§ 46.6.4 - R.D. 3 gennaio 1926, n. 126.
Approvazione del regolamento organico per la regia guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:03/01/1926
Numero:126


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [2]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 
Art. 105. 
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109. 
Art. 110. 
Art. 111. 
Art. 112. 
Art. 113. 
Art. 114. 
Art. 115. 
Art. 116. 
Art. 117. 
Art. 118. 
Art. 119. 
Art. 120. 
Art. 121. 
Art. 122. 
Art. 123. 
Art. 124. 
Art. 125. 
Art. 126. 
Art. 127. 
Art. 128. 
Art. 129. 
Art. 130. 
Art. 131. 
Art. 132. 
Art. 133. 
Art. 134. 
Art. 135. 
Art. 136. 
Art. 137. 
Art. 138. 
Art. 139. 
Art. 140. 
Art. 141. 
Art. 142. 
Art. 143. 
Art. 144. 
Art. 145. 
Art. 146. 
Art. 147. 
Art. 148. 
Art. 149. 
Art. 150. 
Art. 151. 
Art. 152. 
Art. 153. 
Art. 154. 
Art. 155. 
Art. 156. 
Art. 157. 
Art. 158. 
Art. 159. 
Art. 160. 
Art. 161. 
Art. 162. 
Art. 163. 
Art. 164. 
Art. 165. 
Art. 166. 
Art. 167. 
Art. 168. 
Art. 169. 
Art. 170. 
Art. 171. 
Art. 172. 
Art. 173. 
Art. 174. 
Art. 175. 
Art. 176. 
Art. 177. 
Art. 178. 
Art. 179. 
Art. 180. 
Art. 181. 
Art. 182. 
Art. 183. 
Art. 184. 
Art. 185. 
Art. 186. 
Art. 187. 
Art. 188. 
Art. 189. 
Art. 190. 
Art. 191. 
Art. 192. 
Art. 193. 
Art. 194. 
Art. 195. 
Art. 196. 
Art. 197. 
Art. 198. 
Art. 199. 
Art. 200. 
Art. 201. 
Art. 202. 
Art. 203. 
Art. 204. 
Art. 205. 
Art. 206. 
Art. 207. 
Art. 208. 
Art. 209. 
Art. 210.  Brevi licenze.
Art. 211. 
Art. 212. 
Art. 213. 
Art. 214. 
Art. 215. 
Art. 216. 
Art. 217. 
Art. 218. 
Art. 219. 
Art. 220. 
Art. 221. 
Art. 222. 
Art. 223. 
Art. 224. 


§ 46.6.4 - R.D. 3 gennaio 1926, n. 126. [1]

Approvazione del regolamento organico per la regia guardia di finanza.

(G.U. 10 febbraio 1926, n. 33)

 

     Articolo. 1.

     E' approvato l'annesso regolamento organico per la regia guardia di finanza, visto, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

 

     Articolo. 2.

     Il regolamento d'istituzione e disciplina per la regia guardia di finanza, approvato con regio decreto 5 gennaio 1908, n. 27, e tutte le disposizioni per il corpo della regia guardia di finanza che siano contrarie o non conformi al regolamento qui annesso, s'intendono abrogati.

     S'intende pure abrogato il regio decreto 28 gennaio 1912, n. 51, sul funzionamento della scuola allievi ufficiali della regia guardia di finanza.

 

 

 

Capo I

 

ORDINAMENTO

 

Gradazione gerarchica dei comandi

 

     Art. 1.

     La gradazione gerarchica dei comandi del corpo della regia guardia di finanza è la seguente:

     a) comando di brigata o di squadra;

     b) comando di tenenza, di plotone o di sezione;

     c) comando di compagnia;

     d) comando di circolo o di battaglione;

     e) comando di legione;

     f) comando di gruppo;

     g) comando generale.

     Quest'ordine deve osservarsi nella trasmissione di rapporti disciplinari, di ordini, nel presentare reclami e nel rispondere ad essi, salvo i casi di assoluta e giustificata urgenza. L'inferiore che in questi casi non abbia potuto attenersi al prescritto ordine gerarchico, deve riferirne subito al superiore col quale in via ordinaria è obbligato a corrispondere.

 

Denominazione dei reparti.

 

          Art. 2.

     I gruppi, le legioni, i circoli, le compagnie, le tenenze, le sezioni e le brigate, in cui è distribuito il contingente del corpo, prendono nome dal luogo dove hanno sede.

 

Destinazioni e tramutamenti.

 

          Art. 3.

     Le destinazioni ed i tramutamenti degli ufficiali sono ordinati dal comandante generale del corpo, il quale fissa le legioni in cui i sottufficiali ed i militari di truppa debbono prestare servizio.

     L'assegnazione dei sottufficiali alle brigate è fatta dal comandante della legione; quella dei militari di truppa dal comandante di circolo.

 

 

          Art. 4. [2]

     I tramutamenti dei militari del corpo sono disposti nell'interesse del servizio, della disciplina o per motivi di salute.

     Quando non ostino motivi di disciplina o di servizio gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa possono ottenere di essere tramutati di legione su loro domanda, semprechè abbiano almeno due anni continuativi di permanenza nella stessa legione.

     Coloro che hanno ottenuto il tramutamento domandato non possono chiederne un altro se non sono decorsi almeno tre anni dal tramutamento stesso.

     Alle prescrizioni suddette fanno eccezione le domande motivate da gravi motivi di famiglia o da ragioni di salute comprovate da certificato medico dell'ufficiale superiore medico addetto alla legione o del medico militare in servizio presso il reparto.

     Gli ufficiali addetti alla legione allievi, alla scuola allievi ufficiali ed alla scuola allievi sottufficiali non possono, di regola, permanere più di quattro anni in tali reparti.

     In massima i sottufficiali ed i militari di truppa non possono essere trasferiti di brigata se non vi risiedono da almeno un anno i primi, e da almeno sei mesi i secondi.

     E' in facoltà dei comandanti di gruppo di ordinare tramutamenti temporanei di sottufficiali e militari di truppa da uno ad altro dei reparti dipendenti per assicurare il buon funzionamento dei varii servizi, informandone, alla fine di ciascun mese, il comando generale del corpo.

     I tramutamenti di brigata dei sottufficiali che non contino almeno un anno di permanenza nel reparto debbono, salvo i casi di assoluta e giustificata urgenza, essere sottoposti dai comandanti di legione alla preventiva approvazione del comandante di gruppo; i tramutamenti di brigata dei militari di truppa che abbiano meno di sei mesi di permanenza nel reparto sono, dai comandanti di circolo, sottoposti alla preventiva approvazione dei comandanti di legione.

 

 

          Art. 5.

     Agli effetti delle competenze i tramutamenti decorrono, in massima, dal 1° del mese successivo a quello in cui vengono ordinati e debbono effettuarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordine di tramutamento, fatta eccezione per i tramutamenti ordinati in via d'urgenza e per quelli dei militari ammalati.

     Però agli ufficiali tramutati sono lasciati a completa disposizione quindici giorni, ed ai sottufficiali ed appuntati ammogliati dieci giorni oltre, per tutti, il tempo necessario per il viaggio.

 

 

          Art. 6.

     I sottufficiali ed i militari di truppa possono essere destinati a prestare servizio nella propria provincia; non però nel circondario o nella sede in cui risiedono le rispettive famiglie o quella della moglie.

     Questo divieto si estende agli ufficiali inferiori che esercitano comando di reparto territoriale.

 

 

Comando.

 

          Art. 7.

     In mancanza del comandante titolare di un reparto ne esercita le funzioni l'ufficiale o il graduato più elevato in grado e di regola il più anziano, dipendente dal medesimo comando.

     In caso però di mancanza improvvisa, in attesa delle disposizioni superiori, assume il comando interinale l'ufficiale o il graduato più anziano che trovisi in sede.

     Se eccezionalmente il comandante interinale sia meno anziano di altri comandanti di reparto compresi nella stessa circoscrizione, egli non può dare a questi ordini nè istruzioni, nè compiere ispezioni alle brigate o controlli ai servizi dipendenti dal comandante superiore o più anziano di grado, ma deve limitarsi a comunicare le disposizioni delle autorità superiori.

 

 

          Art. 8.

     Quando ad una brigata siano assegnati sottufficiali del contingente speciale od anche del contingente attivo incaricati di funzioni diverse dal servizio del reparto, se sono superiori in grado o più anziani del comandante la brigata, saranno considerati, per ogni effetto, come dipendenti direttamente dal comandante di tenenza o di sezione.

 

 

Capo II

 

ATTRIBUZIONI DEL CORPO

 

Vigilanza alla frontiera.

 

          Art. 9.

     In tempo di pace la regia guardia di finanza concorre con le truppe del regio esercito al servizio di polizia militare specialmente lungo la frontiera, sorvegliando e, ove occorra, arrestando, le persone sospette di spionaggio.

     Ad essa incombe l'obbligo di raccogliere e di trasmettere, gerarchicamente al comando generale del corpo ed a quello del corpo d'armata nel cui territorio presta servizio, le notizie di carattere militare relative al territorio straniero finitimo che giungano a sua conoscenza.

     E' compito particolare del corpo vigilare alla buona conservazione dei cippi di confine.

 

 

Informazioni e notizie.

 

          Art. 10.

     I comandanti della regia guardia di finanza devono, col mezzo più sollecito informare l'autorità militare di tutti gli avvenimenti che la possono interessare e fornire tutte le notizie od informazioni estranee al servizio d'istituto di cui siano richiesti.

     Tali richieste saranno dall'autorità militare indirizzate sempre ad un comando retto da ufficiale.

 

 

Servizi di presidio.

 

          Art. 11.

     Eccezionalmente e sempre che le esigenze del servizio di istituto lo consentano, le guardie di finanza possono concorrere nel servizio presidiario. In tal caso i militari che vi partecipano dipendono, durante l'esecuzione del servizio, dal comando del presidio.

     Questa disposizione è specialmente applicabile alla legione ed ai reparti allievi.

 

 

          Art. 12.

     Nei casi di grave perturbamento dell'ordine pubblico e quando sia riconosciuta dall'autorità militare la imprescindibile necessità di un largo concorso di forze per far fronte ai vari turni di servizio per il mantenimento dell'ordine le truppe della regia guardia di finanza libere dal servizio di istituto sono messe, a richiesta, a disposizione dell'autorità militare.

 

 

Riviste e parate.

 

          Art. 13.

     Compatibilmente con le esigenze del servizio d'istituto, la regia guardia di finanza interviene alle parate, riviste, funzioni solennità o presentazioni del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica.

 

 

Onori e precedenze.

 

          Art. 14.

     Per gli onori e le precedenze sono applicabili ai reparti ed ai militari di ogni grado della regia guardia di finanza, con reciprocità da parte del regio esercito e della regia marina, le disposizioni in vigore per l'esercito.

     Alla bandiera nazionale del corpo spettano gli onori che sono dovuti alla bandiere del regio esercito e della regia marina.

     Nelle circostanze in cui i reparti o i militari della regia guardia di finanza si trovano riuniti con le rappresentanze dell'esercito prendono posto dopo le rappresentanze dell'esercito stesso.

 

 

Relazioni disciplinari e gerarchiche con i corpi del regio esercito e della regia marina.

 

          Art. 15.

     Ai militari della regia guardia di finanza sono estese, nei rapporti coi corpi del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica, le disposizioni che regolano le relazioni disciplinari e gerarchiche fra i corpi stessi.

     La gradazione gerarchica della subordinazione è stabilita dalle tabelle allegate al regolamento di disciplina militare.

 

 

Festa anniversaria del corpo.

 

          Art. 16.

     Il 5 luglio, anniversario dei gloriosi fatti d'arme per la conquista del terreno fra Sile e Piave (luglio 1918) per cui il settimo battaglione regia guardia di finanza ebbe la medaglia al valor militare e dell'inizio delle operazioni per l'assalto al Mali Viluscia (Albania) da parte del sedicesimo e diciottesimo battaglione (luglio 1918) è il giorno fissato per la festa anniversaria del corpo, festa che sarà celebrata nei modi prescritti dal regolamento per il servizio territoriale.

 

 

Preparazione alla mobilitazione.

 

          Art. 17.

     In tempo di pace il comando generale della regia guardia di finanza riceve e provoca disposizioni dal ministero della guerra per quanto riguarda gli obblighi di servizio militare del personale in attività di servizio ed in congedo; pel richiamo alle armi e l'istruzione dei militari del corpo in congedo; per le dotazioni dei materiali di mobilitazione eventualmente dati in consegna al corpo e la gestione relativa; per la mobilitazione e per quanto riflette la preparazione della regia guardia di finanza al servizio di guerra.

 

 

          Art. 18.

     I comandi di corpo d'armata e di divisione militare; quelli di dipartimento marittimo ed i comandi militari marittimi dànno, ciascuno per la parte di propria competenza, le necessarie disposizioni ai comandi di legione o di circolo dai quali dipendono centri di mobilitazione del corpo, per quanto riguarda il servizio militare ed i preparativi e l'attuazione della mobilitazione.

 

 

Ispezioni.

 

          Art. 19.

     Le ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra del corpo sono eseguite dal comandante generale, ovvero da ufficiali da esso appositamente delegati.

 

 

Mobilitazione.

 

          Art. 20.

     All'atto della mobilitazione i richiamati alle armi ridestinati in servizio nella regia guardia di finanza vengono incorporati con le modalità sancite dagli appositi regolamenti od istruzioni in vigore per il regio esercito.

 

 

Impiego in guerra.

 

          Art. 21.

     Valendosi del proprio personale sotto le armi e di quello richiamato dal congedo, la regia guardia di finanza in caso di guerra:

     1) prosegue nell'adempimento del proprio servizio di istituto in tutto il territorio del regno;

     2) pone a disposizione del regio esercito mobilitato:

     a) i comandi ed i reparti territoriali dislocati lungo la frontiera minacciata e lungo tutto il litorale marittimo;

     b) i reparti organici la cui formazione è prevista dall'indice di mobilitazione;

     3) pone a disposizione della regia marina il personale in servizio di mare, quando non sia stato diversamente disposto dalle autorità militari interessate;

     4) concorre dovunque, con tutti i proprii elementi, al servizio di polizia militare, alla raccolta dei mezzi di trasporto, del bestiame e delle vettovaglie ed all'impianto dei servizi occorrenti all'esercito mobilitato ed in genere alla mobilitazione industriale del paese.

     Apposite istruzioni riservate regolano la formazione e l'impiego di guerra della regia guardia di finanza.

 

 

Quadri dei reparti mobilitati.

 

          Art. 22.

     I quadri dei reparti organici mobilitati sono stabiliti dal comando generale del corpo, scegliendo i necessari elementi esclusivamente fra gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa della regia guardia di finanza, tenute presenti le consimili formazioni dei reparti organici del regio esercito.

     Per cura dell'autorità militare, all'atto della costituzione, le unità organiche del corpo saranno completate da tutti gli elementi prescritti dalle istruzioni di mobilitazione.

 

 

Capo III

 

RECLUTAMENTO

 

Disposizioni generali.

 

          Art. 23.

     Il reclutamento della regia guardia di finanza si effettua:

     a) con l'arruolamento volontario;

     b) con l'opzione degli inscritti arruolati all'atto in cui sono chiamati alle armi nel regio esercito o nella regia marina, ovvero col volontario passaggio dei militari già incorporati nell'esercito o nella marina;

     c) con l'ammissione in servizio dei militari del regio esercito o della regia marina, vincolati a ferma ridotta e non chiamati alle armi o comunque dispensati dal compiere la ferma nonchè di quelli che, arruolati dagli organi di leva, non siano ancora stati chiamati alle armi;

     d) con la riammissione in servizio dei congedati del corpo, o dell'esercito, o della regia marina.

     Le opzioni ed i passaggi dei militari del regio esercito o della regia marina nella regia guardia di finanza sono ammessi solo quando i ministeri della guerra o della marina, con disposizioni di carattere generale, ne consentano l'apertura.

 

 

          Art. 24.

     L'arruolamento volontario, le ammissioni e le riammissioni in servizio sono, in massima, aperti tutto l'anno.

     Con determinazione del comando generale viene stabilito dove e quando gli arruolamenti, le ammissioni e le riammissioni debbono essere chiusi.

     I passaggi dei militari già incorporati nel regio esercito o nella regia marina sono ammessi nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dai ministeri della guerra o della marina di concerto con quello delle finanze.

     L'opzione degli inscritti di leva arruolati nel regio esercito o nella regia marina ha luogo quando gli inscritti stessi sono chiamati alle armi per compiere la ferma.

 

 

          Art. 25.

     Le operazioni di arruolamento sono affidate alle commissioni di arruolamento e si effettuano di regola presso le sedi dei circoli; ma, nei circoli la cui circoscrizione comprenda più provincie, le operazioni stesse possono essere fatte nel capoluogo di ciascuna provincia per gli aspiranti appartenenti alla provincia stessa.

     Al comando della legione allievi spetta il còmpito di accertare la regolarità dell'arruolamento e di convalidarlo a tutti gli effetti.

     All'arruolamento dei giovani non appartenenti al corpo, che risultino vincitori del concorso per l'ammissione alla scuola allievi ufficiali, provvede la scuola medesima.

 

 

          Art. 26.

     La commissione di arruolamento, tanto presso le sedi dei circoli quanto presso la legione allievi, si compone del comandante di circolo o di battaglione, presidente e di un ufficiale inferiore. Assisterà la commissione un ufficiale medico effettivo al corpo o, in mancanza, un ufficiale medico che presti servizio anche presso i reparti del corpo.

     Le commissioni di arruolamento fuori delle sedi di circolo sono presiedute dai comandanti di compagnia.

 

 

          Art. 27.

     Gli aspiranti al ramo mare devono comprovare di aver prestato servizio nella regia marina o nella marina mercantile, o di aver frequentato almeno il 2° corso dell'istituto nautico, presentando il foglio di matricola militare o il libretto di navigazione, o il foglio di matricolazione nella gente di mare di seconda categoria o il certificato scolastico nautico.

 

 

Arruolamento volontario.

 

          Art. 28.

     Sono ammessi a contrarre l'arruolamento volontario nel corpo della regia guardia di finanza, semprechè posseggano i requisiti prescritti dalla legge:

     a) i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e non siano ancora stati assoggettati alla visita ed all'arruolamento innanzi agli organi di leva;

     b) i cittadini che siano stati mandati rivedibili e quelli che siano stati riformati e non abbiano compiuto il 26° anno di età, pei quali siano cessate le cause che dettero luogo alla rivedibilità o alla riforma;

     c) gli stranieri che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge n. 555 del 13 giugno 1912.

 

 

          Art. 29.

     Chi aspira all'arruolamento deve farne domanda al comandante del circolo, presso il quale l'arruolamento è aperto, presentando l'istanza anche a mezzo di qualsiasi comandante di reparto.

     La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

     a) certificato dell'ufficiale di stato civile, od atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che l'aspirante è cittadino del regno per nascita o per naturalizzazione, oppure è straniero nelle condizioni di cui al precedente articolo;

     b) dichiarazione dell'ufficiale di stato civile, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione, in prova che è celibe o vedovo senza prole;

     c) atto di nascita;

     d) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune di residenza o dai sindaci dei comuni in cui l'aspirante abbia risieduto nell'ultimo anno;

     e) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale del luogo di nascita, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione. Quando il certificato di penalità sia negativo, il comandante del circolo incaricato dell'arruolamento deve richiedere al tribunale, avente giurisdizione nel paese di nascita dell'arruolando, una dichiarazione del casellario giudiziale. Per i giovani nati all'estero, il certificato di penalità deve essere rilasciato dal tribunale di Roma; per i naturalizzati italiani, dal tribunale del luogo in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

     f) certificato d'iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo per riforma ovvero dichiarazione di rivedibilità se trattisi di riformati o rivedibili;

     g) se l'aspirante è minorenne, atto di consenso del padre o, in mancanza del padre, di chi esercita su lui la patria podestà. Mancando i genitori e il tutore basterà un'attestazione del pretore che attesti tale mancanza.

     Nell'atto di consenso deve dichiararsi esplicitamente che è rilasciato per l'ammissione nella regia guardia di finanza.

 

 

          Art. 30.

     Il comandante del circolo cui sono presentate domande di arruolamento, deve, sotto la propria responsabilità, fare assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti, indipendentemente dai certificati annessi alle loro domande, rivolgendosi anche all'autorità politica ed all'arma dei reali carabinieri ed ai comandanti dei circoli, nella cui circoscrizione gli aspiranti risiedono.

     Per gli aspiranti di cui alla lettera b) dell'art. 28 richiede inoltre, ove sia il caso, copia del rispettivo foglio matricolare ai competenti comandanti di deposito o di distretto ovvero al comando superiore del corpo reale equipaggi.

     Le informazioni tendono ad accertare che gli aspiranti siano laboriosi, di regolare condotta morale e politica e quindi degni di servire nel corpo, e se e per qual tempo abbiano eventualmente servito in altre amministrazioni governative.

 

 

          Art. 31.

     Non possono conseguire l'ammissione nel corpo coloro che dalle informazioni assunte risultino trovarsi in una qualsiasi delle seguenti condizioni:

     a) abbiano vizi degradanti o siano affetti da epilessia o da malattie congeneri, ovvero siano stati ricoverati in manicomi e simili casi di salute, ancorchè non siano in condizioni d'inabilità assoluta al servizio militare;

     b) abbiano dato indizi di malattie mentali o appartengano a famiglie nelle quali sianvi stati casi di pazzia o di altre simili infermità;

     c) siano imputati o condannati per delitti;

     d) siano stati ricoverati nei riformatorii governativi, salve le deliberazioni del comando generale del corpo pei giovani che sianvi stati ricoverati con buon effetto.

     Quando le informazioni assunte siano favorevoli ed i documenti presentati siano regolari, il comandante di circolo provvede perchè gli aspiranti vengano sottoposti all'esame della commissione di arruolamento.

 

 

          Art. 32.

     La commissione di arruolamento procede alla visita medica, basandosi sugli elenchi delle imperfezioni e delle infermità, riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare e sulle istruzioni emanate dal comando generale circa la statura e i requisiti fisici richiesti per lo speciale servizio del corpo in montagna.

     Se dalla visita risulta che l'aspirante ha i requisiti prescritti, la commissione pronuncia l'arruolamento di lui nella regia guardia di finanza.

 

 

          Art. 33.

     Per gli aspiranti riconosciuti idonei si procede alla compilazione in duplice originale dei singoli atti di arruolamento, che vengono firmati dal presidente della commissione e dall'arruolato, il quale assume la ferma di tre anni.

     Agli aspiranti esclusi dall'arruolamento vengono restituiti immediatamente i documenti che li riguardano.

 

 

          Art. 34.

     Gli aspiranti che non abbiano ancora concorso alla leva sia di terra, sia di mare, o siano stati dichiarati rivedibili o riformati, o siano stati riformati durante il servizio militare, all'atto in cui contraggono l'arruolamento nel corpo devono assumere nell'esercito gli obblighi di servizio militare stabiliti per gli arruolamenti volontari ordinari.

     L'atto di arruolamento che i detti aspiranti dovranno sottoscrivere innanzi alla commissione di arruolamento, deve pertanto contenere anche la seguente dichiarazione:

     "Il sottoscritto dichiara altresì di voler assumere, come assume, col presente arruolamento, la qualità di arruolato volontario ordinario nell'esercito, in conformità delle leggi sul reclutamento del regio esercito e con tale qualità gli inerenti obblighi di servizio militare e la relativa ferma di anni tre".

 

 

          Art. 35.

     L'ufficiale che ha presieduto la commissione di arruolamento, provvede perchè le reclute siano avviate alla legione allievi per l'istruzione, munite dei mezzi di viaggio, e spedisce direttamente al comandante la legione stessa gli atti di arruolamento.

     Il comandante della legione allievi, riconosciuta la regolarità dell'arruolamento, redige il foglio matricolare e il libretto personale degli arruolati, fa loro prestare il giuramento e provvede perchè uno degli originali degli atti di arruolamento sia inviato al distretto di leva o alla competente autorità militare marittima per le pratiche di loro competenza.

     Qualora invece non riconosca la regolarità dell'arruolamento, annulla gli atti relativi e provvede per il ritorno a domicilio dell'aspirante, munendolo dei mezzi di viaggio ed informandone il comando generale.

 

 

Opzione degli iscritti di leva chiamati alle armi e passaggi nel corpo dei militari alle armi.

 

          Art. 36.

     Gli inscritti arruolati, sia della leva di terra sia di quella di mare, all'atto della chiamata alle armi, possono presentare domanda al comandante del distretto militare o al capitano di porto per essere assegnati alla regia guardia di finanza; domanda che deve essere redatta di pugno dell'aspirante, secondo la formula seguente, e da lui sottoscritta:

     "Io sottoscritto ........ di ...... e di ......... del distretto militare di ..... domando di essere ammesso nel corpo della regia guardia di finanza, obbligandomi ad assumere la ferma di tre anni decorribile dal giorno in cui ha avuto principio il mio servizio sotto le armi".

     Il comandante del distretto od il capitano di porto, dopo avere accertato che l'aspirante abbia la prescritta idoneità fisica, trasmette l'istanza, corredata della copia del foglio matricolare, al comando della legione allievi, il quale si assicura che l'aspirante possegga i prescritti requisiti per ottenere l'ammissione nel corpo, assumendo le informazioni di cui all'art. 30. Quando l'aspirante sia in possesso dei requisiti voluti, il comando della legione ne informa l'autorità predetta che provvede senz'altro all'invio dell'optante alla legione stessa, munendolo dei mezzi di viaggio che verranno poi rimborsati.

     Il comando della legione allievi, convocata la commissione di arruolamento ed accertata nuovamente l'idoneità fisica degli optanti, li ammette all'opzione facendo loro firmare gli atti relativi e prestare il giuramento. Dell'avvenuto arruolamento il comando della legione allievi dà partecipazione al comando generale e al comando del distretto militare o della capitaneria di porto. Per gli aspiranti non riconosciuti idonei, si seguiranno, a seconda dei casi, le norme di cui all'art. 101 e seguenti.

 

 

          Art. 37.

     Quando siano aperti i passaggi nel corpo dei militari che trovinsi alle armi nel regio esercito o nella regia marina, i sottufficiali che abbiano compiuto la prima ferma e non abbiano assunto rafferma, ed i militari di truppa non vincolati a ferme speciali possono fare domanda al proprio comandante di corpo di essere trasferiti nella regia guardia di finanza, dichiarando di obbligarsi ad assumere la ferma di tre anni dal giorno in cui essi giungono alla legione allievi e firmano l'atto di arruolamento.

     Il comandante di corpo trasmette la domanda corredata dal certificato di visita medica e dalla copia del foglio matricolare e caratteristico al comando della legione allievi, il quale accerta che l'aspirante possieda tutti i requisiti prescritti ed assume le necessarie informazioni tenendo presente, tra l'altro, che non possono, in massima, essere trasferiti nel corpo, salvo il definitivo giudizio del comando generale, da promuoversi in casi dubbi o ad istanza degli interessati, i militari che durante il servizio nell'esercito o nell'armata abbiano riportate cattive note caratteristiche o gravi punizioni disciplinari.

     Qualora l'aspirante possegga tutti i requisiti prescritti, il comandante della legione allievi ne avverte il comandante del corpo, il quale provvede senz'altro all'invio del militare alla legione stessa, munendolo dei mezzi di viaggio, che verranno poi rimborsati.

 

 

          Art. 38.

     Appena il militare sia giunto alla legione allievi, il comando di essa convoca la commissione di arruolamento e si regola per l'effettuazione del passaggio come nei casi di opzione di cui al precedente art. 36, tenuto presente il disposto dell'art. 3 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, per coloro che rivestivano il grado di sottufficiale.

     Coloro che non rivestivano grado di sottufficiale sono trasferiti nel corpo come allievi guardie.

     Indipendentemente dal grado col quale ottengono il passaggio, tutti i trasferiti debbono compiere un corso d'istruzione presso la legione allievi; a meno che abbiano eventualmente già appartenuto alla regia guardia di finanza in passato e ricevuta allora la necessaria istruzione.

     Per gli aspiranti al trasferimento non riconosciuti idonei allo speciale servizio nel corpo all'atto della presentazione alla legione allievi, sarà provveduto per l'immediato ritorno al corpo di provenienza munendoli dei mezzi di viaggio. Per i trasferiti non riconosciuti idonei in seguito, si applicheranno, a seconda dei casi, le norme di cui agli articoli 100 e seguenti.

 

 

          Art. 39.

     Gli atti di opzione o di passaggio saranno redatti e firmati in duplice originale, uno dei quali sarà tenuto dalla legione allievi e l'altro sarà inviato al distretto di leva o alla capitaneria di porto nei casi di opzione, e al corpo di provenienza o alla capitaneria di porto, nei casi di passaggio. Le capitanerie di porto o i corpi di provenienza cureranno l'invio degli atti al distretto militare di leva, dovendo in ogni caso i provenienti dalla leva di mare in servizio nel corpo essere trasferiti nei ruoli del regio esercito.

     Dell'avvenuto passaggio il comando della legione allievi dà partecipazione al comando generale.

 

 

Ammissioni in servizio.

 

          Art. 40.

     Possono ottenere l'ammissione in servizio nel corpo i militari del regio esercito o della regia marina i quali siano stati ascritti a ferma ridotta e non siano ancora stati chiamati alle armi, oppure siano stati dispensati dal compiere la ferma.

     E, qualora siano riconosciuti in possesso dei requisiti fisici richiesti per l'arruolamento nel corpo, possono del pari esservi ammessi i militari del regio esercito che siano stati dispensati dal compiere la ferma.

     Infine possono ottenere l'ammissione in servizio quei militari che, arruolati dai consigli di leva, non siano ancora stati chiamati alle armi.

     I militari di cui al primo e secondo comma del presente articolo non dovranno avere oltrepassato il trentesimo anno di età.

 

 

          Art. 41.

     Per ottenere l'ammissione nel corpo l'aspirante deve farne domanda al comando del circolo nella cui circoscrizione ha residenza, obbligandosi ad assumere la ferma di tre anni dal giorno in cui firmerà l'atto di ammissione e presentando a corredo i documenti seguenti:

     a) foglio di congedo illimitato;

     b) dichiarazione dell'ufficiale di stato civile di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione, in prova che è celibe o vedovo senza prole;

     c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune di residenza o dai sindaci dei comuni ove abbia risieduto nell'ultimo anno e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto;

     d) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale del luogo di nascita di data non anteriore ad un mese dalla presentazione.

 

 

Riammissioni in servizio.

 

          Art. 42.

     Possono ottenere la riammissione in servizio nel corpo, alle condizioni appresso indicate, i militari in congedo illimitato del regio esercito, della regia marina e della regia guardia di finanza che non abbiano oltrepassato i trenta anni di età, o, quando non sia trascorso un anno dall'avvenuto congedo, i trentacinque.

 

 

          Art. 43.

     Non sarà consentita la riammissione in servizio di coloro che:

     a) non abbiano riportato all'atto del congedamento il giudizio sintetico di aver tenuto buona condotta oltrechè servito con fedeltà ed onore;

     b) abbiano cessato dal servizio per diniego di rafferma.

 

 

          Art. 44.

     Coloro che abbiano già fatto parte del corpo potranno esservi riammessi come guardie; salvo, per coloro che rivestivano un grado, il disposto dell'art. 81.

 

 

          Art. 45.

     I militari di truppa in congedo dell'esercito e della marina vengono riammessi in servizio nel corpo come allievi guardie.

     Per i sottufficiali si seguono, in quanto al grado, le stesse norme di cui all'art. 38.

     Tutti debbono compiere un corso di istruzione presso la legione allievi.

 

 

          Art. 46.

     Per ottenere la riammissione nel corpo gli aspiranti debbono farne domanda al comando del circolo di residenza, obbligandosi ad assumere la ferma di tre anni dal giorno in cui firmeranno l'atto di riammissione e presentando a corredo i documenti di cui all'art. 41.

 

 

          Art. 47.

     Il comando del circolo, ricevute le domande e constatata la regolarità dei documenti prodotti si procura copia dei fogli matricolari e caratteristici degli aspiranti ed accerta che essi posseggano tutti i requisiti prescritti, seguendo le norme dell'art. 37.

 

 

          Art. 48.

     Convocata poi la commissione di arruolamento ed accertata l'idoneità fisica degli aspiranti, il comando del circolo procede alla riammissione facendo loro firmare gli atti relativi e provvede all'invio alla destinazione stabilita dal comando generale del corpo dei riammessi già istruiti o per l'invio alla legione allievi di quelli che devono compiere un periodo d'istruzione. Per coloro che presso la legione allievi siano riconosciuti inetti al servizio nel corpo, si seguiranno, a seconda dei casi, le norme di cui agli articoli 100 e seguenti.

 

 

          Art. 49.

     Gli atti di riammissione saranno redatti in duplice originale, uno dei quali da spedirsi al comando della legione in cui il riammesso sarà inviato e l'altro al comando del distretto militare di leva o al comando superiore del corpo reali equipaggi affinchè quest'ultimo possa provvedere al prescritto trasferimento nei ruoli del regio esercito.

 

 

Promozioni degli allievi a guardie e passaggio al servizio attivo.

 

          Art. 50.

     Al termine del corso d'istruzione, gli allievi sono sottoposti ad un esperimento teorico-pratico per la promozione a guardia ed il passaggio al servizio attivo.

     L'assegnazione degli allievi idonei alle legioni territoriali è fatta dal comando generale.

     Gli atti personali delle guardie nuove promosse vengono trasmessi ai comandanti delle legioni territoriali a cura del comandante della legione allievi.

 

 

Capo IV

 

FERME E RAFFERME

 

Ferma

 

          Art. 51.

     I militari che prestano servizio nel corpo sono dapprima vincolati a ferma di tre anni e successivamente, se idonei e meritevoli, a rafferme con le norme di cui agli articoli 54 e seguenti.

 

 

          Art. 52.

     La ferma decorre dal giorno nel quale è stato firmato l'atto di arruolamento; eccetto il caso di opzione di inscritti arruolati all'atto della chiamata alle armi nel qual caso la ferma decorre dal giorno in cui l'optante è giunto alle armi.

     Non si computa nella ferma e costituisce interruzione di servizio il tempo trascorso:

     a) in istato di diserzione;

     b) in espiazione di pena che non implichi di diritto il proscioglimento dal servizio nel corpo;

     c) in attesa di giudizio, se questo fu seguito da condanna, salvochè l'individuo abbia prestato servizio, perchè giudicato a piede libero o in libertà provvisoria.

     Il periodo passato in licenza illimitata per sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 198 non viene computato come interruzione di ferma o rafferma ai soli effetti della scadenza dell'obbligo di servizio in corso.

 

 

          Art. 53.

     Il militare per il quale siasi verificata una delle indicate interruzioni, deve prestare servizio nel corpo per il tempo necessario a compiere effettivamente i tre anni di ferma, e non acquista prima di questo termine il diritto ad ottenere il congedo o a conseguire la rafferma.

 

 

Rafferma.

 

          Art. 54.

     Per continuare il servizio nel corpo dopo compiuta la ferma triennale, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie debbono conseguire l'ammissione a rafferma.

     Le rafferme sono triennali (con o senza premio) ed annuali (concesse ai militari che hanno compiuto il ventesimo anno di servizio o concesse per esperimento).

     Le rafferme triennali con premio si concedono dal ministro delle finanze su proposta del comando generale del corpo.

     Le rafferme triennali senza premio ed annuali per i militari che hanno compiuto il ventesimo anno di servizio, sono concesse dal comandante di legione. Però le rafferme annuali per esperimento e quelle ai marescialli maggiori dopo il venticinquesimo anno di servizio sono concesse dal comandante generale.

 

 

          Art. 55.

     I militari che aspirano alla rafferma devono farne domanda per via gerarchica due mesi prima della scadenza della ferma o rafferma cui sono vincolati.

     L'istanza indicherà se la rafferma che si chiede sia con premio o senza, triennale od annuale.

 

 

          Art. 56.

     Sono esclusi dal conseguimento della rafferma i militari che non conservino l'attitudine fisica ed intellettuale al servizio e quelli che, durante la ferma o l'ultima rafferma, abbiano commesso gravi mancanze, o tenuto in genere cattiva condotta, o riportate note caratteristiche sfavorevoli.

 

 

Rafferma con premio.

 

          Art. 57.

     Per l'ammissione a rafferma con premio si richiede che gli aspiranti diano affidamento per salute, per condotta, per istruzione e per interessamento al servizio di essere non soltanto perfettamente idonei al proprio grado ed impiego, ma anche meritevoli di conseguire il beneficio che chiedono.

     Essi non debbono avere riportato durante la ferma o l'ultima rafferma punizioni di durata maggiore - nel complesso - al massimo degli arresti, sala e prigione di rigore.

 

 

          Art. 58.

     Le domande di rafferma con premio, munite del parere del comandante di tenenza o sezione, debbono essere corredate da un particolareggiato rapporto informativo, redatto dal comandante di compagnia e confermato dai comandanti di circolo o di legione, sulle qualità morali, di condotta e di servizio dell'aspirante e sulla sua attitudine fisica, da accertarsi, soltanto nei casi dubbi, mediante visita medica.

     Alle domande devesi inoltre unire copia del foglio matricolare e caratteristico dell'aspirante, nonchè lo stato dei servizi prestati nel corpo.

 

 

          Art. 59.

     Le domande di rafferma con premio, così corredate, vengono dal comandante di legione rimesse al comando generale, al quale spetta di provocare la deliberazione del ministro sulla richiesta concessione.

     Il ministro, su conforme parere del predetto comando, potrà concedere eccezionalmente la rafferma con premio anche ai sottufficiali ed ai militari di truppa che non riuniscano completamente i requisiti di cui all'art. 57.

 

 

Rafferme senza premio.

 

          Art. 60.

     Le domande di rafferma annuale e triennale senza premio debbono essere munite del parere dei superiori gerarchici, debitamente motivato, sulle qualità morali, di condotta e di servizio dell'aspirante e sulla sua attitudine fisica, da accertarsi, soltanto nei casi dubbi, mediante apposita visita medica.

 

 

          Art. 61.

     Ricevute le domande il comandante della legione accerta se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti di cui all'art. 57 e, qualora non abbia dubbio sulla loro meritevolezza a conseguire la rafferma, la concede.

     Nei casi dubbi richiede invece il parere del comandante di gruppo e ad esso si conforma.

     I militari ai quali sia stata ricusata la rafferma triennale senza premio o annuale possono ricorrere in via gerarchica al comando generale entro trenta giorni dalla notificazione del diniego. Le decisioni del comando generale sono definitive.

     Il congedo per rifiuto di rafferma dei sottufficiali e militari di truppa aventi diritto a pensione è sempre ed unicamente disposto con decreto ministeriale, da registrarsi alla corte dei conti.

 

 

Rafferma per esperimento.

 

          Art. 62.

     Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di condotta, la rafferma triennale con premio o senza, potrà essere concessa dal comando generale, per non più di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento.

 

 

Rafferma provvisoria.

 

          Art. 63.

     Se in attesa delle deliberazioni del ministro o del comando generale del corpo venisse a scadere la ferma o rafferma dell'aspirante, il comandante di legione è autorizzato a concedergli una rafferma provvisoria, la quale non impega nè il militare nè l'amministrazione, e perciò si può rescindere in ogni momento e per qualsiasi ragione, sia d'autorità sia a richiesta del raffermato.

 

 

Atto di rafferma.

 

          Art. 64.

     Qualsiasi rafferma, con o senza premio, si contrae mediante apposito atto, firmato dal comandante di circolo e dal raffermato e redatto in due originali, uno dei quali è consegnato al militare.

     L'atto di rafferma con premio deve contenere la trascrizione della determinazione ministeriale relativa alla concessione.

 

 

Capo V

 

AVANZAMENTO

 

Note caratteristiche.

 

          Art. 65.

     Per la compilazione e comunicazione delle note caratteristiche, nonchè per la custodia e trasmissione dei documenti relativi ai militari della regia guardia di finanza si osservano le norme stabilite per i pari grado o carica dell'arma dei reali carabinieri, dal regolamento per le note caratteristiche del regio esercito; salvo il disposto dei seguenti articoli.

 

 

Conservazione dei documenti personali.

 

          Art. 66.

     Le note caratteristiche sono compilate in doppio esemplare, nel mese di novembre di ciascun anno, sul libretto personale per gli ufficiali, sul foglio caratteristico per i sottufficiali e sul foglio matricolare per gli appuntati e le guardie.

     Un esemplare del libretto personale è conservato dal comando generale, l'altro da quello di legione cui l'ufficiale appartiene, o da quello di gruppo se è addetto a quest'ultimo.

     I libretti personali degli ufficiali generali sono conservati esclusivamente dal comando generale, quelli dei comandanti di legione dal comando generale e da quello di gruppo.

     Il foglio caratteristico e quello matricolare sono conservati, rispettivamente, dal comando di legione e da quello di compagnia da cui i militari dipendono.

     I comandi di circolo, di tenenza o di sezione hanno, per ciascun dipendente, l'estratto disciplinare.

 

 

          Art. 67.

     I libretti personali degli ufficiali che cessano dal servizio attivo permanente sono custoditi dal comando generale.

     Quando alcuno di tali ufficiali viene richiamato in servizio, il comando generale trasmette uno degli esemplari del libretto alla legione alla cui dipendenza l'ufficiale è destinato a fare servizio.

     I libretti personali degli ufficiali collocati a riposo od in riforma e non iscritti nella riserva, e quelli degli ufficiali dimissionari, eliminati dai ruoli e rimossi, sono trasmessi al comando generale che distrugge uno degli esemplari conservando il secondo per altri cinque anni.

     Compilazione e revisione delle note caratteristiche

 

 

          Art. 68.

     In apposita tabella da approvarsi con decreto reale sono stabilite per ogni grado e carica le autorità competenti alla formazione (compilazione e revisione) delle note caratteristiche.

 

 

Generalità sull'avanzamento.

 

          Art. 69.

     I modi di accertamento dell'idoneità e le condizioni per l'avanzamento dei militari del corpo sono disciplinati dalle norme in vigore per i pari grado del regio esercito e dalle seguenti particolari disposizioni.

 

 

Avanzamento al grado di colonnello.

 

          Art. 70.

     L'esperimento di abilità e di cultura professionale, al quale debbono essere sottoposti i tenenti-colonnelli aspiranti all'avanzamento, consiste:

     1) nell'ispezione completa di uno o due circoli designati dal comandante generale del corpo, sulla quale ispezione sarà compilata dal candidato una relazione che verrà discussa davanti alla commissione di cui all'art. 83;

     2) in un esperimento pratico di comando ed impiego tattico di più battaglioni.

 

 

Avanzamento al grado di maggiore.

 

          Art. 71.

     L'esperimento al quale devono essere sottoposti i capitani aspiranti all'avanzamento per anzianità consiste nelle due prove seguenti:

     a) esercitazioni di comando ed impiego tattico del battaglione di fanteria;

     b) discussione orale di questioni riflettenti le leggi, i regolamenti e le istruzioni generali e speciali del corpo.

     Il giudizio di idoneità o inidoneità su ciascun candidato verrà pronunziato a scrutinio segreto facendo seguire, all'eventuale giudizio di idoneo, la classifica di buono o di ottimo.

     Sono dispensati dalle due prove sopra indicate i capitani che abbiano frequentato con buon esito la Scuola di guerra.

     Agli effetti dell'ammissibilità a sostenere le prove di avanzamento la direzione di nuclei di polizia tributaria equivale all'esercizio del comando di compagnia.

 

 

          Art. 72.

     I capitani aspiranti all'avanzamento a scelta al grado di maggiore ed i tenenti aspiranti all'avanzamento a scelta al grado di capitano debbono, oltre ai requisiti stabiliti dalla legge, essere giudicati meritevoli dell'ammissibilità a sostenere le prescritte prove da apposita commissione da nominarsi con decreto ministeriale.

     Le prove, sia per l'esperimento da capitano a maggiore, sia per l'esame da tenente a capitano, sono scritte ed orali. Quelle scritte consistono sullo svolgimento di due temi, di cui uno di cultura giuridica od economica e l'altro di cultura professionale; quelle orali consistono in un esame sulle materie professionali. Inoltre, sia i candidati a maggiore, sia quelli a capitano, dovranno sostenere un esperimento militare pratico di comando.

 

 

Avanzamento a maresciallo maggiore e a maresciallo.

 

          Art. 73.

     Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento del grado di maresciallo maggiore e di quello di maresciallo rispettivamente i marescialli capi ed i brigadieri che, oltre all'anzianità stabilita dalla legge, abbiano nell'ultimo anno riportato il giudizio sommario non inferiore a buono tre ed il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche.

 

 

Ammissione alla scuola allievi ufficiali e alla scuola allievi sottufficiali.

 

          Art. 74.

     Possono essere ammessi agli esami di concorso per la scuola allievi ufficiali i sottufficiali che, oltre all'anzianità prescritta, abbiano nell'ultimo biennio riportato il giudizio sommario non inferiore a buono tre ed ottengano il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche.

     Possono presentarsi all'esperimento per l'ammissione alla scuola allievi sottufficiali i militari di truppa che, oltre all'anzianità stabilita, abbiano nell'ultimo anno di servizio riportato il giudizio sommario non inferiore a buono ed ottengano il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche.

 

 

Norme per gli esperimenti.

 

          Art. 75.

     Per gli avanzamenti da conferirsi mediante esami o esperimenti, le norme ed i programmi degli esami e degli esperimenti sono stabiliti con decreto ministeriale.

     Con decreto ministeriale è del pari determinata la composizione della commissione che, per ciascun grado, deve esprimere il giudizio sugli esami o sugli esperimenti.

 

 

          Art. 76.

     Le norme per l'ammissione, la frequenza, la durata e gli esami finali e di passaggio dei corsi d'istruzione per gli allievi guardie, gli allievi sottufficiali e gli allievi ufficiali sono, al pari dei programmi da svolgersi durante i corsi stessi, stabiliti con decreto ministeriale.

     I requisiti di anzianità di età, di grado o di servizio prescritti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali ed allievi sottufficiali, devono, dagli aspiranti, essere posseduti alla data stabilita per la presentazione delle domande.

 

 

          Art. 77.

     La limitazione di compiere non più di due volte gli esami od esperimenti per l'avanzamento si applica: per la promozione ai gradi di sottobrigadiere, di maresciallo e di maresciallo maggiore; per la promozione a scelta al grado di capitano; per la promozione, distintamente ad anzianità ed a scelta, al grado di maggiore.

     L'esclusione di avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore è da considerarsi definitiva solo quando l'ufficiale non sia stato iscritto per due volte consecutive nel relativo quadro annuale normale per l'avanzamento ad anzianità, in seguito a giudizio di non idoneità od a rinuncia, non motivati da temporanea infermità.

 

 

          Art. 78.

     Per la promozione ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo l'ordine di classificazione nei quadri d'avanzamento è determinato dalla somma delle medie espresse in decimi dei punti ottenuti nelle prove scritte ed orali con i punti di anzianità di grado.

     I sottufficiali che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unità navali del corpo, o il corso per fuochista, artefice, motorista per M. A. S. alla scuola motoristi della regia marina, o la scuola magistrale di educazione fisica possono, a loro domanda, essere esonerati dall'esame, prendendo in tale caso posto nel quadro di avanzamento secondo il risultato dell'esperimento tecnico cui verranno sottoposti, esperimento in cui la classifica verrà determinata con le norme stabilite nel precedente comma.

 

 

Avanzamento a sottobrigadiere.

 

          Art. 79.

     I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa del corpo e dai sottufficiali congedati dall'esercito o dall'armata con almeno tre anni di servizio effettivo nel grado i quali, frequentata con buon esito la scuola sottufficiali, siano risultati idonei all'avanzamento.

     Fino ad un decimo dei posti disponibili i sottobrigadieri possono anche essere tratti, senza esame nè obbligo di corso, dagli appuntati aventi spiccate benemerenze di servizio e sufficiente cultura, e fino ad un altro decimo dai militari che avendo rivestito nell'esercito o nella marina il grado di ufficiale lo abbiano perduto per volontaria rinunzia.

 

 

Reintegrazione nel grado dei militari retrocessi o rimossi.

 

          Art. 80.

     I sottufficiali e gli appuntati retrocessi dal grado, non prosciolti dal servizio, possono essere reintegrati su proposta delle commissioni di avanzamento, dopo un anno almeno di ottima condotta dalla data di retrocessione.

 

 

Riammissione dei militari che rivestivano un grado.

 

          Art. 81.

     La riammissione dei militari che durante la loro precedente permanenza nel corpo rivestivano un grado è subordinata alla condizione che vi siano posti disponibili in quel grado ed è autorizzata di volta in volta dal comando generale.

     I riammessi rivestono nuovamente il loro grado con anzianità decorrente dalla data di riammissione.

     Il fatto di aver precedentemente superato esami di ammissione a corsi per il conseguimento di gradi o di essere stati in lista d'avanzamento per il grado superiore non conferisce ai riammessi alcun diritto di essere esonerati da successivi esami o compresi nelle liste d'avanzamento in corso alla data in cui si riammettono.

 

 

Giudizio sull'idoneità dell'avanzamento.

 

          Art. 82.

     Dell'idoneità all'avanzamento, sia a scelta o sia ad anzianità, dei militari della regia guardia di finanza, giudicano in primo grado le autorità alle quali spetta in via normale la compilazione delle note caratteristiche dei militari da proporsi.

     Gli specchi di proposte compilati dalle autorità anzidette vengono trasmessi gerarchicamente al comando generale del corpo, che li sottopone, insieme con i risultati degli esami o degli esperimenti a cui il militare sia stato sottoposto, al giudizio di una commissione centrale composta nel modo seguente:

     a) per gli avanzamenti da farsi a titolo di scelta o per merito eccezionale nei vari gradi di ufficiale, dal comandante generale e dai generali del corpo compreso quello del regio esercito a disposizione. La commissione stessa si intenderà legalmente costituita coll'intervento di almeno quattro dei suoi membri compreso il presidente, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove abbia riportato più di un voto contrario;

     b) per gli avanzamenti ad anzianità nei vari gradi di ufficiale, dal comandante generale o, in sua vece, dal comandante in seconda e da due generali di brigata comandanti di gruppo;

     c) per gli avanzamenti nei gradi di sottufficiale e di appuntato, di un colonnello presidente e di due tenenti colonnelli o maggiori, membri.

 

 

          Art. 83.

     Le commissioni per l'avanzamento degli ufficiali sono nominate con decreto ministeriale, quella per l'avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie con ordinanza del comando generale del corpo.

     I limiti di anzianità fino ai quali si possono estendere le proposte di avanzamento nei vari gradi sono annualmente determinati dal comandante generale del corpo.

     I quadri di avanzamento sono approvati e resi esecutivi mediante decreto del ministro delle finanze per gli ufficiali, e mediante ordinanza del comandante generale del corpo per i sottufficiali e la truppa.

 

 

          Art. 84.

     Le promozioni sono disposte dal comandante generale nei gradi di sottufficiale e di appuntato e per decreto reale nei gradi di ufficiale.

 

 

Anzianità di grado.

 

          Art. 85.

     Agli effetti della inscrizione nei quadri di avanzamento, l'anzianità di grado è determinata dalla data della nomina al grado stesso; a parità di tale data, dalla nomina al grado immediatamente inferiore, risalendo, ove occorra, alla data dell'arruolamento; salvi sempre i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami sostenuti nel corpo.

     A parità anche della data di arruolamento, la precedenza spetta a chi ha prestato allo Stato maggiori servizi militari o civili, ed in mancanza o a parità di questi, sarà determinata dalla data di nascita.

     Quando l'anzianità di grado debba essere computata in punti, si calcola per un punto ogni anno di anzianità di grado, od ogni frazione di anno superiore a sei mesi.

 

 

          Art. 86.

     Non è computato per l'avanzamento, nè per l'anzianità di grado:

     a) per gli ufficiali, il tempo che non è calcolato per i pari grado dell'esercito a tenore della legge sullo stato degli ufficiali e di quella sull'avanzamento;

     b) per i sottufficiali e militari di truppa:

     1) il tempo che giusta l'art. 52 costituisce interruzione di servizio;

     2) il tempo passato con sospensione dal grado quando il procedimento penale sia seguìto da condanna;

     3) il tempo trascorso in congedo illimitato e quello trascorso nel grado prima del congedamento se riammessi.

 

 

Ufficiali in congedo.

 

          Art. 87.

     Per la nomina degli ufficiali di complemento, per il collocamento degli ufficiali nelle posizioni di riserva, di servizio ausiliario e di congedo provvisorio come per la cessazione dalle medesime posizioni, per gli obblighi di servizio, per gli assegni spettanti in caso di richiamo a prestare effettivo servizio, si osservano le disposizioni di legge e di regolamento e le istruzioni vigenti per gli ufficiali in congedo del regio esercito, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

 

 

          Art. 88.

     Gli ufficiali delle categorie in congedo dipendono dai comandanti delle legioni territoriali nel cui territorio risiedono.

     Pel tramite di questi comandanti essi ricevono gli avvisi e gli ordini che li riguardano e dirigono le loro domande alle autorità superiori.

     I generali ed i colonnelli dipendono dal comandante generale.

 

 

          Art. 89.

     I comandanti di legione tengono in evidenza il ruolo degli ufficiali in congedo residenti nel proprio territorio, con le indicazioni sul loro domicilio.

     I comandanti stessi hanno il dovere di vigilare all'osservanza delle disposizioni disciplinari, all'uso dell'uniforme, alla compatibilità della posizione sociale col grado militare, alle condizioni fisiche per l'attitudine ai servizi ai quali gli ufficiali in congedo possono essere destinati, promuovendo, ove ne sia il caso, gli opportuni provvedimenti del comando generale.

 

 

Avanzamento degli ufficiali in congedo.

 

          Art. 90.

     Il grado di sottotenente di complemento può essere conferito, a domanda, ai marescialli ed ai brigadieri all'atto in cui vengono collocati a riposo o passano ad impieghi civili dello Stato, purchè essi rispondano alle seguenti condizioni:

     1) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;

     2) abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni del loro grado;

     3) conservino la prescritta idoneità fisica;

     4) siano dichiarati idonei dalla commissione di avanzamento;

     5) si trovino in posizione sociale ed economica tale da garantire il prestigio del grado di ufficiale.

 

 

          Art. 91.

     Gli ufficiali del corpo delle categorie in congedo, ad esclusione di quelli in congedo provvisorio, possono ottenere l'avanzamento al grado superiore dopo che siano stati promossi gli ufficiali del servizio attivo permanente di pari grado ed anzianità, abbiano raggiunta la prescritta permanenza minima nel grado, ed abbiano riportato il giudizio favorevole della commissione di avanzamento.

     Per l'avanzamento degli ufficiali nelle suesposte condizioni si applicano le disposizioni in vigore nel regio esercito.

 

 

Capo VI

 

PASSAGGIO AD ALTRI SERVIZI E AD IMPIEGHI CIVILI

 

Passaggio al contingente speciale delle dogane.

 

          Art. 92.

     I marescialli e marescialli capi per far passaggio dal servizio attivo al contingente speciale delle dogane devono contare almeno dieci anni di servizio ed essere riconosciuti fisicamente non più idonei ad incondizionato servizio nel corpo, ma idonei al disimpegno del servizio speciale delle dogane, mediante visita medica collegiale.

     Essi devono inoltre dar prova di essere capaci di reggere uffici doganali di ultima classe, mediante esperimento al quale saranno sottoposti, dopo un tirocinio di durata non superiore a tre mesi, presso una dogana.

     Sono esclusi dal passaggio nel contingente speciale i sottufficiali che non possiedano i requisiti prescritti per ottenere rafferma.

 

 

Passaggio da uno ad altro ramo del servizio attivo.

 

          Art. 93.

     I sottufficiali e i militari di truppa del contingente ordinario possono essere trasferiti al contingente di mare, quando ne facciano domanda e provino di possedere l'idoneità voluta per lo speciale servizio mediante esperimento da compiersi presso la legione allievi od una capitaneria di porto.

     Sono dispensati dall'esperimento gli aspiranti che abbiano i requisiti di cui all'art. 27.

     Il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare è disposto dal comandante generale o, per delega, dal comandante in seconda della Guardia di finanza.

 

 

          Art. 94.

     In casi speciali, e quando ne sia fatta domanda, il comandante generale o, per delega, il comandante in seconda, può autorizzare il passaggio di sottufficiali e militari di truppa dal contingente di mare a quello ordinario.

 

 

          Art. 95.

     Il passaggio dal contingente generale del corpo a quello dei militari specializzati per il servizio di polizia tributaria investigativa viene stabilito dal comando generale su proposta dei comandanti di legione o su domanda degli interessati, corredata dal parere di tutte le autorità gerarchiche superiori.

     Per essere assegnati definitivamente al contingente dei militari specializzati è peraltro necessario un congruo esperimento nei nuclei di polizia tributaria investigativa.

     Il contingente suddetto è costituito in massima da sottufficiali con le eccezioni stabilite dalle apposite istruzioni sull'ordinamento della polizia tributaria investigativa.

 

 

Passaggio ad impieghi civili.

 

          Art. 96.

     I sottufficiali che aspirino agli impieghi civili nei posti della carriera d'ordine ed altri analoghi loro riservati dalle vigenti leggi debbono farne domanda.

     Quando possiedono, oltre il prescritto requisito dell'anzianità di servizio, anche quello della buona condotta, essi sono ammessi ad un esperimento per accertare la loro capacità pei posti cui aspirano. Quelli riconosciuti idonei vengono inscritti in apposita lista per essere nominati all'impiego domandato a misura che vi siano posti disponibili e in ordine di anzianità di grado.

     La lista viene tenuta al corrente presso il comando generale del corpo, al quale le autorità od ufficiali che vi debbono provvedere rivolgeranno le richieste per la nomina.

     E' fatta eccezione per gli impieghi da conferirsi in base ad esami di concorso per i quali si osserveranno le norme che regolano l'ammissione agli impieghi stessi.

     I sottufficiali nominati all'impiego civile sono prosciolti dal servizio attivo nel corpo.

 

 

          Art. 97.

     Le domande o proposte per il conferimento d'impieghi nel personale subalterno vengono trasmesse dai comandi di legione al comando generale al quale le autorità od uffici che vi debbono provvedere rivolgeranno le richieste per la nomina.

     Anche per questi posti dev'essere accertata la buona condotta degli aspiranti.

 

 

          Art. 98.

     Non hanno titolo ad impiego civile i sottufficiali e gli appuntati in congedo del corpo salvo che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo.

 

 

          Art. 99.

     I sottufficiali e gli appuntati che abbiano titolo ad impieghi civili per essere stati resi inabili al servizio attivo nel corpo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato debbono unire alla domanda i documenti di cui al seguente art. 125 e sottoporsi a visita medica dinanzi alla commissione di cui all'art. 32 perchè sia accertata l'idoneità fisica all'impiego.

 

 

Capo VII

 

CESSAZIONE DAL SERVIZIO NEL CORPO

 

Licenziamento degli allievi per inettitudine.

 

          Art. 100.

     Coloro che nel periodo d'istruzione presso la legione allievi risultino comunque inetti al servizio nel corpo sono licenziati, per disposizione del comandante generale su proposta del comando della legione allievi.

     Però gli arruolati che entro venti giorni dall'arruolamento dimostrino di non essere idonei al servizio nel corpo sono rinviati senz'altro a domicilio, informandone immediatamente il comando generale per la conferma del proscioglimento, semprechè il direttore della più vicina infermeria legionale confermi la non idoneità fisica.

 

 

          Art. 101.

     L'inettitudine dell'allievo al servizio per cause intellettuali o morali deve risultare dal verbale dell'apposita commissione composta dal comandante della legione, del battaglione, della compagnia.

     Quando si procede a licenziamento per inettitudine fisica occorre anche la proposta del sanitario del reparto.

     Il comando della legione allievi, quando il comando generale abbia determinato il proscioglimento, provvede nei modi seguenti:

     a) se il proscioglimento riguardi arruolati volontari ordinari, che non abbiano ancora concorso alla leva, ne dà notizia al distretto militare, o alla capitaneria di porto, dovendo essi essere ritenuti prosciolti anche dall'arruolamento volontario nell'esercito ed obbligati a presentarsi alla leva di terra o di mare con la loro classe;

     b) se il proscioglimento riguardi arruolati volontari e sia pronunciato dopo il concorso alla leva della loro classe, ne dà notizia al distretto militare di leva, dovendo la ferma di tre anni essere commutata in quella ordinaria di leva e dovendo essere assegnati ad un corpo del regio esercito (anche se provenienti dalla leva di mare) quelli dei prosciolti che non abbiano ancora compiuto tale ferma;

     c) se riguardi volontari già riformati o già rivedibili ne dà notizia al distretto militare di leva, dovendo essi in tal caso essere considerati prosciolti anche dall'arruolamento volontario nell'esercito e congedati, salvo l'obbligo di presentarsi alle autorità di leva da parte dei già rivedibili;

     d) se il proscioglimento riguardi militari optanti li rinvia al distretto militare di leva, dovendo detti militari, anche se provenienti dalla leva di mare, essere assegnati ad un corpo dell'esercito commutando loro la ferma di tre anni in quella ordinaria di leva;

     e) se riguardi militari trasferiti dall'esercito o dall'armata che non abbiano ancora compiuto l'ordinaria ferma di leva, il comando della legione allievi li rinvia al corpo dell'esercito da cui provengono per compiervi tale ferma oppure - se provengono dalla marina - al distretto militare di leva perchè siano assegnati ad un corpo.

     Altrimenti dà soltanto notizia dell'avvenuto proscioglimento al distretto militare di leva;

     f) se il proscioglimento riguardi militari, anche se provenienti dalla marina, ammessi nel corpo quali ascritti alla ferma ridotta o dispensati dal compiere la ferma oppure riammessi in servizio, ne dà notizia al distretto militare di leva per la loro sistemazione come militari in congedo nel regio esercito.

 

 

Dispensa dal servizio degli appuntati e guardie.

 

          Art. 102.

     La dispensa dal servizio degli appuntati e guardie a mente dell'art. 7 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, è pronunziata dal comandante generale del corpo su proposta del comandante di legione e sentito il parere della commissione di avanzamento. Deliberata la dispensa, il comandante della legione si regola, a seconda dei casi, in conformità del disposto dell'articolo precedente.

     Quando però si tratti di inettitudine fisica od intellettuale i militari di truppa di cui sopra debbono essere sottoposti a visita di rassegna o a visita collegiale, secondo le norme del regolamento per le pratiche medico-legali nella regia guardia di finanza.

 

 

Proscioglimento a domanda dalla ferma o rafferma.

 

          Art. 103.

     Quando nello stato di famiglia degli arruolati nel corpo sopraggiungano mutamenti tali da rendere indispensabile la loro presenza, il comando generale potrà concedere, a domanda, il proscioglimento dalla ferma, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe per quelli che non vi abbiano ancora concorso.

     Per coloro la cui classe di nascita abbia già concorso alla leva, il proscioglimento a domanda non potrà avvenire se non dopo compiuto un periodo di servizio nel corpo almeno pari alla ferma di leva, a meno che dalle mutate condizioni di famiglia non sia sorto titolo alla ascrizione alla ferma ridotta per il regio esercito, nel qual caso saranno congedati.

 

 

          Art. 104.

     Nei casi indicati nell'articolo precedente può concedersi ai raffermati che ne facciano domanda la rescissione della rafferma in corso, per decisione del comando generale.

     Il premio di cui il raffermato fruisce viene proporzionalmente ridotto.

 

 

Invio in congedo illimitato.

 

          Art. 105.

     Spetta l'invio in congedo illimitato, rimanendo iscritti nei ruoli della forza in congedo come destinati in caso di richiamo alla regia guardia di finanza, ai militari del corpo che non siano riformati, cessino dal servizio nel corpo stesso prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° dell'età e si trovino in una delle seguenti condizioni:

     a) abbiano compiuto la ferma di tre anni o la rafferma e non intendano continuare il servizio;

     b) non abbiano ancora compiuto la ferma di tre anni, ma abbiano già prestato un periodo di servizio corrispondente alla ferma di leva ed abbiano conseguito il proscioglimento dalla ferma di cui all'art. 103;

     c) non abbiano compiuto la rafferma, ma ne abbiano ottenuto la rescissione a senso dell'art. 104.

     Ai militari inviati in congedo illimitato è rilasciato, a cura del comandante della legione, il relativo foglio di congedo.

     Dell'avvenuto invio in congedo illimitato e della residenza scelta dai congedati i comandanti di legione debbono dare sollecita partecipazione ai comandanti di distretto militare di leva perchè ne prendano nota a matricola e provvedano per la iscrizione nei ruoli della forza in congedo tenuti dai distretti militari di residenza.

 

 

          Art. 106.

     I militari inviati in congedo illimitato dal corpo rimangono soggetti al vincolo disciplinare ed alla giurisdizione militare fino a quando si siano presentati al sindaco del comune di residenza e si siano fatto apporre il visto sul foglio di congedo illimitato.

     I militari del corpo in congedo illimitato sono soggetti agli stessi obblighi stabiliti per i militari in congedo illimitato dell'esercito. Essi debbono quindi rispondere agli eventuali richiami alle armi con le stesse modalità stabilite per i militari suddetti.

 

 

          Art. 107.

     Il diritto al congedo illimitato è sospeso negli stessi casi previsti dal testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito e dal relativo regolamento.

     Ai militari i quali abbandonano il corpo senza aver completamente estinto il loro debito verso il fondo di massa viene rilasciato un foglio di congedo illimitato provvisorio sprovvisto del giudizio sintetico sulla condotta di cui al seguente articolo.

     Per i militari, non detenuti, in attesa di giudizio, che siano inviati in congedo, non si provvede al rilascio del foglio di congedo illimitato se non quando sia stata definita la loro posizione. Nel frattempo viene, invece, loro rilasciato un foglio di congedo illimitato provvisorio sprovvisto del giudizio sintetico sulla condotta.

     I comandanti di legione avranno cura di informare l'autorità giudiziaria dell'avvenuto licenziamento dei militari, non detenuti, in attesa di giudizio, indicando la residenza scelta dai militari stessi.

 

 

          Art. 108.

     Sui fogli di congedo illimitato sarà, a cura dei comandanti di legione, inserito, nell'apposito spazio, un giudizio sintetico sulla condotta tenuta dai militari, con le seguenti formule fisse:

     1 "Durante il tempo passato sotto le armi ha tenuto buona condotta ed ha servito con fedeltà ed onore".

     2 "Durante il tempo passato sotto le armi ha servito con fedeltà ed onore".

     3 "Non è meritevole della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, trovandosi nella condizione di cui al n. .... dell'art. 111 del regolamento organico per la regia guardia di finanza".

     Per i militari che abbiano meno di tre mesi di effettiva permanenza alle armi (non computato quindi nel servizio il tempo trascorso in licenza) nel cennato spazio del foglio di congedo si scriverà:

     "Avendo servito meno di tre mesi, non si rilascia alcuna dichiarazione relativa alla condotta".

 

 

          Art. 109.

     All'atto del congedo, i comandanti di legione prenderanno in esame la condotta dei militari congedandi che abbiano più di tre mesi di effettiva permanenza al corpo; e per quelli che abbiano tenuto buona condotta e non si trovino in alcuna delle condizioni indicate negli articoli seguenti, faranno inserire nel foglio di congedo il giudizio sintetico secondo la formula prima dell'art. 108.

 

 

          Art. 110.

     Per i militari che abbiano tenuto condotta non buona, ma che non abbiano tuttavia mancato ai doveri della fedeltà e dell'onore, i comandanti di legione faranno inserire nel foglio di congedo la formula seconda dell'art. 108, salvo il disposto del successivo art. 112.

     Il giudizio sintetico sarà espresso con tale formula nei seguenti casi:

     1) guardie ed appuntati che, giusta le norme del regolamento di disciplina, siano stati trasferiti nelle compagnie di disciplina per cattiva condotta;

     2) sottufficiali e militari di truppa che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado o dispensati dal servizio per motivi disciplinari;

     3) guardie ed appuntati che, giusta le norme del regolamento di disciplina, siano stati trasferiti nelle compagnie di disciplina per aver contratto matrimonio senza autorizzazione;

     4) sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado per aver contratto matrimonio senza autorizzazione;

     5) sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado per grave mancanza disciplinare;

     6) sottufficiali, appuntati e guardie che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati dispensati dal servizio per aver contratto matrimonio col solo rito religioso.

 

 

          Art. 111.

     Per i militari invece che si trovano nelle tassative condizioni sottoindicate, dovendosi ritenere che non solo la condotta non sia stata buona, ma che siano stati anche violati i doveri della fedeltà e dell'onore, i comandanti di legione faranno inserire nel foglio di congedo il giudizio sintetico con la formula terza dell'art. 108:

     1) sottufficiali, appuntati e guardie che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali e del regolamento di disciplina, siano stati retrocessi dal grado o trasferiti nelle compagnie di disciplina per aver commesso colpe di carattere indecoroso;

     2) sottufficiali, appuntati e guardie che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali e del regolamento di disciplina, siano stati retrocessi dal grado o trasferiti nelle compagnie perchè colpevoli di manifestazioni contrarie alle istituzioni;

     3) sottufficiali, appuntati e guardie prosciolti dal servizio nel corpo perchè condannati a termine del codice penale militare o per alcuno dei delitti che importino di pieno diritto la perdita del grado per i sottufficiali dell'esercito; oppure perchè la commissione di disciplina abbia espresso parere che, per la riportata condanna, i militari suddetti non siano più meritevoli di appartenere al corpo;

     4) sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali siano stati retrocessi dal grado per aver commesso azioni disdicevoli e contrarie all'onore, o al decoro, o alla delicatezza;

     5) sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado per essersi macchiati di diserzione sebbene non punita come reato;

     6) militari rimossi dal grado di ufficiale.

 

 

          Art. 112.

     I comandanti di legione si asterranno da qualunque decisione, e nel più breve tempo riferiranno con particolareggiato rapporto al comando generale, al quale spetterà di decidere:

     a) in tutti i casi in cui, sebbene non preveduti dal presente regolamento, ritengano che il giudizio sintetico non possa essere espresso con la formula prima dell'art. 108;

     b) in tutti i casi in cui, pure essendo prescritta la seconda formula, ritengano tuttavia che il giudizio sintetico debba essere espresso con altra delle formule stabilite;

     c) in tutti gli altri casi dubbi.

     In attesa delle decisioni del comando generale, non dovrà essere ritardato il congedamento dei militari.

     Tutti i militari per i quali i comandanti di legione abbiano fatto inserire nel foglio di congedo il giudizio sintetico secondo le formule seconda e terza, hanno facoltà di ricorrere al comando generale entro sessanta giorni dalla data della consegna del foglio. Il comando generale, apprezzate le circostanze di fatto su cui i ricorsi si basano, potrà ordinare, secondo i casi, che il giudizio sintetico sia espresso con altra formula.

 

 

          Art. 113.

     Pei militari che siano stati trasferiti nel corpo mentre erano in servizio nel regio esercito e vi avevano già servito per oltre tre mesi, il foglio di congedo illimitato viene rilasciato dal comandante di legione, ma il giudizio sulla condotta tenuta come militari nell'esercito viene emesso dal comandante del corpo di cui facevano parte secondo una delle formule stabilite dal regolamento sul reclutamento opportunamente completata con l'indicazione delle date di servizio e di cessazione dal servizio nell'esercito.

     Il comandante di legione trascrive sul foglio di congedo illimitato tale giudizio facendovi poi seguire quello sulla condotta tenuta nella regia guardia di finanza, con la seguente formula:

     "Dalla data ...... alla data ....... ha prestato servizio nella regia guardia di finanza ed ha ... (segue il giudizio sulla condotta)".

 

 

          Art. 114.

     Per i militari del regio esercito riammessi in servizio nel corpo e che vengano rinviati in congedo illimitato, non si redige un nuovo foglio di congedo, ma i comandanti di legione si limitano ad inscrivere, sullo stesso foglio di congedo dell'esercito, la dichiarazione relativa alla condotta tenuta nel corpo con la formula di cui al precedente art. 113.

 

 

          Art. 115.

     Il militare del corpo che abbia smarrito il foglio di congedo illimitato può ottenerne copia rivolgendone richiesta, direttamente o pel tramite del circolo o del distretto di residenza, alla legione dalla quale venne congedato. La detta copia dovrà portare la data in cui venne rilasciata, ma prima della firma del comandante vi si scriverà in modo distinto: "Per duplicato dell'altro smarrito che fu rilasciato in data .......".

     Salvo casi eccezionalissimi non verrà mai rilasciato più di un duplicato di ciascun foglio di congedo.

 

 

          Art. 116.

     Per i militari del corpo che cessino di farne parte prima di aver compiuto la ferma di leva e debbano quindi ultimarla nell'esercito, il comandante di legione non rilascerà il foglio di congedo, ma comunicherà il giudizio sulla condotta da essi tenuta al distretto di leva perchè sia trascritto sul foglio di congedo, che sarà rilasciato a suo tempo, dal corpo dell'esercito, al quale i militari saranno assegnati.

 

 

          Art. 117.

     Nel foglio di congedo rilasciato ai militari del ramo mare saranno indicati i servizi speciali tecnici (motoristi, fuochisti, artefici, ecc.), da essi prestati.

 

 

Invio in congedo assoluto.

 

          Art. 118.

     I militari che cessino dal servizio nel corpo dopo il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo dell'età loro, o anche prima per riforma, sono inviati in congedo assoluto e muniti del relativo foglio da rilasciarsi dal comandante di legione.

     I militari del corpo in congedo illimitato passano nella posizione di congedo assoluto al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di età; tuttavia il relativo foglio di congedo assoluto non viene rilasciato dai comandi di legione, ma dai distretti militari di leva.

 

 

          Art. 119.

     Anche sul foglio di congedo assoluto deve essere iscritta la dichiarazione relativa alla condotta tenuta, seguendo le stesse norme stabilite nei precedenti articoli.

 

 

          Art. 120.

     Il diritto al congedo assoluto è sospeso negli stessi casi previsti dal testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito e dal relativo regolamento.

 

 

Cessazione temporanea o definitiva dal servizio dell'ufficiale.

 

          Art. 121.

     Per la perdita del grado, per la dispensa dal servizio attivo permanente e per il collocamento in aspettativa degli ufficiali del corpo sia a loro domanda e sia di autorità, sono applicabili le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sullo stato degli ufficiali del regio esercito.

     Le facoltà attribuite dalla legge e dal regolamento suddetto al ministro della guerra s'intendono devolute al ministero delle finanze.

 

 

          Art. 122.

     Gli ufficiali che cessano dal servizio attivo permanente per ragioni d'età sono collocati:

     a) in posizione di servizio ausiliario se conservano l'attitudine a prestare uno dei servizi specificati nella legge relativa a detta posizione;

     b) a riposo od in riforma, se più non conservano tale attitudine.

 

 

          Art. 123.

     Sono considerati come promossi al grado superiore per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, gli ufficiali di qualunque grado, i quali occupino nel quadro d'avanzamento, nel giorno in cui raggiungono il limite di età prescritto per la cessazione dal servizio attivo, un posto pel quale spetterebbe loro la promozione, se in quel giorno stesso si coprissero tutti i posti vacanti esistenti nei gradi superiori, devoluti all'avanzamento.

     La stessa norma è applicata all'ufficiale la cui promozione sia ritardata per effetto di un errore.

 

 

Capo VIII

 

COLLOCAMENTI A RIPOSO E IN RIFORMA

 

Collocamenti a riposo.

 

          Art. 124.

     Le norme stabilite dalle leggi e dal regolamento sulle pensioni per i pari grado dell'arma dei reali carabinieri sono applicabili per il collocamento a riposo e per la liquidazione della pensione ai militari del corpo, sia per i limiti di età, sia per riforma o per anzianità di servizio.

     Le domande relative, corredate dei documenti prescritti dal detto regolamento, sono presentate al ministero delle finanze per l'invio alla corte dei conti.

     Quando il militare abbia prestato servizi estranei al corpo in amministrazioni governative, devono unirsi alle domande di liquidazione della pensione anche i certificati degli stipendi o delle paghe percepiti presso queste amministrazioni. Altrettanto si farà quando un comune debba concorrere al pagamento della pensione al militare.

 

 

          Art. 125.

     Per l'accertamento di ferite, lesioni od infermità imputabili a cause di servizio si applicano le norme stabilite dal regolamento per la esecuzione della legge sulle pensioni, ed i verbali, le informazioni e le attestazioni relative sono fatte dai comandi di legione.

     Quando però chi ha riportato la ferita, lesione od infermità è un comandante di legione o di gruppo, tali pratiche sono fatte rispettivamente dai comandi di gruppo o dal comando generale.

     Le decisioni in sede di reclamo contro i verbali compilati dai comandanti di legione o di gruppo sono devolute al comandante generale.

     Gli accertamenti relativi al generale a disposizione e al comandante in seconda, sono fatti dal comandante generale e - in sede di reclamo - dal ministro delle finanze; quelli relativi al comandante generale sono fatti dal ministro delle finanze.

 

 

Collocamento in riforma dei sottufficiali e militari di truppa.

 

          Art. 126.

     I sottufficiali, gli appuntati e le guardie che non abbiano compiuto venti anni di servizio e per malattie, lesioni od infermità, non dipendenti da cause di servizio, diventino permanentemente inabili a servire ulteriormente nel corpo ed a qualsiasi servizio militare, sono riformati.

     L'inabilità fisica dei militari di truppa che chiedano o siano proposti per la riforma, deve essere accertata presso un ospedale militare con visita collegiale, se è già maturato il diritto a pensione, con visita di rassegna negli altri casi.

     Per i sottufficiali si applica il regolamento sullo stato dei sottufficiali del regio esercito.

 

 

          Art. 127.

     La riforma per i militari di truppa che hanno meno di quattordici anni di servizio è pronunciata, per delega del comando generale del corpo, dal direttore dell'ospedale militare in base alle proposte dei medici che hanno proceduto alla visita di rassegna, o, nei casi di appello, riguardante il giudizio tecnico, dal direttore di sanità del corpo d'armata. Per i militari di truppa invece con quattordici anni o più di servizio la riforma è pronunciata dal comandante generale in base alle proposte delle autorità sanitarie.

     Essa è valida anche agli effetti del servizio militare, sempre quando il riformato appartenga ad una classe che ha già concorso alla leva.

 

 

          Art. 128.

     I militari di truppa giudicati con le norme stabilite dall'articolo precedente inabili permanentemente o per un periodo superiore ad un anno al servizio speciale del corpo, ma idonei a quello militare in genere, ed i militari di truppa giudicati inabili anche al servizio militare in genere, ma appartenenti a classi che non hanno ancora concorso alla leva, non sono riformati, bensì prosciolti dalla ferma di servizio con le modalità sotto indicate:

     a) se la classe a cui il militare appartiene non ha concorso ancora alla leva, egli sarà prosciolto dall'arruolamento e licenziato con l'obbligo di soddisfare alla leva con la propria classe;

     b) se la classe trovasi sotto le armi, il militare sarà licenziato dal corpo e munito del foglio di licenza di convalescenza, da richiedersi al distretto di leva;

     c) se, infine, appartiene a classe che ha già soddisfatto gli obblighi di ferma, sarà inviato in congedo illimitato con la facoltà, in caso di richiamo, di richiedere la visita di rassegna al comando del distretto di leva.

 

 

Capo IX

 

DISCIPLINA

 

Norme generali.

 

          Art. 129.

     Ai militari della regia guardia di finanza si applicano le disposizioni del regolamento di disciplina militare e di quelli sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali del regio esercito, salvo le speciali disposizioni seguenti.

 

 

          Art. 130.

     Le facoltà e le attribuzioni disciplinari che i regolamenti militari demandano al ministro della guerra e al comandante di corpo d'armata, s'intendono per la regia guardia di finanza affidate, rispettivamente, al ministro delle finanze e al comandante generale del corpo.

     I comandanti di gruppo e di legione hanno le stesse facoltà e attribuzioni disciplinari date dai regolamenti militari e dal codice penale per l'esercito rispettivamente ai comandanti di brigata e di corpo. I comandanti di gruppo hanno peraltro facoltà di ordinare le commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali.

     I comandanti di circolo, di compagnia e di tenenza hanno le facoltà e le attribuzioni date dal regolamento di disciplina militare ai comandanti di distaccamento, colle limitazioni di cui agli articoli successivi.

     Gli ufficiali superiori ed inferiori della legione allievi, quelli delle legioni territoriali che rivestono cariche speciali, e quelli delle scuole adempiono tutti gli obblighi ed hanno tutte le attribuzioni stabilite dai regolamenti militari per gli ufficiali del loro grado e carica.

     I direttori delle infermerie legionali hanno nei riguardi dei ricoverati e del personale di assistenza le stesse attribuzioni e facoltà disciplinari dei comandanti di circolo.

 

 

Uniforme.

 

          Art. 131.

     Le norme per la composizione e l'uso dell'uniforme e per l'armamento della regia guardia di finanza sono stabilite con decreto ministeriale.

 

 

          Art. 132.

     Gli ufficiali generali della regia guardia di finanza seguono le prescrizioni stabilite dal regolamento sull'uniforme per gli ufficiali generali del regio esercito. Conservano però le speciali mostreggiature del corpo.

     I militari del corpo hanno l'obbligo di indossare l'uniforme, salve le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

 

 

          Art. 133.

     I militari della regia guardia di finanza possono vestire l'abito civile solo nei casi di speciali e determinati servizi, nei quali sia necessario il travestimento, secondo le norme del regolamento di servizio.

     Gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie possono altresì vestire l'abito civile quando si trovino in licenza e non debbano presentarsi al ministro o al sottosegretario di Stato delle finanze, od anche in viaggio, quando siano muniti di libretto ferroviario od autorizzati a viaggiare in borghese per ragioni di servizio, con annotazione sul documento di viaggio.

 

 

          Art. 134.

     I militari del corpo che si rechino all'estero possono vestire la divisa soltanto se autorizzati e quando prestino servizio presso gli uffici internazionali di frontiera.

 

 

Visite di dovere.

 

          Art. 135.

     L'ufficiale che assuma o lasci il comando locale della regia guardia di finanza, in una residenza dove esista o venga costituito un presidio ordinario od eventuale dell'esercito, comandato da un ufficiale di grado superiore o pari, deve presentarglisi per la visita di dovere; obbligo analogo incombe al sottufficiale della regia guardia di finanza eventualmente delegato al comando di una tenenza o comandante di sezione.

     Eguale visita è dovuta alle stesse autorità militari quando giungono, per nuova destinazione, nel presidio che è sede di comando della regia guardia di finanza e quando ne partono per mutata destinazione.

     I comandanti delle legioni debbono la visita a tutti i generali che esercitano comando di truppa alla sede.

     I comandanti delle legioni di Roma debbono inoltre la visita al capo di stato maggiore centrale del regio esercito.

 

 

          Art. 136.

     I sottufficiali comandanti di brigata nella cui sede non esistono comandi superiori della guardia di finanza dovranno presentarsi al comandante del locale presidio ordinario od eventuale ed all'ufficiale comandante locale dell'arma dei reali carabinieri.

     Se nella stessa sede non esistono i comandi suddetti, si presenteranno al comandante la stazione dei reali carabinieri, qualora questi sia loro superiore od uguale in grado.

 

 

          Art. 137.

     La restituzione della visita è obbligatoria soltanto tra le autorità militari e del corpo di grado eguale e dev'essere fatta entro ventiquattr'ore.

 

 

          Art. 138.

     Gli obblighi di visita, di cui nei precedenti articoli, sono stabiliti anche verso gli ufficiali e sottufficiali della regia marina residenti a terra e della regia aeronautica.

 

 

          Art. 139.

     I comandanti di gruppo, assumendo o lasciando il comando, debbono la visita:

     al prefetto;

     al sindaco;

     al primo presidente della corte d'appello ed al procuratore generale della corte d'appello;

     al comandante dei reali carabinieri e all'avvocato militare se di grado o rango pari o superiore.

 

 

          Art. 140.

     Salvo il disposto dell'art. 135, i comandanti di legione, assumendo o lasciando il comando di questa, fanno visita:

     al prefetto;

     all'intendente di finanza;

     al sindaco;

     al presidente del tribunale e al procuratore del re;

     al comandante dei reali carabinieri e all'avvocato militare se di grado o rango pari o superiore.

     Nei loro giri d'ispezione negli altri capiluogo di provincia della giurisdizione, gli stessi comandanti di legione compiono, per una prima volta, le visite di dovere alle autorità suindicate, sempre che la fermata non sia inferiore alle ore quarantotto.

     I comandanti di circolo, assumendo o lasciando il comando, compiono nella rispettiva circoscrizione le stesse visite di dovere prescritte pei comandanti di legione.

     Analoghi doveri verso le autorità locali sono prescritti pei comandanti di compagnia, di tenenza e di sezione, qualora nella stessa sede non esista autorità del corpo a loro superiore.

 

 

          Art. 141.

     Gli ufficiali di ogni grado, che assumono o lasciano il comando di un reparto o che si recano per motivi di servizio in località dove esistono comandi del corpo, si presentano per la visita di dovere al superiore dal quale immediatamente dipendono e a tutti gli altri ufficiali che esercitano nella stessa sede comando superiore al proprio.

     Eguale visita debbono ai superiori anzidetti, quando questi assumono per la prima volta il comando o lo lasciano per mutata destinazione.

     Tali visite sono fatte entro le 48 ore quando gli ufficiali che assumono o lasciano il comando risiedono nella stessa sede del superiore al quale la visita è dovuta. In ogni altro caso questa sarà fatta quando gli ufficiali siano chiamati o debbano recarsi, per ragioni di servizio, nella località in cui risiede il superiore stesso.

 

 

          Art. 142.

     La visita di corpo è dovuta dagli ufficiali della regia guardia di finanza residenti in una località dove giunga il ministro delle finanze o il sottosegretario di Stato, oppure il comandante generale del corpo. La visita è sempre ordinata dal superiore che deve riceverla.

     Gli ufficiali che fanno la visita sono presentati dal più elevato in grado o più anziano tra essi.

 

 

Onoranze funebri.

 

          Art. 143.

     Per gli accompagnamenti funebri dei militari della regia guardia di finanza si osservano le prescrizioni del regolamento sul servizio territoriale in vigore nel regio esercito.

     In caso di mancanza di militari nella brigata del luogo, per formare la prescritta scorta d'onore e nella impossibilità di riunirli per l'ora stabilita pei funerali, da quelle vicine, si supplirà nel miglior modo, per quanto riguarda il personale del corpo e rivolgendosi al comando di presidio, ove questo esista, per la richiesta delle rappresentanze dell'esercito.

 

 

Matrimonio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

 

UFFICIALI

 

          Art. 144.

     Pel matrimonio degli ufficiali si applicano le norme in vigore per gli ufficiali del regio esercito (arma dei reali carabinieri). La domanda di matrimonio dev'essere indirizzata al ministero delle finanze al quale spetta di promuovere il regio assentimento.

 

 

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA

 

          Art. 145.

     Per contrarre matrimonio, i sottufficiali e gli appuntati debbono ottenere il permesso del comandante generale, al quale spetta di decidere sulla convenienza di acconsentire alla progettata unione.

     Tale permesso non proscioglie il militare dall'adempimento di tutte le altre condizioni richieste dalle leggi per contrarre matrimonio.

 

 

          Art. 146.

     La domanda per ottenere il permesso di contrarre matrimonio deve essere fatta in carta da bollo, diretta al comandante generale, e deve contenere l'indicazione del cognome, nome ed età della futura sposa, il nome del padre della medesima, il loro domicilio e la loro condizione. Se al matrimonio si oppongono impedimenti, per ragioni di età o per vincoli di parentela, il sottufficiale od appuntato lo deve dichiarare nella domanda, indicando pure la data dell'istanza presentata al procuratore del re presso la corte d'appello per ottenere la regia dispensa giusta le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile.

 

 

          Art. 147.

     Ricevuta la domanda, il comandante di circolo accerta se il richiedente si trovi nelle condizioni volute per conseguire il permesso di matrimonio. Quindi richiede, in via riservata, informazioni alle autorità politiche ed ai comandi del corpo sulla moralità e sulla condizione sociale della futura sposa e della sua famiglia, e rimette poi l'istanza al comando di legione, corredata dalla copia del foglio matricolare dell'interessato e dalle informazioni ricevute.

     I comandanti di legione, nel trasmettere la domanda al comando generale, devono dichiarare esplicitamente, e sotto la propria responsabilità, se la progettata unione sia o meno conforme alla dignità e al decoro di chi deve contrarla.

 

 

          Art. 148.

     Il permesso di contrarre matrimonio è rilasciato senza limitazione di numero ai marescialli, ai marescialli capi, ai marescialli maggiori, ai sottufficiali del contingente speciale ed ai vedovi con prole. Ai brigadieri è rilasciato nella proporzione massima della metà del loro numero complessivo ed agli appuntati nella proporzione di due quinti [3].

     Quando tale proporzione sia stata raggiunta, le domande di matrimonio sono tenute in sospeso per assecondarle a misura che si renda possibile, seguendo l'ordine di presentazione delle domande stesse.

     Le formalità enunciate dai precedenti articoli si osservano anche per i militari richiamati e trattenuti alle armi, ai quali però il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso senza limitazione di numero.

 

 

          Art. 149.

     Del permesso a contrarre matrimonio dev'essere presa nota sul foglio matricolare dell'interessato: l'originale deve prodursi all'ufficio dello stato civile ed una copia deve corredare gli atti personali del militare, unitamente al certificato di contratto matrimonio che l'interessato si farà rilasciare dall'ufficio predetto.

 

 

          Art. 150.

     Qualora il matrimonio non sia stato celebrato nel termine di sei mesi dalla data del permesso, questo si intenderà privo di effetto, ed in conseguenza il sottufficiale od appuntato dovrà rinnovare la domanda con le stesse norme stabilite dagli articoli precedenti.

 

 

          Art. 151.

     Qualora venga a risultare in qualsiasi modo che un militare abbia contratto matrimonio senza permesso, oppure col solo rito religioso, i comandanti di circolo debbono raccogliere in proposito tutte le informazioni atte a provare il fatto, e riferirne per via gerarchica al comando generale, trasmettendogli i relativi documenti per le conseguenti determinazioni.

 

 

Ricompense militari.

 

          Art. 152.

     Per le ricompense che si possono conseguire dagli appartenenti al corpo della regia guardia di finanza ai termini del regolamento di disciplina militare si terranno presenti anche le seguenti speciali disposizioni.

 

 

          Art. 153.

     L'encomio, semplice o solenne, può essere accompagnato da una ricompensa in danaro, concessa dal ministro delle finanze su proposta del comandante generale.

     La concessione dell'encomio solenne è riservata ai comandanti di legione, di gruppo, al comandante generale ed al ministro, rispettivamente, a seconda dell'importanza del fatto a cui si riferisce.

     Alle predette autorità è pure riservata la facoltà di ordinare, quando ne sia il caso, la trascrizione a matricola o nel libretto personale dell'encomio semplice per iscritto.

 

 

          Art. 154.

     Alla croce per anzianità di servizio è sostituita la croce al merito di servizio per la regia guardia di finanza, da conferirsi secondo le norme stabilite dai decreti che la istituiscono.

 

 

          Art. 155.

     Qualora ai militari della regia guardia di finanza venisse offerta una qualsiasi ricompensa, all'infuori di quelle stabilite dal presente regolamento e da leggi speciali, essa non potrà essere accettata senza l'autorizzazione del comando generale che stabilirà anche l'eventuale ripartizione, ove trattisi di gratificazione in danaro, e determinerà se debba esserne presa nota negli atti personali.

 

 

Pubblicazione e consegna delle ricompense.

 

          Art. 156.

     Le ricompense concesse ai militari della regia guardia di finanza delle quali si ritenga opportuno fare speciale menzione sono annunciate nel Bollettino Ufficiale del corpo ed annotate nel foglio matricolare o nel libretto personale di chi se ne è reso meritevole.

     Per le ricompense date da autorità estranee al corpo, per fatti non inerenti al servizio d'istituto, l'annotazione deve essere autorizzata dal comando generale.

 

 

          Art. 157.

     La consegna delle medaglie e delle onorificenze speciali è fatta con solennità e con le norme determinate dalle speciali disposizioni vigenti per l'esercito.

 

 

Vertenze cavalleresche fra militari.

 

          Art. 158.

     Sono applicabili anche ai militari del corpo le disposizioni vigenti per il regio esercito in materie di vertenze cavalleresche fra militari.

 

 

Autorizzazione a sporgere querela.

 

          Art. 159.

     Salvo che per questioni strettamente personali ed indipendenti assolutamente dalla loro condizione di appartenenti al corpo, gli ufficiali debbono chiedere, per sporgere querela, l'autorizzazione al comando generale.

     Per gli altri casi debbono sempre darne notificazione.

     I sottufficiali ed i militari di truppa debbono sempre chiedere l'autorizzazione del comando di legione per sporgere querela.

 

 

Capo X

 

MANCANZE E PUNIZIONI DISCIPLINARI

 

Norme generali.

 

          Art. 160.

     Il corpo della regia guardia di finanza, frazionato, per necessità del suo servizio, in reparti aventi ciascuno propria autonomia, specifici compiti e conseguenti responsabilità, dev'essere, più che esteriormente sorretto, intimamente vivificato da una salda e indefettibile disciplina che assicuri immediata ed assoluta obbedienza, nobile emulazione nel dovere e nel sacrificio, stretta unione di sentimenti e di aspirazioni, profondo senso dell'ordine e della proprietà dell'esteriore contegno, perfetta coesione morale ed elevato spirito di corpo, doti indispensabili perchè in ogni contingenza sia sempre presente ai militari del corpo la consapevole coscienza degli importantissimi e delicati doveri cui debbono adempiere.

 

 

          Art. 161.

     La natura del servizio demandato al corpo impone che ciascun membro di esso sia in grado di assumere piena responsabilità individuale delle proprie azioni, sia in servizio sia fuori servizio.

     Poichè peraltro, per il frazionamento dei reparti e per i modi stessi di esecuzione del servizio, i militari del corpo possono spesso trovarsi nella necessità di agire senza aver modo di consultare i loro superiori, questi, nel valutare l'opera dei dipendenti, dovranno sempre considerare le difficoltà inerenti all'azione di servizio, opportunamente distinguendo, per quanto concerne le eventuali responsabilità, le mancanze vere e proprie da quelle irregolarità che traggono origine da una imperfetta valutazione delle circostanze di fatto o da una non felice interpretazione di prescrizioni, irregolarità per le quali saranno sufficienti, in genere, richiami ed istruzioni che valgano a meglio indirizzare l'opera dell'inferiore.

 

 

          Art. 162.

     Ogni superiore è responsabile della disciplina dei suoi dipendenti. Ne rispondono però più specialmente i superiori immediati, ai quali spetta di invigilare costantemente sulla condotta e sul contegno degli uomini che da loro dipendono direttamente ed esigere che adempiano sempre diligentemente e coscienziosamente i loro doveri.

     Tale responsabilità non si estende però alle singole azioni dei dipendenti stessi, i quali, di queste, rispondono personalmente; ma bensì all'insieme dell'andamento disciplinare o del servizio, allorchè le irregolarità siano per dimostrare che il superiore sia venuto meno, a sua volta, a tassativi doveri ed abbia dato così origine o causa alle lamentate infrazioni.

     Nei casi di militari comandati, uniti, ad un determinato servizio, la responsabilità disciplinare relativa alla perfetta esecuzione del servizio stesso spetta al superiore in grado ed anzianità, il che peraltro non esclude una adeguata valutazione della responsabilità dei dipendenti.

     Punizioni inflitte a inferiori del regio esercito e della regia marina o da superiori del regio esercito e della regia marina

 

 

          Art. 163.

     L'obbligo di cui all'art. 121 del regolamento di disciplina militare per il regio esercito si estende ai militari della regia guardia di finanza nei rapporti anche del regio esercito e della regia marina.

 

 

          Art. 164.

     Il superiore appartenente alla regia guardia di finanza che infligga una punizione ad un inferiore del regio esercito o della regia marina, deve trasmettere gerarchicamente il rapporto al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo cui il punito appartiene, informandone il comando del presidio.

     E viceversa il superiore del regio esercito e della regia marina che punisca un inferiore appartenente alla regia guardia di finanza, deve riferirne gerarchicamente al comando della legione della regia guardia di finanza.

     Nel primo caso, la durata della punizione viene fissata dal comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo; nel secondo caso dal comandante della legione della regia guardia di finanza.

     Le punizioni disciplinari che un superiore della regia guardia di finanza può infliggere ad un inferiore del regio esercito o della regia marina, sono le seguenti:

     ad un ufficiale: gli arresti;

     ad un sottufficiale: la sala di disciplina e gli arresti se maresciallo dell'esercito, semprechè il superiore rivesta il grado di ufficiale;

     ad un caporale e soldato o sottocapo e comune: la prigione.

     Qualunque superiore della regia guardia di finanza può rimproverare un inferiore del regio esercito o della regia marina, senza farne rapporto.

     Le stesse punizioni può infliggere un superiore del regio esercito o della regia marina ad un inferiore della regia guardia di finanza.

 

 

Disposizioni speciali per le punizioni agli ufficiali.

 

          Art. 165.

     Il rimprovero solenne agli ufficiali è sempre inflitto alla sede della legione e dal comandante di essa.

     Quando il superiore che ha inflitto la punizione degli arresti non risiede nello stesso luogo dell'ufficiale punito, questi, invece di presentarsi al detto superiore, partecipa per iscritto e per la via gerarchica al superiore stesso il giorno in cui ha avuto principio e quello in cui ha avuto termine la punizione.

     La facoltà di infliggere e fissare la durata degli arresti in fortezza è riservata al comandante generale del corpo, il quale ogni volta che ordina questa punizione ne avverte il comandante la divisione militare nel cui territorio trovasi l'ufficiale punito, perchè stabilisca in quale fortezza egli dev'essere rinchiuso.

 

 

Convocazione, composizione e procedura del consiglio di disciplina.

 

          Art. 166.

     Nessun ufficiale della regia guardia di finanza, qualunque ne sia il grado, può essere sottoposto a consiglio di disciplina, se non per decisione del ministro delle finanze, presa d'ufficio o su proposta dei dipendenti comandanti.

     La decisione deve risultare da espressa dichiarazione sottoscritta dal ministro, che trasmette poi la richiesta di convocazione del consiglio al comando della divisione militare presso la quale il consiglio deve adunarsi.

 

 

          Art. 167.

     Quando i comandanti di legione della regia guardia di finanza ritengono di proporre che un ufficiale dipendente sia sottoposto a consiglio di disciplina, ne fanno gerarchicamente proposta al ministro delle finanze con le modalità stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina.

     Il consiglio di disciplina, convocato per giudicare ufficiali della regia guardia di finanza, deve essere composto di ufficiali del corpo, aventi il grado indicato dalla tabella A annessa alla citata legge per quanto essi siano numericamente sufficienti.

     Le disposizioni dell'art. 42 della legge stessa e dell'art. 2 del decreto-legge 2 ottobre 1922, n. 1378, si applicano integralmente anche ai consigli di disciplina, i cui membri possono essere tratti tutti dagli ufficiali della regia guardia di finanza.

     In analogia al disposto dell'art. 37 della legge (lettera c ed e), nella estrazione a sorte dei membri dei consigli di disciplina non debbono essere compresi gli ufficiali della regia guardia di finanza o dell'esercito addetti al ministero delle finanze, o allievi degli istituti di istruzione.

 

 

          Art. 168.

     Per la estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali della regia guardia di finanza che debbono comporre il consiglio di disciplina il comando generale della regia guardia di finanza compila, di volta in volta, distinte liste per ciascun grado, ed in ordine di anzianità, di tutti gli ufficiali della regia guardia di finanza in servizio effettivo, più elevati in grado o più anziani dell'inquisito, che, per ragioni di servizio, hanno la loro abituale dimora nel territorio della divisione in cui ha luogo il consiglio, ed, ove occorra per deficienza del numero degli ufficiali di ognuno dei gradi indicato nella tabella A annessa alla legge, nel territorio delle divisioni militari vicine, e che non debbano restare esclusi dal sorteggio perchè infermi o perchè trovinsi nei casi previsti dagli articoli 37 e 38 della legge sullo stato degli ufficiali.

 

 

          Art. 169.

     Qualora, per deficienza di ufficiali in un determinato grado, non sia possibile far entrare nel consiglio di disciplina il numero di ufficiali della regia guardia di finanza di quello stesso grado prescritto dalle tabelle, e non sia indispensabile, per l'anzianità dell'inquisito, di ricorrere ad altrettanti ufficiali di grado superiore, il consiglio sarà completato con membri sorteggiati dalle liste generali che, presso la divisione militare, servirebbero per la composizione del consiglio di disciplina di un ufficiale del regio esercito di pari grado ed anzianità dell'inquisito.

 

 

          Art. 170.

     Le liste di cui al precedente articolo saranno trasmesse dal comandante generale della regia guardia di finanza al comando della divisione che deve procedere al sorteggio, allegandole all'ordine di convocazione del consiglio emanato dal ministero delle finanze.

     Qualora, dopo la trasmissione delle liste, e prima del sorteggio o dopo questo, nei casi ed agli effetti dell'art. 56, ultimo capoverso, del regolamento sullo stato degli ufficiali, si verificassero fatti o emergessero circostanze per le quali dovesse variarsi la compilazione delle liste stesse o quelle del consiglio, il predetto comandante generale ne darà sollecita comunicazione alle competenti autorità militari.

     L'adempimento delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) degli articoli 47 e 64 del regolamento predetto sarà curato dal comandante generale della regia guardia di finanza che ne farà constare mediante apposita dichiarazione da allegarsi all'atto prescritto dall'art. 54 del regolamento stesso.

 

 

          Art. 171.

     Qualora per procedere alla surrogazione di membri di un consiglio di disciplina incompatibili o ricusati debbasi eseguire una nuova estrazione a sorte dalle liste degli ufficiali della regia guardia di finanza e all'uopo non siano sufficienti quelle già trasmesse dal comandante generale, le autorità militari incaricate della composizione del consiglio di disciplina, ne riferiranno prontamente al detto comandante per la compilazione di nuove liste.

 

 

          Art. 172.

     Agli effetti dell'art. 53, primo capoverso, della legge e dell'art. 56, ultimo capoverso, del ripetuto regolamento, saranno considerati come impediti anche gli ufficiali che, alla data dell'ordine di convocazione del consiglio di disciplina, si trovassero in licenza all'estero o avessero ricevuto missioni od incarichi di natura tale da non poter essere interrotti senza grave nocumento pel servizio.

     In questi casi, insieme alle liste, sarà trasmessa all'autorità che deve procedere al sorteggio dei membri del consiglio apposita dichiarazione (firmata dal ministro delle finanze) da allegarsi al verbale prescritto dall'art. 54 del suddetto regolamento.

 

 

          Art. 173.

     Addivenutosi alla definitiva costituzione del consiglio, alla nomina del relatore ed eventualmente a quella dell'ufficiale assistente, il presidente del consiglio farà conoscere al comando generale della regia guardia di finanza i nomi degli ufficiali del corpo sorteggiati quali membri del consiglio e di quello eventualmente scelto ad assistere l'inquisito.

 

 

          Art. 174.

     I presidenti dei consigli di disciplina dei quali facciano parte come membri, od ai quali debbano presentarsi come testi, ufficiali della regia guardia di finanza, daranno a questi partecipazione del giorno fissato per la discussione o delle eventuali proroghe pel tramite del comando di legione da cui dipendono.

 

 

          Art. 175.

     Per i consigli di disciplina ordinati dal ministro delle finanze, nel caso previsto dal capoverso dell'art. 65 della legge, ancorchè il presidente del consiglio di disciplina sia un colonnello della regia guardia di finanza, la via gerarchica da seguirsi nella trasmissione degli atti al ministro delle finanze sarà sempre quella delle autorità militari territoriali.

 

 

          Art. 176.

     Il ministro, accertato che siano state osservate sullo svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento, emette la sua decisione.

     Il parere emesso dal consiglio di disciplina non può essere modificato dal ministro se non in favore dell'ufficiale.

 

 

Facoltà punitive attribuite ad ogni grado.

 

          Art. 177.

     Il comandante di brigata può determinare la punizione della consegna in caserma: se ha grado inferiore a maresciallo, fino a cinque giorni; se maresciallo di qualunque grado, fino a dieci.

     Quando però la gravità della mancanza lo richieda, può anche ordinare la sala di disciplina o la prigione: ma non può stabilirne la durata, nè ordinarne l'uscita, senza preventiva autorizzazione superiore.

 

 

          Art. 178.

     Il maresciallo maggiore comandante di sezione può determinare la punizione della consegna in caserma fino a 15 giorni, la prigione semplice e la sala di disciplina semplice fino a cinque giorni.

     La stessa facoltà verso i loro inferiori in grado è attribuita a tutti i marescialli comandanti interinali di una sezione o tenenza.

 

 

          Art. 179.

     L'ufficiale comandante di tenenza può determinare:

     a) la consegna in caserma sino a trenta giorni;

     b) la prigione semplice, la sala di disciplina semplice e arresti semplici fino a 15 giorni.

 

 

          Art. 180.

     L'ufficiale comandante di compagnia può determinare:

     la consegna in caserma, la prigione semplice e di rigore, la sala di disciplina semplice e di rigore e gli arresti, sia semplici sia di rigore, ai marescialli, sino al massimo.

 

 

          Art. 181.

     L'ufficiale superiore comandante di circolo o di battaglione distaccato, oltre alla facoltà di cui all'articolo precedente, può determinare la durata degli arresti semplici agli ufficiali dipendenti fino a dieci giorni e fino a cinque giorni la durata di quelli di rigore, informandone subito il comando di legione.

     La facoltà d'infliggere cumulativamente castighi di differente specie è riservata agli ufficiali superiori e generali.

 

 

          Art. 182.

     Se il comando che deve giudicare una mancanza è retto interinalmente da un ufficiale meno elevato in grado o meno anziano di chi ha proposto la punizione, esso ufficiale si asterrà dal prendere deliberazioni in merito, devolvendo la decisione al superiore immediato.

 

 

Applicazione delle punizioni ai sottufficiali e militari di truppa.

 

          Art. 183.

     I comandi superiori devono diligentemente curare che, nella applicazione delle punizioni, siano seguìti criteri uniformi, siano sempre osservate le norme date dal regolamento di disciplina e dal presente e che il sunto della mancanza corrisponda alla mancanza stessa.

     Quando dal sunto in parola risultasse evidente e grave la sproporzione fra la mancanza e la punizione, il superiore deve intervenire facendosi, all'occorrenza, comunicare la pratica relativa. Ad ogni modo, deve essere cura costante di tutti gli ufficiali comandanti di semplificare ed agevolare la trattazione delle questioni disciplinari evitando inutile carteggio.

 

 

          Art. 184.

     Gli arresti, la sala di disciplina e la prigione pei sottufficiali e pei militari di truppa in attesa delle superiori disposizioni, ovvero sottoposti a commissione di disciplina o comunque in attesa di giudizio o che debbano espiare la pena del carcere presso il corpo, sono scontati con esclusione da tutti i servizi ed istruzioni e colle precauzioni ritenute necessarie.

     I giorni trascorsi agli arresti, alla sala di disciplina ed alla prigione in attesa delle superiori decisioni, sono sempre calcolati come giorni di punizione scontati.

     Però se la punizione definitiva inflitta è di prigione, di sala o di arresti di rigore, dei giorni passati nell'attesa stessa, sarà solo tenuto conto nel fissare la misura della punizione definitiva, avvertendo che, con questa e coi giorni passati in attesa di decisione, non si dovrà mai oltrepassare il massimo della punizione stabilita dal regolamento di disciplina militare.

 

 

          Art. 185.

     Per la dispensa dal servizio, la retrocessione dal grado e il passaggio alle compagnie di disciplina dei sottufficiali e militari di truppa si osservano le disposizioni dei regolamenti sullo stato dei sottufficiali e di disciplina militare.

     La dispensa dal servizio è ordinata dal ministro delle finanze pei sottufficiali e dal comandante generale per i militari di truppa.

     Essa può essere disposta dalle autorità anzidette per motivi disciplinari anche in commutazione di altro più grave castigo proposto dalle commissioni di disciplina.

 

 

          Art. 186.

     Le punizioni disciplinari per i militari di truppa del corpo sono stabilite dal regolamento di disciplina militare; però la retrocessione dal grado, come punizione a sè stante, è applicabile ai soli appuntati ed il retrocesso ritorna guardia.

     Quando la commissione di disciplina debba pronunciarsi sulla retrocessione dal grado di un appuntato raffermato con premio deve anche pronunciare apposito giudizio sulla perdita della rafferma.

     La retrocessione dal grado col contemporaneo passaggio alla compagnia di disciplina, prevista dal comma settimo del numero 661 del regolamento di disciplina militare, è applicabile tanto agli appuntati quanto alle guardie ed il retrocesso ritorna semplice soldato.

 

 

          Art. 187.

     Il rimprovero solenne ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie del corpo è inflitto, per ordine del comandante della legione o di autorità a lui superiore, alla sede del circolo o del battaglione dal comandante di questo, in presenza di tutti gli ufficiali e di tutti i graduati di grado superiore al rimproverando presenti alla sede stessa.

 

 

          Art. 188.

     Il maresciallo sconta di massima gli arresti semplici alla propria brigata o nella propria abitazione; quelli di rigore sempre in apposita camera alla sede di ufficiale; gli altri sottufficiali, invece, scontano la sala di disciplina alla sede dell'ufficiale o del maresciallo comandante di sezione.

 

 

          Art. 189.

     I sottufficiali e militari di truppa puniti con la sala di disciplina semplice e con gli arresti semplici o con la prigione semplice concorrono nel servizio della brigata presso la quale scontano la punizione. Quelli puniti con gli arresti o con la sala di disciplina o con la prigione di rigore sono esclusi da ogni servizio od istruzione e restano rinchiusi nell'apposita camera.

     I puniti di sala di disciplina o di prigione debbono, ultimata la punizione, essere presentati, seguendo la via gerarchica, all'ufficiale immediatamente superiore in grado al comandante che ha punito, semprechè egli risieda nel luogo dove hanno scontato la predetta punizione e non sia ufficiale generale.

 

 

Disposizioni varie.

 

          Art. 190.

     Nel limite delle facoltà ad essi attribuite, e quando la necessità di tal misura risulti palese, possono gli ufficiali accrescere o diminuire le punizioni inflitte dai loro subordinati; ma tale intervento deve essere limitato ai soli casi in cui si tratti di mettere riparo ad atti di debolezza o di eccessivo rigore, di parzialità o di ingiustizia che per avventura fossero stati commessi.

     Negli altri casi, invece, avendo ciascuno grado ben definite facoltà punitive, il superiore deve evitare di intervenire con modificazioni di poco momento ai provvedimenti adottati, per non infirmare senza necessità il principio d'autorità dell'inferiore, al quale si dovranno far conoscere quei migliori criteri cui sarebbe stato opportuno si fosse conformato.

 

 

          Art. 191.

     Il sottufficiale punito colla sala di disciplina o con gli arresti sia semplici sia di rigore ha, quanto al vitto, il trattamento ordinario.

     Gli appuntati e le guardie alla prigione, sia semplice sia di rigore, hanno, quanto al vitto, il trattamento ordinario meno il vino. L'allievo guardia, invece, ha, quanto al vitto, il trattamento ordinario del soldato.

     Agli appuntati ed alle guardie puniti di prigione semplice è concesso l'uso del materasso col guanciale, oltre le due coperte.

 

 

          Art. 192.

     Gli appuntati e le guardie possono scontare alle rispettive brigate la punizione della prigione semplice, purchè alla brigata esista apposita camera di punizione. In ogni altro caso la prigione viene scontata alla residenza dell'ufficiale o del comandante di sezione da cui direttamente dipendono i puniti.

 

 

          Art. 193.

     Il prescritto del n. 678 del regolamento di disciplina militare è adempiuto in massima da un sottufficiale o da un appuntato; in ogni caso deve essere eseguito da un superiore in grado al punito.

     La facoltà di adottare il provvedimento accennato al numero 686 del regolamento di disciplina militare, in caso di assenza dell'ufficiale o del maresciallo maggiore comandante di sezione è estesa al sottufficiale più elevato in grado o più anziano presente in caserma.

 

 

          Art. 194.

     L'ordine di convocazione della commissione di disciplina per i sottufficiali è emanato dai comandanti di gruppo o dal comandante generale.

     Le commissioni reggimentali di disciplina sono convocate alla sede dei comandi di legione e costituite esclusivamente con ufficiali del corpo della legione stessa comandati per turno di anzianità.

     Ove debbasi convocare una commissione divisionale di disciplina, spetta al comandante generale del corpo di stabilirne la sede, gli ufficiali che debbono formarla e la questione sulla quale essa deve pronunciarsi.

 

 

          Art. 195.

     La retrocessione dal grado del sottufficiale e l'incorporazione nelle compagnie di disciplina dei sottufficiali e dei militari di truppa porta sempre seco il proscioglimento dal servizio e la conseguente radiazione dai ruoli del corpo.

 

 

Degradazione.

 

          Art. 196.

     La degradazione delle guardie condannate a pene che producano la esclusione dal servizio militare o la espulsione dall'esercito deve essere eseguita nell'interno della caserma, alla presenza di soli militari del corpo riuniti per cura del comandante di compagnia.

 

 

Proscioglimento dal servizio in seguito a condanna.

 

          Art. 197.

     Il sottufficiale, l'appuntato o la guardia condannato con sentenza definitiva o condizionale a pena che importi la rimozione, la degradazione ed anche la perdita del grado per indegnità di pieno diritto, di cui al regolamento sullo stato dei sottufficiali, con ordinanza del comandante generale è prosciolto dal servizio nella regia guardia di finanza e trasferito nell'esercito ove sia ancora oggetto all'obbligo del servizio militare.

     Il proscioglimento decorre dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato e si applica anche quando trattisi di condanna condizionale.

     Se la condanna inflitta per delitti comuni non implica per sè stessa la perdita del grado, e conseguentemente il proscioglimento dal servizio, i rispettivi comandanti di legione faranno le proposte del caso al comando generale che giudicherà dell'opportunità di far esaminare la questione da una commissione di disciplina.

     Il quesito da proporsi alla commissione è in tal caso il seguente:

     Il (grado, cognome e nome), in seguito alla riportata condanna, è immeritevole di appartenere ulteriormente al corpo.

     Il proscioglimento dei sottufficiali e quello dei militari di truppa aventi diritto a pensione è ordinato con decreto ministeriale, da registrarsi alla corte dei conti; è invece disposto con ordinanza del comandante generale il proscioglimento dei sottufficiali e dei militari di truppa non aventi diritto a pensione.

     Il prosciolto è trasferito nel regio esercito, ove sia ancora soggetto all'obbligo del servizio militare.

 

 

Sospensione dal servizio.

 

          Art. 198.

     I sottufficiali e militari di truppa che dopo compiuto un periodo di servizio pari alla ferma di leva siano sottoposti a giudizio penale a piede libero, per imputazioni che offendono il decoro personale o il prestigio del corpo, sono sospesi dal servizio dal comandante generale su proposta del comandante di legione, in applicazione del disposto dell'art. 7 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170.

     I sospesi sono, in tal caso, considerati in licenza illimitata con diritto però alla metà dello stipendio o paga.

     Il tempo trascorso in tale posizione è valevole al solo effetto di completare il periodo della ferma o rafferma; ma non è computabile agli effetti della attribuzione degli aumenti di stipendio o paghe.

     Se il provvedimento a carico del sospeso dal servizio ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto o, pur ammettendolo, escluda che l'imputato vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso ed è reintegrato in ogni suo diritto.

     In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, il sospeso sarà sottoposto al giudizio di una commissione di disciplina la quale, senza la presenza del militare sospeso, esprimerà il suo parere sul quesito se egli debba o non essere riammesso a prestare servizio nel corpo.

 

 

Giudizio disciplinare nelle more del procedimento penale.

 

          Art. 199.

     Quando un militare del corpo sottoposto a procedimento penale sia giudicato a piede libero, il comando generale può sempre, nelle more del procedimento penale, fare esaminare la sua situazione da una commissione di disciplina.

     Retrocessione dal grado ed incorporazione nelle compagnie di disciplina dei sottufficiali e militari di truppa

 

 

          Art. 200.

     Fra le mancanze che possono dar luogo alla retrocessione dal grado dei sottufficiali ed appuntati ed alla incorporazione nelle compagnie di disciplina delle guardie debbono comprendersi, oltre quelle contemplate dal regolamento sullo stato dei sottufficiali e dal regolamento di disciplina militare, anche le gravi mancanze al servizio.

     La retrocessione è annunciata all'ordine del giorno della legione e delle formalità di eseguimento prescritte dal regolamento sullo stato dei sottufficiali e da quello di disciplina militare, è incaricato il comandante del circolo pei sottufficiali e il comandante della compagnia per gli appuntati.

 

 

Radiazione dai ruoli della forza in congedo dei militari in congedo illimitato.

 

          Art. 201.

     Ogni qualvolta un comando del corpo venga a conoscenza che un militare in congedo illimitato abbia commesso una azione disdicevole ed indecorosa o contraria alla dignità del suo grado od ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato, ne informerà gerarchicamente il comandante generale affinchè esamini se il colpevole debba essere sottoposto a giudizio disciplinare per l'eventuale radiazione dai ruoli della forza in congedo del corpo.

 

 

          Art. 202.

     Per la nomina, convocazione e procedura della commissione di disciplina relativa al militare in congedo illimitato, si seguono le disposizioni del regolamento sullo stato dei sottufficiali del regio esercito.

 

 

Mancanze in cui sono coinvolti militari del regio esercito e della regia guardia di finanza.

 

          Art. 203.

     I sottufficiali ed i militari di truppa del corpo, complici od imputati della medesima mancanza commessa da militari dell'esercito, sono giudicati dalla stessa commissione divisionale di disciplina alla quale sono deferiti i sottufficiali, caporali o soldati dell'esercito.

     In tal caso almeno un membro della commissione sarà ufficiale della regia guardia di finanza ed il verbale di seduta sarà compilato in triplice copia.

     La decisione sui pareri emessi dalle commissioni divisionali spetterà per i militari del corpo al ministro delle finanze od al comandante generale, secondo che trattisi di sottufficiali o di appuntati e guardie.

     A tal uopo il comandante del corpo di armata che riceve gli atti della commissione, invierà al comandante generale della regia guardia di finanza uno dei verbali di seduta insieme colle copie autentiche di tutti i documenti relativi.

 

 

Arresto di disertori.

 

          Art. 204.

     L'arresto dei disertori del corpo è còmpito del corpo stesso; però i comandanti di circolo ed, eventualmente, i comandi superiori, devono richiedere anche il concorso dei reali carabinieri e darne avviso alla prefettura della provincia affinchè anch'essa possa concorrere alla ricerca dei disertori valendosi degli altri mezzi a sua disposizione.

 

 

          Art. 205.

     I disertori arrestati, o che si costituiscono, sono tradotti a disposizione dell'avvocato militare presso il tribunale militare territoriale avente giurisdizione sul luogo in cui seguì l'arresto. Coloro che ne eseguirono l'arresto, o presso i quali i disertori si costituirono, ne dànno avviso all'ufficiale della regia guardia di finanza che fece la denuncia di diserzione.

 

 

Arresto dei militari imputati di reati.

 

          Art. 206.

     Gli imputati di reati punibili con la pena del carcere o della reclusione militare saranno arrestati per cura del loro superiore immediato, e posti a disposizione dell'avvocato militare competente.

     Gli imputati di reati comuni perseguibili di ufficio saranno tenuti agli arresti precauzionali a disposizione dell'autorità giudiziaria finchè questa non abbia ordinato la cattura o il rilascio degl'imputati.

     Spetta al comandante di legione ed eventualmente al comandante generale di denunciare ai tribunali competenti i militari che debbono rispondere dei reati anzidetti, fornendo gli elementi necessari per iniziare il procedimento.

     La valutazione disciplinare delle mancanze che hanno preceduto, accompagnato o susseguito un reato giudicabile dal tribunale ordinario o militare, e che possono avere connessione col reato stesso sarà fatta a giudizio ultimato.

     Delle denuncie ai tribunali e dell'esito del giudizio deve essere sempre data notizia al comando generale.

     Per la pubblicazione e la esecuzione delle sentenze emanate dai tribunali militari si seguono, anche per le guardie di finanza, le norme stabilite dai regolamenti militari.

     Per le proposte di grazia sovrana si applicano le stesse norme che i regolamenti militari stabiliscono per i condannati militari; udito, in ogni caso, il parere del ministero delle finanze.

 

 

Procedura per gli arresti e per gli atti giudiziari da eseguirsi nelle caserme.

 

          Art. 207.

     Per l'arresto dei militari del corpo si seguiranno le disposizioni del regolamento di disciplina militare.

     Sarà permesso l'accesso nelle caserme degli ufficiali giudiziari o messi delle autorità competenti, incaricati di eseguire intimazioni o notificazioni a militari del corpo.

     Quando però nelle caserme si debba dare esecuzione ad atti giudiziari, gli incaricati devono avvisarne previamente il comandante la tenenza o, nei casi d'urgenza, il comandante la brigata.

 

 

Capo XI

 

LICENZE

 

Generalità.

 

          Art. 208.

     Per ragioni di salute e di famiglia si possono concedere ai militari della regia guardia di finanza licenze ordinarie e straordinarie nella misura stabilita dagli articoli seguenti.

     Le licenze debbono essere sempre domandate in via gerarchica ovvero proposte dai sanitari militari e la loro concessione è subordinata alle esigenze del servizio e della disciplina.

     Il comandante che concede licenze deve informarne il superiore immediato. Delle licenze agli ufficiali superiori e del luogo dove le fruiscono deve peraltro essere informato anche il comando generale.

 

 

UFFICIALI

 

Licenze ordinarie.

 

          Art. 209.

     La durata massima delle licenze ordinarie che possono essere concesse agli ufficiali nel periodo di un biennio - incominciando il biennio dal 1° gennaio di ogni anno dispari - è la seguente:

     giorni 120 per l'ufficiale generale;

     giorni 90 per l'ufficiale superiore;

     giorni 70 per il capitano;

     giorni 60 per l'ufficiale subalterno.

     Le licenze sono concesse:

     a) al comandante generale, dal ministro per le finanze;

     b) al comandante in 2, al generale a disposizione, ai comandanti di gruppo, di legione, delle scuole allievi e agli ufficiali addetti al comando generale, dal comandante generale; agli ufficiali addetti ai comandi di gruppo, dal comandante del gruppo;

     c) ai comandanti di circolo o di battaglione ed agli ufficiali addetti ai comandi di legione, dal comandante della legione;

     d) ai comandanti di compagnia, di tenenza e di plotone, dal comandante di circolo o di battaglione fino a 20 giorni e dal comandante di legione fino al massimo stabilito rispettivamente per i capitani comandanti di compagnia, per i tenenti e per i sottotenenti comandanti di tenenza o di plotone.

     L'ufficiale può fruire del massimo della licenza ordinaria che può essergli concessa nel biennio in una sola volta, od anche in più periodi, fatta eccezione per gli ufficiali generali e per gli ufficiali superiori, i quali non potranno fruire, in ciascun anno, più della metà della durata complessiva della licenza stabilita per un biennio.

 

 

          Art. 210. Brevi licenze.

     All'ufficiale che nel biennio abbia fruito di tutta la licenza ordinaria di cui all'articolo precedente, per motivi urgenti ed in via eccezionale può essere concessa una breve licenza di durata non superiore ai sette giorni, oltre al tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno da effettuarsi coi mezzi più celeri e diretti.

     Sono competenti a concedere la breve licenza le autorità di cui alla lettera b) dell'art. 209 del presente regolamento, ed i comandanti di legione.

     Della concessione della breve licenza e dei motivi che l'hanno determinata, i comandanti di gruppo e di legione debbono informarne subito il comando generale.

 

 

          Art. 211.

     L'ufficiale di nuova nomina o proveniente dall'aspettativa non può fruire della licenza ordinaria se non quando abbia compiuto un anno di servizio.

 

 

Licenza straordinaria.

 

          Art. 212.

     Agli ufficiali che non possono fruire di licenza ordinaria per aver già fruito tutta quella che poteva loro essere concessa, ed a quelli che si trovano ammalati in famiglia da oltre due mesi può essere concessa una licenza straordinaria della durata massima di quattro mesi nell'anno solare.

 

 

          Art. 213.

     La licenza straordinaria viene concessa agli ufficiali per gravi e comprovati motivi di salute o privati dal comandante generale, al quale le legioni trasmettono le documentate domande o le proposte dei sanitari militari.

     I motivi di salute debbono essere comprovati da proposta della direzione di un ospedale militare o dall'ufficiale medico superiore addetto alla legione o di altro medico militare che presta servizio nei reparti del corpo.

 

 

          Art. 214.

     Gli ufficiali che, dopo ultimata la licenza straordinaria, non possono riprendere servizio per motivi di salute o di famiglia, sono collocati in aspettativa con le norme stabilite per gli ufficiali del regio esercito.

 

 

Norme per le licenze.

 

          Art. 215.

     Gli ufficiali che si recano in licenza si presentano al comandante da cui dipendono se questi è alla stessa sede e gli si presentano anche al ritorno. Giunti nel luogo in cui intendono fruire della licenza, se ivi risiede un altro ufficiale del corpo di grado superiore al loro, gli si presentano per la visita di dovere all'arrivo ed alla partenza. Per queste ultime visite, gli ufficiali hanno facoltà di vestire l'abito civile.

     Nel caso che nel luogo ove fruiscono la licenza risieda un ufficiale di grado inferiore od un sottufficiale comunicano il loro indirizzo.

     Il comandante di legione che venga a conoscenza di una grave mancanza al decoro ed al prestigio del corpo commessa da un ufficiale in licenza deve riferirne tosto al comandante da cui l'ufficiale dipende per i necessari provvedimenti del caso.

 

 

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA

 

Licenze ordinarie.

 

          Art. 216.

     Le licenze ordinarie per i sottufficiali ed i militari di truppa non possono eccedere la durata di 30 giorni nell'anno solare e sono concesse, fino a 10 giorni dal comandante della tenenza o sezione, fino a 20 dal comandante di compagnia e fino al massimo di 30 da quello di circolo.

     Il comandante generale può tuttavia concedere, in via eccezionale, che la licenza non fruita in un anno sia aggiunta a quella dell'anno successivo, purché non venga superato in ogni caso il periodo di un biennio, incominciando il biennio dal 1° gennaio di ogni anno dispari [4].

     Di regola non si concedono licenze al militare che non conti almeno un anno di servizio ed a quello che abbia riportato gravi punizioni entro l'anno.

     Per comprovate gravi ragioni di famiglia e personali possono tuttavia essere concesse ai militari predetti licenze brevi di durata non oltrepassanti in massima i giorni dieci.

 

 

Licenze straordinarie.

 

          Art. 217.

     Per infermità si possono concedere, su proposta delle direzioni degli ospedali militari, delle infermerie legionali o degli ufficiali medici del reparto o su attestazioni di sanitari militari, ai sottufficiali e militari di truppa licenze di convalescenza fino alla complessiva durata di quattro mesi, computando in ogni caso anche il mese di licenza ordinaria che al militare può essere concessa nell'anno solare.

     Su proposta delle competenti autorità sanitarie, ai sottufficiali - esclusi i marescialli dei tre gradi con oltre quindici anni di servizio - ed ai militari di truppa sottoposti a visita collegiale o di rassegna possono essere concesse licenze di convalescenza della durata variabile fra i tre mesi ed un anno, computando in ogni caso anche la licenza ordinaria che al militare può essere concessa nell'anno solare o nel biennio nel quale fruisce la licenza di convalescenza.

 

 

          Art. 218.

     Il militare curato in un ospedale civile o in famiglia non può essere inviato in licenza di convalescenza se la proposta non viene confermata dai sanitari militari.

     In caso d'urgenza la concessione sarà limitata ad un mese, durante il quali si provvederà nel senso sopra indicato.

     Le licenze su proposta dei sanitari militari, quando non sia stata fruita nell'anno licenza ordinaria, sono concesse fino al compimento di un mese dalle autorità di cui all'art. 216; dal comandante di legione fino al compimento del 4° mese e dal comando generale per il periodo successivo [5].

 

 

          Art. 219.

     Per comprovati gravi motivi privati i comandanti di legione possono concedere licenze straordinarie per la durata di 30 giorni e senza assegni ai sottufficiali ed ai militari di truppa che abbiano fruito già del massimo concedibile ai termini dell'art. 216.

 

 

          Art. 220.

     La concessione di licenze straordinarie in attesa del collocamento in riposo ai sottufficiali ed ai militari di truppa è riservata al comando generale.

 

 

Norme per le licenze.

 

          Art. 221.

     I sottufficiali, appuntati e guardie della regia guardia di finanza che trovansi in licenza possono vestire l'abito civile, ma non sono esonerati dall'osservanza delle regole disciplinari.

     I sottufficiali e militari di truppa, giunti nel luogo ove intendono fruire della licenza, debbono presentarsi, entro le 24 ore dall'arrivo, per far vidimare il foglio di licenza, al comando territoriale della guardia di finanza di maggior grado che vi abbia sede, o, in mancanza, al comando la stazione reali carabinieri ed in mancanza di quest'ultimo al sindaco.

     Sono dispensati dal presentarsi personalmente quando il comandante locale sia uguale od inferiore di grado.

 

 

          Art. 222.

     La licenza decorre dal giorno successivo a quello della data di partenza, è calcolata in giorni effettivi ed il militare deve ripresentarsi alla propria sede entro la mezzanotte del giorno successivo a quello in cui termina la licenza.

     Il militare che essendo in licenza, andandovi o tornandone, cade ammalato deve ricoverarsi nel più vicino ospedale militare, quando non sia più prossima una infermeria legionale del corpo.

     Quando la gravità della malattia non consenta il trasporto ad uno dei luoghi di cura sopra indicati, l'infermo potrà essere curato in un ospedale civile od anche in famiglia, ma in tal caso dovrà darne avviso al più vicino comando del corpo ed inviare poi un certificato medico autenticato dal sindaco, da rinnovarsi di 15 in 15 giorni, per attestare che perdura la malattia e comprovare la intrasportabilità all'ospedale.

 

 

          Art. 223.

     I comandanti di tenenza, sezione e brigata devono vigilare sulla condotta dei sottufficiali e militari di truppa in licenza nel territorio della loro giurisdizione, e devono riferire le mancanze alla disciplina da essi commesse al comandante di compagnia. Questi, ove la mancanza sia punibile con l'arresto, la sala o la prigione di rigore o con pena più grave, ordina al colpevole di ritornare immediatamente in residenza; e riferisce il fatto al proprio comandante di circolo ed a quello da cui il militare in licenza dipende.

 

 

          Art. 224.

     Per le licenze da fruire in tutto od in parte all'estero si richiederà sempre l'autorizzazione del comando generale.

     Per le licenze dei militari che prestano servizio nelle colonie si osserveranno anche le disposizioni speciali emanate dall'autorità militare della colonia.

 


[1] Abrogato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso art. 9, comma 1, D.Lgs. 68/2001. Abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ad eccezione dell'art. 90, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.D. 28 marzo 1929, n. 550.

[4] Comma aggiunto dall'art. 5 del R.D. 28 marzo 1929, n. 550.

[5] Comma così sostituito dall'art. 7 del R.D. 28 marzo 1929, n. 550.