§ 3.1.161 - L.R. 10 agosto 2022, n. 23.
Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti a denominazione comunale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:10/08/2022
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Istituzione del Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
Art. 4.  Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co.
Art. 5.  Promozione di prodotti locali.
Art. 6.  Clausola di invarianza finanziaria.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 3.1.161 - L.R. 10 agosto 2022, n. 23. [1]

Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti a denominazione comunale.

(B.U. 12 agosto 2022, n. 43 speciale)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione Basilicata ai sensi dell'art. 2 dello statuto regionale, valorizza l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co., quale strumento efficace per promuovere il territorio, attraverso le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche locali nonché di difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio.

2. Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche come prevista dall’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall’articolo 103 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il registro regionale, dei comuni con prodotti De. Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l’ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG.

3. Non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGT-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449); nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998 questa denominazione decade automaticamente".

 

     Art. 2. Definizioni.

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) De.Co.: la Denominazione Comunale (De.Co.), deliberata e contrassegnata dal Comune, non è un marchio di qualità e neppure uno di certificazione. Per prodotto De.Co. si intende un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione o di allevamento locale;

b) Registro regionale De.Co.: è un contenitore nel quale vengono raccolti i prodotti locali ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo Comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni locali e contrassegnati dal Comune di origine;

c) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: costituisce il riferimento orientativo per i Comuni al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co. Rappresenta, inoltre, un riferimento per l'iscrizione dei comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto all'articolo 4.

 

     Art. 3. Istituzione del Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co.

1. È istituito il Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co. della Regione Basilicata all'interno del quale vengono iscritti i Comuni e i relativi prodotti riconosciuti con De.Co.

2. Fermo restando la facoltà di riconoscere prodotti De.co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, il registro regionale De.Co. ha un ambito di operatività locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell’articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 30 del medesimo.

3. Il Registro regionale dei Comuni con i prodotti De.Co. è tenuto dalla Direzione regionale competente per materia.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto provvede:

a) a definire le sezioni e i campi informativi che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;

b) ad individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro regionale De.Co.;

c) a definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso;

d) a fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione;

e) ad emanare il "Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co." di cui al successivo articolo 4;

f) a definire le modalità di diffusione informativa del Registro regionale De.Co. di cui al successivo articolo 5;

g) a coordinare i competenti uffici della Direzione regionale competente per materia, l'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici - Cooperazione Internazionale della Presidenza della Giunta Regionale, l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) e l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (A.P.T.).

 

     Art. 4. Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co.

1. La Regione Basilicata, al fine di offrire orientamenti comuni per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad emanare apposito regolamento di iscrizione al suddetto Registro.

1 bis. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell’Unione europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea.

2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione delle De.Co., il regolamento di iscrizione al suddetto Registro:

a) definisce gli adempimenti formali che i comuni dovranno seguire per l'iscrizione delle De.Co. nel Registro regionale;

b) definisce i requisiti minimi che i prodotti dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.;

c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;

d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co.;

e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.;

f) definisce le modalità di modifica e variazione;

g) propone e definisce ogni altro aspetto ritenuto opportuno.

3. Il regolamento regionale contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Promozione di prodotti locali.

1. La Regione Basilicata assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel Registro regionale, visibilità, promozione e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale, mediante adeguata programmazione annuale.

2. [Abrogato].

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti la Direzione regionale competente per materia, quale detentore del Registro regionale dei Comuni con i prodotti De.Co., si avvale della collaborazione dell'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici - Cooperazione Internazionale della Presidenza della Giunta Regionale e, ognuno per le proprie competenze, del supporto dell'A.L.S.I.A. e dell'A.P.T., quali Enti strumentali regionali.

 

     Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le competenti strutture regionali, l'A.L.S.I.A. e l'A.P.T., provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 7. Pubblicazione.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 18 aprile 2023, n. 3.