§ 46.6.c - Legge 21 dicembre 1931, n. 1710.
Conversione in legge, con aggiunte, del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:21/12/1931
Numero:1710


Sommario
Art. unico. 


§ 46.6.c - Legge 21 dicembre 1931, n. 1710.

Conversione in legge, con aggiunte, del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza.

(G.U. 26 gennaio 1932, n. 20).

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza, con l'aggiunta dei seguenti articoli:

 

     Art. 10 bis.

     All'articolo 18 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, numero 26, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     “Le funzioni di direttore dei conti possono essere affidate altresì agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra della Regia guardia di finanza, alla data della pubblicazione della presente legge, a riposo per raggiunti limiti di età, purché non siano trascorsi sei mesi dall'avvenuto ricollocamento in congedo e sempre quando conservino l'idoneità fisica a ben disimpegnare le funzioni cui devono essere adibiti, da accertarsi nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore per i mutilati e invalidi di guerra.

     “La riassunzione in servizio dei mutilati od invalidi di guerra per le funzioni di cui ai precedenti commi, non può eccedere la durata di quattro anni”.

 

     Art. 14 bis.

     Al “Fondo massa della Regia guardia di finanza” è affidato l'incarico di corrispondere agli ufficiali del Corpo stesso una indennità, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato.

     A tale effetto gli ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore del Fondo massa dell'uno per cento sullo stipendio lordo.

     L'importo delle ritenute sarà corrisposto al Fondo massa con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.

 

     Art. 14 ter.

     Sono sottoposti alla ritenuta di cui al precedente articolo tutti gli ufficiali della Regia guardia di finanza in servizio permanente, durante il tempo in cui rimangono in tale posizione e quando, essendone cessati, sono richiamati in servizio, durante il tempo del richiamo, purché questo non sia inferiore a tre mesi.

 

     Art. 14 quater.

     I proventi delle ritenute di cui all'art. 14-bis sono, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, impiegati con le stesse norme stabilite per l'amministrazione del Fondo massa.

     Possono essere altresì impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali della Regia guardia di finanza soggetti a ritenute, nella misura e con le norme che saranno approvate dal Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione del Fondo massa.

 

     Art. 14 quinquies.

     L'indennità è corrisposta agli ufficiali che pagano il relativo contributo da almeno sei anni o alla vedova o alla prole nei casi previsti per l'analoga indennità che corrisponde l'Opera di previdenza, e secondo le norme che saranno approvate dal Ministro per le finanze, su parere del Consiglio di amministrazione del Fondo massa.

     L'indennità è pagata agli ufficiali che ne hanno diritto, all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario oppure all'atto del collocamento a riposo da qualsiasi altra posizione purché con diritto a pensione vitalizia.

 

     Art. 14 sexies.

     L'ammontare dell'indennità è stabilita provvisoriamente in misura uguale a quella dell'indennità corrisposta, dall'Opera di previdenza, ma può essere variata dal Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 14 septies.

     Gli ufficiali in aspettativa riduzione quadri sono sottoposti alla ritenuta dell'uno per cento sullo stipendio ridotto che percepiscono, e all'atto del collocamento a riposo viene loro corrisposta l'indennità calcolata sull'ultimo stipendio ridotto percepito.

     Però gli ufficiali che all'atto del collocamento in aspettativa riduzione quadri siano già soggetti alla ritenuta a favore del Fondo massa, possono chiedere di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio.

 

     Art. 14 octies.

     La ritenuta di cui all'articolo 14-bis dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario in corso. Il Ministro per le finanze determinerà le quote da versare sino al 30 giugno 1932, in modo che il versamento dell'intera ritenuta sia effettuato entro l'esercizio finanziario.

 

     Art. 14 novies.

     Gli ufficiali della Regia guardia di finanza che hanno cessato dopo il 1° luglio 1931 e che cesseranno dal servizio permanente prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennità, potranno domandare di continuare a pagare il prescritto contributo sino al raggiungimento di detto limite o sino al collocamento a riposo, versando quote corrispondenti all'uno per cento dell'ultimo stipendio da loro percepito.

     Agli ufficiali che sono collocati a riposo prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto all'indennità, competono tanti sesti della indennità stessa quanti sono gli anni durante i quali hanno versato il prescritto contributo, calcolando per un anno le frazioni superiori a sei mesi. Eguale trattamento compete alla vedova dell'ufficiale che non ha ancora conseguito il diritto all'indennità o alle persone indicate nel precedente art. 14-quinquies.

     Non saranno assoggettati a ritenuta gli ufficiali che entro sei mesi dal versamento della prima quota vengano a raggiungere i limiti stabiliti per il collocamento a riposo.

 

     Art. 14 decies.

     Con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme che siano ritenute necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14-bis a 14 novies.