§ 46.5.5 - Legge 9 maggio 1940, n. 371.
Concessione di un assegno speciale agli ufficiali del regio esercito che lasciano il servizio permanente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:09/05/1940
Numero:371


Sommario
Art. 1.      La cassa ufficiali del regio esercito, istituita con la legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, è autorizzata a corrispondere un assegno speciale agli ufficiali in servizio [...]
Art. 2.      L'assegno è stabilito nella seguente misura lorda annua
Art. 3.      L'assegno è corrisposto in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento nella riserva od in congedo assoluto
Art. 4.      Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche
Art. 5.      Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3 non si applicano
Art. 6.      Per sopperire all'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno speciale previsto dalla presente legge, la ritenuta dell'uno per cento stabilita dall'art. 4 della [...]
Art. 7.      La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII


§ 46.5.5 - Legge 9 maggio 1940, n. 371. [1]

Concessione di un assegno speciale agli ufficiali del regio esercito che lasciano il servizio permanente.

(G.U. 15 maggio 1940, n. 113, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     La cassa ufficiali del regio esercito, istituita con la legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, è autorizzata a corrispondere un assegno speciale agli ufficiali in servizio permanente (esclusi quelli in aspettativa per riduzione di quadri) o mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio collocati, dal 1° gennaio 1940-XVIII:

     a) nella riserva, con diritto a pensione di riposo, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito od ai sensi degli articoli 31 e 113 della legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito;

     b) in congedo assoluto, con diritto a pensione di riposo, ai sensi del citato art. 31 della legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito.

     L'assegno speciale suddetto compete altresì agli ufficiali collocati dal 1° gennaio 1940-XVIII nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 34, l'assegno speciale è ragguagliato a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal successivo art. 2, per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di quattro anni; esso non può, però, in alcun caso superare tale somma [2] .

 

          Art. 2.

     L'assegno è stabilito nella seguente misura lorda annua:

     a) per il periodo durante il quale all'ufficiale è corrisposta l'indennità speciale stabilita dall'art. 48 della legge sullo stato degli ufficiali:

tenenti colonnelli L. 1200

maggiori e primi capitani L. 2200

Capitani L. 1400

subalterni L. 1000.

     b) per il periodo successivo a quello indicato nella precedente lettera a):

generali di corpo d'armata designati per il comando di armata L. 6000

generali di corpo d'armata L. 5750

generali di divisione e tenenti generali L. 5450

generali di brigata e maggiori generali L. 5140

Colonnelli L. 4850

tenenti colonnelli L. 4520

maggiori e primi capitani L. 4220

Capitani L. 3600

Subalterni L. 2900.

 

          Art. 3.

     L'assegno è corrisposto in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento nella riserva od in congedo assoluto.

     L'assegno stesso:

     è sospeso durante il periodo di richiamo in servizio, con assegni, di qualsiasi durata;

     è soppresso in tutti i casi che comportino la perdita del grado o della pensione di riposo;

     è ridotto a metà durante il periodo di sospensione dal grado;

     non è riversibile.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche:

     agli ufficiali che, dal 7 giugno 1934-XII alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati collocati in ausiliaria per compiuto periodo di permanenza nelle categorie fuori quadro o fuori organico o sono stati collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo per aver raggiunti i limiti di età stabiliti dall'art. 43 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni;

     agli ufficiali appartenenti alle categorie fuori quadro e fuori organico che, ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 104 della legge sullo stato degli ufficiali, saranno trasferiti a domanda nella riserva.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3 non si applicano:

     agli ufficiali appartenenti alle categorie fuori quadro o fuori organico che continueranno a far parte delle categorie stesse ai sensi delle disposizioni contenute nel terzo comma del citato art. 104 della legge sullo stato degli ufficiali;

     agli ufficiali che, nell'anno 1940, saranno immessi, a domanda, nelle categorie fuori quadro o fuori organico ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 103 della legge sullo stato degli ufficiali.

 

          Art. 6.

     Per sopperire all'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno speciale previsto dalla presente legge, la ritenuta dell'uno per cento stabilita dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, è elevata al due per cento dello stipendio lordo. Per gli esercizi nei quali i proventi derivanti dall'aumento suddetto non risultino sufficienti per il pagamento di tale assegno, saranno disposte a favore della cassa ufficiali anticipazioni di fondi a carico del bilancio dello Stato nella misura che sarà determinata con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro per le finanze di concerto con il ministro per la guerra in relazione alle effettive occorrenze.

 

          Art. 7.

     La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 477.