§ 46.6.36 - Legge 30 dicembre 1950, n. 1120.
Elevazione della misura del contributo dovuto alla "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:30/12/1950
Numero:1120


Sommario
Art. 1.      La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle [...]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      L'indennità dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, è corrisposta agli eredi
Art. 4.  [4]
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 14-novies (aggiunto) della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogati
Art. 6.      Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in ausiliaria od in altra posizione di congedo, l'indennità è liquidata nel più breve tempo consentito dalle [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.6.36 - Legge 30 dicembre 1950, n. 1120.

Elevazione della misura del contributo dovuto alla "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo.

(G.U. 31 gennaio 1951, n. 25)

 

     Art. 1.

     La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatorio il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento [1].

     (Omissis) [2].

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     L'indennità dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, è corrisposta agli eredi.

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 14-novies (aggiunto) della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogati.

 

Disposizioni transitorie.

 

          Art. 6.

     Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in ausiliaria od in altra posizione di congedo, l'indennità è liquidata nel più breve tempo consentito dalle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali e comunque non oltre tre anni dalla data suddetta, dando la precedenza a coloro che da più lungo tempo si trovano nelle predette posizioni.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[2] Comma abrogato dall'art. 7 della L. 30 novembre 1961, n. 1326.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 30 novembre 1961, n. 1326.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 30 novembre 1961, n. 1326.