§ 46.6.104 - Legge 1 marzo 1972, n. 43.
Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:01/03/1972
Numero:43


Sommario
Art. 1.      L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla [...]
Art. 3.      Il limite d'età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza è [...]
Art. 4.      La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge
Art. 5.      Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza [...]
Art. 6.      Al maggior onere di lire 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, rispettivamente per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente [...]


§ 46.6.104 - Legge 1 marzo 1972, n. 43.

Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.

(G.U. 16 marzo 1972, n. 72)

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla cessazione dello stato di guerra, possono chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e con effetto dal 31 ottobre 1970, di essere trasferiti nel ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza nei limiti delle eccedenze all'organico del grado di tenente colonnello del ruolo normale esistenti alla suindicata data del 31 ottobre 1970 per effetto dell'art. 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

     Ove il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale che chiedono il trasferimento di ruolo sia superiore a quello delle eccedenze di cui al precedente comma, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali con maggiore anzianità di grado.

 

          Art. 3.

     Il limite d'età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza è rispettivamente di anni 60 e di anni 59 a decorrere dal 1° ottobre 1970.

 

          Art. 4.

     La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 5.

     Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento che siano raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o che divengano permanentemente inabili al servizio incondizionato o che decedano sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alla tabella allegata, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

     A decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnelli nell'anzidetto ruolo possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello nel quale si verificano gli eventi di cui al precedente comma, previo giudizio di meritevolezza espresso dalla commissione superiore di avanzamento prevista dall'art. 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887.

     Nel caso di cessazione dal servizio permanente per limiti d'età, gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti d'età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel caso di giudizio di permanente inabilità gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

 

          Art. 6.

     Al maggior onere di lire 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, rispettivamente per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella - Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale transitorio della guardia di finanza.

 

Grado

Forma di avanzamento al grado superiore

Permanenza minima nel grado

Numero degli ufficiali da ammettere a valutazione

Colonnello

--

--

--

Tenente colonnello

scelta [a]

3 anni [b]

Tutti i tenenti colonnelli in ruolo, qualunque sia la permanenza nel grado, per tre anni consecutivi, a decorrere da quello di entrata in vigore della presente legge [c].

[a] Le promozioni al grado di colonnello sono disposte in ragione di quattro per il 1971 e, rispettivamente, di tre e di due per i due anni seguenti. L'iscrizione in quadro, sulla scorta della graduatoria di merito formata per ciascuno degli anni anzidetti, ha luogo secondo l'ordine di ruolo.

[b] Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la valutazione abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado viene promosso con effetto dalla data anzidetta.

Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento, che non possa conseguire la promozione nell'anno di validità del quadro medesimo per non aver compiuto il periodo di permanenza minima nel grado, viene riportato d'ufficio, senza che occorra altra valutazione, nel quadro d'avanzamento dell'anno successivo in concorrenza, secondo l'ordine di ruolo, con i parigrado giudicati idonei ed iscritti in tale ultimo quadro. Le promozioni eventualmente non effettuate vanno in aumento a quelle da disporre per l'anno successivo.

[c] L'aliquota di valutazione stabilita sotto la data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la valutazione e, comunque, con riferimento all'anzidetta data.