§ 46.3.131 - Legge 30 novembre 2000, n. 356.
Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:30/11/2000
Numero:356


Sommario
Art. 1.  Personale dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle Forze di polizia.
Art. 2.  Personale delle Forze armate.
Art. 3.  Riconoscimento dell'anzianità pregressa.
Art. 4.  Estensione normativa per il personale dirigente.
Art. 5.  Premio di previdenza.
Art. 6.  Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 7.  Assunzione di personale di ruolo nel Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 8.  Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201.
Art. 9.  Copertura finanziaria.


§ 46.3.131 - Legge 30 novembre 2000, n. 356.

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

(G.U. 4 dicembre 2000, n. 283)

 

 

     Art. 1. Personale dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle Forze di polizia. [1]

     [1. A decorrere del 1° gennaio 1998, agli assistenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, aventi almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

     2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

     3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza aventi almeno trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

     4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.]

 

          Art. 2. Personale delle Forze armate. [2]

     [1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 ai caporal maggiori capo scelti e gradi corrispondenti in servizio permanente delle Forze armate, con almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

     2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

     3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti delle Forze armate, con almeno trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

     4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.]

 

          Art. 3. Riconoscimento dell'anzianità pregressa.

     1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dal 1° gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4. Estensione normativa per il personale dirigente.

     1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede, l'orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, la formazione e l'aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1° gennaio 2000 per la parte economica.

     2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, i buoni pasto, gli asili nido, la proroga della concessione di alloggi, l'assicurazione, la tutela legale, si applicano con le stesse decorrenze ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

     3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano, con le medesime modalità, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni.

     4. Sulle nuove misure delle indennità operative, come rideterminate dai commi 1 e 3, non si applica per gli anni 1998 e 1999 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1997 e 1998.

     5. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con quelle del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.656,3 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, per gli anni successivi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

     7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Premio di previdenza.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo è corrisposto anche ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza. [3]

 

          Art. 6. Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di polizia penitenziaria.

     1. Al fine di consentire l'apertura di nuovi istituti per fare fronte al costante aumento della popolazione detenuta e per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltreché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, è autorizzata, per l'anno 2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unità, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

     2. E' fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1 sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, salva la previsione per la quale il servizio prestato è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva.

     4. In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneità o non idoneità.

     5. Con provvedimento motivato del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria è disposta l'esclusione dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

     6. Il corso di formazione degli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1, da effettuare presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di tre mesi.

     7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944 milioni l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 7. Assunzione di personale di ruolo nel Corpo di polizia penitenziaria.

     1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto.

 

          Art. 8. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201.

     1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000, e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

 

          Art. 9. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, primo periodo, della presente legge, valutato in lire 21.833 milioni per l'anno 1999, in lire 16.217 milioni per l'anno 2000, in lire 17.641 milioni dall'anno 2001 all'anno 2008, in lire 37.705 milioni dall'anno 2009 all'anno 2022 ed in lire 45.475 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 16.217 milioni per l'anno 2000 e a lire 17.641 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 27.834 milioni a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione del medesimo "Fondo speciale", parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[3]  Comma così modificato dall'art. 9 della L. 29 marzo 2001, n. 86.