dei carabinieri e delle guardie di finanza, nonchè ai carabinieri, [...]
Art. 7.      La speciale indennità annua lorda corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto


§ 46.8.151 - D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 814 [1].

Indennità militare o indennità speciale di riserva al personale militare delle Forze armate.

(G.U. 3 luglio 1948, n. 152)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità militare da corrispondere agli ufficiali della Forze armate è stabilita nella misura lorda mensile seguente:

 

 

celibi

ammogliati

Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti

L.

17.800

L.

23.800

Generale di divisione e gradi corrispondenti

"

15.600

"

20.800

Generale di brigata e gradi corrispondenti

"

12.800

"

17.100

Colonnello e gradi corrispondenti

"

11.200

"

14.900

Tenente colonnello e gradi corrispondenti

"

10.100

"

13.400

Maggiore, 1° capitano e gradi corrispondenti

"

9.300

"

12.400

Capitano e gradi corrispondenti

"

5.800

"

10.000

Tenente e sottotenente e gradi corrispondenti

"

5.300

"

9.250

 

          Art. 2.

     L'indennità militare da corrispondere ai sottufficiali delle Forze armate è stabilita nella misura lorda mensile seguente:

 

 

celibi

ammogliati

Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti

L.

4.700

L.

8.200

Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti

"

4.600

"

8.050

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

"

4.400

"

7.700

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

"

4.300

"

7.500

Sergente maggiore e gradi corrispondenti

"

2.350

"

3.900

Sergente e gradi corrispondenti

"

2.200

"

3.650

 

          Art. 3.

     La misura dell'indennità militare è ridotta:

     di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;

     di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.

 

          Art. 4.

     Sono abrogati gli articoli 171, 172 e 173 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     E' abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, riguardante l'aumento temporaneo dell'indennità militare. Le disposizioni concernenti i normali compensi per il lavoro straordinario previsti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, dalla data in cui ha effetto il presente decreto non si applicano al personale militare.

 

          Art. 5. [2].

     Ai fini del trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici dei quadri ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica l'indennità militare continuerà ad essere calcolata nelle misure stabilite prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6.

     L'indennità mensile da corrispondere, con le norme vigenti per il pagamento della paga, agli appuntati dei carabinieri e delle guardie di finanza, nonchè ai carabinieri, carabinieri ausiliari e finanzieri, è fissata nella misura di L. 1200 nette.

 

          Art. 7.

     La speciale indennità annua lorda corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza all'atto del collocamento nella riserva o in ausiliaria, in base, rispettivamente, all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, all'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58 e all'art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, è stabilita nelle misure appresso indicate per ciascun grado:

 

Subalterni

L.

40.000

Capitani e gradi corrispondenti

"

50.000

Maggiori e gradi corrispondenti

"

60.000

Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti

"

70.000

Colonnelli o gradi corrispondenti

"

90.000

Generali di brigata e gradi corrispondenti

"

120.000

Generali di divisione e gradi corrispondenti

"

140.000

Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti

"

160.000

Generali di corpo d'armata designati per il comando di armata e gradi corrispondenti

"

180.000

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica ed ha effetto dal 1° aprile 1948.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. unico della L. 16 giugno 1949, n. 332.