§ 46.8.44 - R.D. 15 maggio 1941, n. 611.
Norme per l'applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, sulla concessione di un assegno speciale agli ufficiali del regio esercito che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/05/1941
Numero:611


Sommario
Art. 1.      La gestione dei fondi destinati al pagamento dell'assegno speciale concesso agli ufficiali del regio esercito dall'art. 2 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, è [...]
Art. 2.      Costituiscono entrare per la gestione
Art. 3.      Le anticipazioni di fondi da parte dello Stato previste dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, saranno disposte negli esercizi nei quali la gestione non è [...]
Art. 4.      Negli esercizi di cui dal bilancio preventivo emerga la necessità di una anticipazione statale, la cassa ufficiali, tramite il ministero della guerra, ne dà [...]
Art. 5.      Le entrate della gestione sono destinate al pagamento
Art. 6.  [2]
Art. 7.      L'assegno speciale compete, dal 1° gennaio 1940-XVIII, agli ufficiali del regio esercito in servizio permanente ed ai mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio
Art. 8.      L'assegno speciale è ridotto a metà nei casi di sospensione dal grado per la durata della sospensione, salvo la corresponsione dell'altra metà qualora la sospensione [...]
Art. 9.      L'assegno speciale non compete
Art. 10.      L'assegno speciale non è pensionabile, nè reversibile, nè soggetto a cessione, sequestri o pignoramenti, in conformità delle norme sulla cessione, insequestrabilità ed [...]
Art. 11.      L'assegno speciale, nelle misure stabilite dall'art. 2 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, è corrisposto in base al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del [...]
Art. 12.      Entro il giorno 5 di ogni mese i distretti militari invieranno alla "cassa ufficiali del regio esercito" la richiesta dei fondi necessari per il pagamento dell'assegno [...]
Art. 13.      Ogni ufficiale avente diritto all'assegno è distinto da un numero che viene stabilito dalla "cassa ufficiali del regio esercito"
Art. 14.      Alla chiusura dell'esercizio finanziario, tenuto conto dell'ammontare degli assegni pagati, la "cassa ufficiali del regio esercito" provvede al versamento in tesoreria [...]
Art. 15.      L'ente militare che amministra l'ufficiale all'atto del passaggio nella riserva o di collocamento nella riserva, qualora l'ufficiale sia stato richiamato, deve inviare [...]
Art. 16.      A cura della "cassa ufficiali del regio esercito" saranno impartite alle amministrazioni militari le norme particolari per la contabilizzazione e giustificazione dei [...]
Art. 17.      L'ufficiale avente diritto all'assegno speciale in virtù dell'art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, per ottenere l'inizio del pagamento dell'assegno, deve [...]


§ 46.8.44 - R.D. 15 maggio 1941, n. 611. [1]

Norme per l'applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, sulla concessione di un assegno speciale agli ufficiali del regio esercito che lasciano il servizio permanente.

(G.U. 10 luglio 1941, n. 161)

 

Disposizione transitoria.

 

 

     Art. 1.

     La gestione dei fondi destinati al pagamento dell'assegno speciale concesso agli ufficiali del regio esercito dall'art. 2 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, è affidata, sotto la vigilanza del ministero della guerra al consiglio di amministrazione della "cassa ufficiali del regio esercito" costituito a norma dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712.

     Il consiglio di amministrazione, per lo svolgimento della gestione, si avvale dell'apposita sezione esecutiva dell'ente costituita presso l'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

     La gestione è tenuta separata da quella regolata dal regio decreto 19 novembre 1931-X, e perciò le entrate e le spese formano oggetto di distinte contabilità e di bilanci diversi.

 

          Art. 2.

     Costituiscono entrare per la gestione:

     a) i proventi derivanti dall'aumento al 2 per cento, per effetto dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, della ritenuta dell'1 per cento stabilito dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sullo stipendio lordo degli ufficiali iscritti alla "cassa ufficiali";

     b) gli interessi dei proventi di cui alla lettera a) e quelli del patrimonio della gestione.

     L'importo delle ritenute, di cui alla lettera a) del precedente comma, è corrisposto alla "cassa ufficiali" con le stesse modalità previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712.

 

          Art. 3.

     Le anticipazioni di fondi da parte dello Stato previste dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, saranno disposte negli esercizi nei quali la gestione non è in grado di far fronte al pagamento dell'assegno speciale con le entrate di cui al precedente art. 2 e con il patrimonio della "gestione assegno speciale".

 

          Art. 4.

     Negli esercizi di cui dal bilancio preventivo emerga la necessità di una anticipazione statale, la cassa ufficiali, tramite il ministero della guerra, ne dà comunicazione al ministero delle finanze.

     Esaminata la proposta, il ministero delle finanze dispone lo stanziamento occorrente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra.

     Per consentire il periodico pagamento dell'assegno speciale, il ministero della guerra dispone sullo stanziamento anzidetto il versamento di acconti mensili alla "cassa ufficiali".

     Alla fine dell'esercizio si determina l'esatto ammontare dell'anticipazione statale con il decreto interministeriale previsto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, e si effettua il conguaglio con gli acconti versati durante l'esercizio ai sensi del precedente comma.

 

          Art. 5.

     Le entrate della gestione sono destinate al pagamento:

     a) dell'assegno speciale stabilito dalla legge 1940-XVIII, n. 371;

     b) delle spese di funzionamento della gestione.

 

          Art. 6. [2]

     Costituiscono patrimonio della gestione:

     a) gli avanzi di esercizio delle precedenti gestioni;

     b) ogni altra sopravvenienza attiva di competenza della "gestione assegno speciale" o ad essa specificatamente destinata.

     Il patrimonio della gestione, nonché i proventi delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1940, n. 371, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dell'assegno speciale, sono investiti in titoli dello Stato per un importo non inferiore al 50% del loro ammontare e per la restante quota possono essere investiti in beni immobili o in titoli garantiti dallo Stato previa autorizzazione del Ministro per la difesa.

     Eventuali investimenti in beni diversi dai titoli dello Stato per un ammontare eccedente il predetto limite del 50% possono essere autorizzati con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Spetta al Consiglio d'amministrazione della "Cassa ufficiali" di proporre al Ministro per la difesa, ogni qualvolta si rendano necessari l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei titoli dello Stato e gli altri investimenti previsti dal comma precedente.

 

          Art. 7.

     L'assegno speciale compete, dal 1° gennaio 1940-XVIII, agli ufficiali del regio esercito in servizio permanente ed ai mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio:

     a) collocati dal 1° gennaio 1940-XVIII nella riserva, con diritto a pensione di riposo, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito od ai sensi degli art. 31 e 113 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del regio esercito;

     b) collocati dal 1° gennaio 1940-XVIII, in congedo assoluto, con diritto a pensione di riposo, ai sensi del citato art. 31 della legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito;

     c) collocati dal 1° gennaio 1940-XVIII, nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, con l'osservanza delle norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371;

     d) collocati in ausiliaria dal 7 giugno 1934-XII al 31 dicembre 1939-XVIII:

     per cessato periodo di permanenza nelle posizioni di fuori quadro o fuori organico;

     per raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito.

     Ai predetti ufficiali l'assegno speciale spetta soltanto dal giorno in cui cessa la corresponsione dell'indennità di posizione ausiliaria.

     L'assegno speciale compete, altresì, dal 1° agosto 1940, agli ufficiali trasferiti a domanda dalla posizione di fuori quadro o fuori organico nella riserva, ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del regio esercito.

 

          Art. 8.

     L'assegno speciale è ridotto a metà nei casi di sospensione dal grado per la durata della sospensione, salvo la corresponsione dell'altra metà qualora la sospensione venga revocata.

 

          Art. 9.

     L'assegno speciale non compete:

     a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e nella successiva posizione di riposo con o senza iscrizione nella riserva;

     b) durante i richiami in servizio, con assegni, di qualsiasi durata;

     c) agli ufficiali incorsi nella perdita del grado;

     d) agli ufficiali appartenenti alle categorie fuori quadro o fuori organico che continueranno a permanere nelle categorie stesse;

     e) agli ufficiali che, nell'anno 1940, siano stati immessi a domanda, nelle categorie fuori quadro o fuori organico.

 

          Art. 10.

     L'assegno speciale non è pensionabile, nè reversibile, nè soggetto a cessione, sequestri o pignoramenti, in conformità delle norme sulla cessione, insequestrabilità ed impignorabilità degli stipendi, pensioni ed assegni degli impiegati dello Stato.

     Sono compensabili con detto assegno gli eventuali debiti verso la "gestione assegno speciale".

 

          Art. 11.

     L'assegno speciale, nelle misure stabilite dall'art. 2 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, è corrisposto in base al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto, a decorrere dalla data del passaggio nella riserva per gli ufficiali aventi grado sino a tenente colonnello compreso, e dalla data di cessazione dal godimento dell'indennità speciale prevista dall'art. 48 della legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito, per i colonnelli e gli ufficiali generali.

     Il pagamento è eseguito al netto delle ritenute erariali alla fine di ogni mese, dai comandi dei distretti militari che hanno in forza amministrativa gli ufficiali, mediante emissione di assegno di conto corrente postale localizzato o di postagiro per i creditori titolari di conto corrente postale od anche in contanti.

     Per i trasferiti di sede durante il mese non si fa luogo a pagamento parziale.

     Tale forma di pagamento si effettua soltanto in caso di morte dell'ufficiale titolare dell'assegno speciale, ai sensi dell'art. 299 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 12.

     Entro il giorno 5 di ogni mese i distretti militari invieranno alla "cassa ufficiali del regio esercito" la richiesta dei fondi necessari per il pagamento dell'assegno speciale. La "cassa ufficiali" trasmetterà tempestivamente i fondi richiesti, mediante versamento su un apposito conto corrente postale intestato al "distretto militare - gestione assegno speciale".

     Alla fine di ogni trimestre, con elenco riepilogativo compilato su apposito stampato, in duplice copia, i comandi di distretto rendono conto alla "cassa ufficiali del regio esercito" dei pagamenti eseguiti. Al predetto elenco devono essere allegati i certificati di allibramento relativi o le ricevute per quietanza per i pagamenti eseguiti in contanti.

     Il distretto militare competente effettua il pagamento dell'assegno speciale sulla base della scheda personale da inviare dalla "cassa ufficiali del regio esercito", non appena l'ufficiale entra in godimento dell'assegno speciale o lo riprende dopo l'eventuale sospensione di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1940-XVIII, 371.

     Altra scheda per ogni ufficiale è tenuta aggiornata alla "cassa ufficiali del regio esercito".

     Nei casi di trasferimento di ufficiali in godimento dell'assegno speciale dall'uno all'altro distretto, il distretto perdente invia la scheda relativa a quello ricevente, richiedendone dichiarazione di ricevuta da trasmettere alla "cassa ufficiali del regio esercito". Sulla scheda e sulla ricevuta è indicato il provvedimento col quale è stato disposto il trasferimento.

 

          Art. 13.

     Ogni ufficiale avente diritto all'assegno è distinto da un numero che viene stabilito dalla "cassa ufficiali del regio esercito".

     Detto numero distingue l'ufficiale in tutti i documenti relativi alla corresponsione dell'assegno speciale.

 

          Art. 14.

     Alla chiusura dell'esercizio finanziario, tenuto conto dell'ammontare degli assegni pagati, la "cassa ufficiali del regio esercito" provvede al versamento in tesoreria delle ritenute erariali fatte agli ufficiali.

 

          Art. 15.

     L'ente militare che amministra l'ufficiale all'atto del passaggio nella riserva o di collocamento nella riserva, qualora l'ufficiale sia stato richiamato, deve inviare alla cassa ufficiali del regio esercito" lo stralcio del di lui stato di servizio con la dichiarazione del domicilio eletto rilasciata dall'interessato.

     La "cassa ufficiali del regio esercito", dopo aver promossa ed ottenuta la parificazione della copia dello stato di servizio, con l'originale esistente presso il ministero della guerra, dispone per il pagamento dell'assegno speciale, inviando al distretto militare competente la scheda che vale come autorizzazione di pagamento.

     In caso di morte dell'ufficiale il distretto restituisce alla "cassa ufficiali del regio esercito" la scheda corredata del certificato di morte dell'ufficiale.

     In caso di sospensione dell'assegno la scheda viene restituita alla "cassa ufficiali del regio esercito" per essere custodita e rimessa, con l'eventuale ripresa del pagamento dell'assegno speciale, al competente distretto.

 

          Art. 16.

     A cura della "cassa ufficiali del regio esercito" saranno impartite alle amministrazioni militari le norme particolari per la contabilizzazione e giustificazione dei pagamenti relativi.

     Per tutti i documenti da presentare dall'ufficiale alla "cassa ufficiali del regio esercito" per ottenere il pagamento dell'assegno speciale, valgono le disposizioni di cui all'art. 14 del regio decreto 19 novembre 1931-IX, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, relativa all'indennità supplementare degli ufficiali del regio esercito.

 

Disposizione transitoria

 

          Art. 17.

     L'ufficiale avente diritto all'assegno speciale in virtù dell'art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, per ottenere l'inizio del pagamento dell'assegno, deve inviare la relativa domanda alla "cassa ufficiali del regio esercito" tramite l'ente militare che lo amministra all'atto della pubblicazione del presente decreto. Alla domanda deve essere unito, dall'ente militare predetto, lo stralcio dello stato di servizio.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 30 luglio 1959, n. 859.