§ 46.3.55 - Legge 28 luglio 1961, n. 839.
Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma del carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:28/07/1961
Numero:839


Sommario
Art. 1.      L'indennità di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle [...]
Art. 2.      L'indennità di alloggio per i primi capitani è stabilita nella misura prevista per il grado di maggiore
Art. 3.      L'indennità di alloggio è concessa nella intera misura agli ufficiali, nonchè ai sottufficiali e militari ammogliati o vedovi con prole che siano stati autorizzati ad [...]
Art. 4.      L'indennità di alloggio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 44, non può essere conservata oltre il termine di anni 3 dalla data [...]
Art. 5.      La concessione della indennità di alloggio è estesa agli ufficiali nonchè ai sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ad altre [...]
Art. 6.      L'adeguamento di cui alla presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 7 miliardi, si farà fronte per l'esercizio 1961-62, con corrispondente riduzione del fondo [...]


§ 46.3.55 - Legge 28 luglio 1961, n. 839.

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma del carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 31 agosto 1961, n. 215)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

Nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

 

a) tenenti

L.

11.900

b) sottotenenti

L.

11.700

c) sottufficiali, graduati e militari di truppa

L.

11.200

 

Nelle sedi situate in Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

 

a) tenenti

L.

9.765

b) sottotenenti

L.

9.600

c) sottufficiali, graduati e militari di truppa

L.

9.180

 

     L'indennità di alloggio per i sottufficiali, graduati e militari di cui al precedente comma, che siano celibi o vedovi senza prole e che risiedano in località ove non esistono caserme e che siano, quindi, costretti ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita nella misura mensile di lire 5.000.

     L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, graduati e militari di cui al presente articolo è esente da ritenute per imposte dirette.

 

          Art. 2.

     L'indennità di alloggio per i primi capitani è stabilita nella misura prevista per il grado di maggiore.

 

          Art. 3.

     L'indennità di alloggio è concessa nella intera misura agli ufficiali, nonchè ai sottufficiali e militari ammogliati o vedovi con prole che siano stati autorizzati ad alloggiare in caserma occuparlo temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a due mesi, un posto letto, e altresì al personale predetto che, per ragioni di servizio, sia obbligato ad alloggiare in caserma occupando un posto letto.

     Qualora il detto personale sia aggregato e accasermato temporaneamente presso reparti aventi sede diversa da quella del reparto di provenienza, l'indennità di alloggio è corrisposta nella misura prevista per la sede di appartenenza, ove più favorevole.

 

          Art. 4.

     L'indennità di alloggio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 44, non può essere conservata oltre il termine di anni 3 dalla data dell'effettuato trasferimento del personale ivi previsto.

 

          Art. 5.

     La concessione della indennità di alloggio è estesa agli ufficiali nonchè ai sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ad altre forze armate dello Stato e comandati in servizio presso i reparti o istituti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 6.

     L'adeguamento di cui alla presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

     Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, nel decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nella legge 7 marzo 1958, n. 193.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 7 miliardi, si farà fronte per l'esercizio 1961-62, con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.