§ 46.7.00P - Legge 21 marzo 1969, n. 98.
Varianti all'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:21/03/1969
Numero:98


Sommario
Art. unico.      All'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta [...]


§ 46.7.00P - Legge 21 marzo 1969, n. 98. [1]

Varianti all'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

(G.U. 10 aprile 1969, n. 92)

 

     Art. unico.

     All'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta modificato dall'art. 4 della legge 26 giugno 1965, n. 813, sono apportate le seguenti varianti:

     a) nel primo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi, presidente" è sostituita dalla seguente: "il direttore generale del personale militare della Marina o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello in servizio permanente effettivo più anziano destinato alla Direzione generale, presidente";

     b) nel terzo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi" è sostituita dalla seguente: "il direttore generale del personale militare della Marina";

     c) nell'ultimo comma, le parole: "presieduta dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi" sono soppresse.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.