§ 80.9.1183 - D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.
Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/11/2021
Numero:211


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Art. 2.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54
Art. 3.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 4.  Abrogazioni
Art. 5.  Invarianza finanziaria


§ 80.9.1183 - D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54.

(G.U. 11 dicembre 2021, n. 294)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 4-bis;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;

     Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante «Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri»;

     Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;

     Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

     Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

     Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-23» e, in particolare, l'articolo 1, comma 922, che ha rideterminato la dotazione organica della carriera diplomatica;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, recante «Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonchè altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019, n. 45, recante «Regolamento concernente la rimodulazione dell'organico della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio 2019»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e, in particolare, la tabella 8, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, recante «Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 luglio 2021;

     Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel titolo, dopo la parola «esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;

     b) nelle premesse, dopo il dodicesimo capoverso inserire i seguenti: «Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

     Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;»;

     c) all'articolo 1, comma 1:

     1) alla lettera d), il numero 3 è sostituito dal seguente: «3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;»;

     2) alla lettera d), dopo il numero 6) è inserito il seguente: «6-bis) Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;»;

     3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.»;

     d) all'articolo 1, comma 2, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «ventidue»;

     e) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, con il decreto di nomina adottato conformemente all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad un Vice direttore generale/direttore centrale è conferito il titolo di Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nel rispetto del numero complessivo di posti di funzione di Vice direttore generale/direttore centrale stabilito dal comma 2, ed è attribuito il trattamento economico riconosciuto al Vice direttore generale/direttore centrale.»;

     f) all'articolo 1, comma 5, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «cento»;

     g) all'articolo 5, comma 1, lettera a), le parole «l'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «l'Europa e la politica commerciale internazionale»;

     h) all'articolo 5, comma 4:

     1) all'alinea, le parole «l'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «l'Europa e la politica commerciale internazionale»;

     2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti alla politica commerciale internazionale;»;

     i) all'articolo 5, comma 5:

     1) la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «b) promuove la diffusione della scienza, della tecnologia e della creatività italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e tecnologico;

     b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative allo spazio e all'aerospazio;»;

     2) la lettera g) è abrogata;

     l) all'articolo 5, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attività, condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonchè nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione integrata del sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

     m) all'articolo 5, comma 7:

     1) alla lettera d), dopo la parola «consolari», sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluse le questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso»;

     2) alla lettera e), dopo la parola «Stato,», sono inserite le seguenti: «le politiche migratorie e»;

     n) all'articolo 5, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: «8-ter. La Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale attende ai seguenti compiti:

     a) cura la comunicazione istituzionale del Ministro e del Ministero e ne valorizza e divulga le attività e le iniziative presso l'opinione pubblica nazionale e internazionale, in collaborazione con gli uffici centrali del Ministero e le sedi estere;

     b) provvede alla raccolta, alla selezione, all'elaborazione e alla diffusione agli uffici centrali del Ministero, alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, delle notizie e delle informazioni nazionali e internazionali di maggiore rilevanza;

     c) fornisce alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con gli uffici centrali del Ministero interessati, materiale informativo e di supporto per le attività di promozione all'estero dell'identità e dei caratteri originali ed evolutivi dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le tendenze della percezione internazionale del Paese;

     d) cura i rapporti con la stampa italiana ed internazionale, che informa sulle attività del Ministro e del Ministero; segue le questioni relative all'accreditamento ed all'attività professionale in Italia dei giornalisti stranieri;

     e) coordina le relazioni degli uffici centrali del Ministero e delle sedi estere con il pubblico;

     f) elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali e di diplomazia pubblica, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonchè con il mondo accademico e con la società civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera;

     g) promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali e diplomazia pubblica;

     h) promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali;

     i) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione;

     l) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero;

     m) promuove, nel rispetto delle competenze della Direzione generale per la promozione del sistema Paese, la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura e del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana;

     n) cura le attività di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici.»;

     o) all'articolo 5, comma 9, la lettera n) è abrogata;

     p) all'articolo 6:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»;

     2) il comma 1 è abrogato;

     3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) appone, previa verifica di autenticità, la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale;»;

     q) all'articolo 7:

     1) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

     «b-bis) Capo di gabinetto;

     b-ter) Vice Segretario generale;»;

     2) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.»;

     3) al comma 3, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.»;

     r) all'articolo 9-bis:

     1) al comma 1, lettera b), la parola «trentasette» è sostituita dalla seguente: «quarantaquattro»;

     2) al comma 4, lettera a), dopo la parola «presso», sono inserite le seguenti: «la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale o»;

     3) al comma 4, lettera b), le parole «per il sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «per la diplomazia pubblica e culturale»;

     s) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11 Dotazioni organiche

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono rideterminate secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.»;

     t) è inserita, in allegato, la Tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

     2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al settimo comma, il terzo periodo è soppresso;

     b) al nono comma, il secondo periodo è soppresso.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'ottava premessa è sostituita dalle seguenti: «Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;»;

     b) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) "ufficio all'estero": rappresentanza diplomatica, ufficio consolare di I categoria, scuola statale all'estero, delegazione diplomatica speciale individuata ai sensi dell'articolo 35, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

     b) "titolare dell'ufficio all'estero": capo di un ufficio all'estero;

     c) "centro interservizi": centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;

     d) "coordinatore del settore amministrativo-contabile": persona individuata conformemente all'articolo 3, comma 2;"

     e) "CCVT: conto corrente valuta tesoro.";

     c) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).»;

     d) all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;

     e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare dell'ufficio all'estero, sulla base delle linee di indirizzo annuali, individua e coordina le attività dell'ufficio all'estero. Tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, egli presenta al Ministero il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

     2. La funzione di coordinatore del settore amministrativo-contabile è attribuita:

     a) nelle scuole statali all'estero, al direttore dei servizi generali e amministrativi;

     b) negli uffici all'estero diversi da quelli di cui alla lettera a), al commissario amministrativo, al commissario amministrativo aggiunto o al vice commissario amministrativo-contabile, individuato con provvedimento del titolare dell'ufficio, tenuto conto dei compiti per cui l'interessato è stato assegnato all'ufficio all'estero e del grado di complessità della gestione amministrativo-contabile e patrimoniale della sede.

     3. Nell'ambito delle linee di azione individuate dal titolare dell'ufficio all'estero nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza, il coordinatore del settore amministrativo-contabile:

     a) organizza e coordina le attività del settore;

     b) predispone ipotesi di programmazione per il reperimento e l'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio all'estero;

     c) è responsabile delle procedure attinenti alla gestione amministrativo-contabile;

     d) è responsabile dell'affidamento e della stipula di convenzioni e contratti;

     e) attua e promuove la centralizzazione dei contratti all'estero, conformemente alle disposizioni vigenti in materia;

     f) è responsabile dell'assunzione degli impegni di spesa, anche pluriennali.

     4. Nelle ambasciate dove è presente il posto di esperto amministrativo o di esperto amministrativo capo è istituito un centro interservizi, il cui dirigente:

     a) vigila sull'andamento del settore amministrativo-contabile della sede, di cui si avvale anche per le funzioni di coordinamento dell'attività amministrativo-contabile degli uffici all'estero situati nell'area di competenza;

     b) svolge le funzioni di cui al comma 3, lettere d) ed f), per l'ambasciata dove presta servizio;

     c) svolge le funzioni di cui al comma 3, lettera e), per gli uffici all'estero situati nell'area di competenza;

     d) sovrintende alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo per gli uffici all'estero situati nell'area di competenza.

     5. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile dell'ambasciata in cui è istituito un centro interservizi, il dirigente ad esso preposto svolge temporaneamente le funzioni di coordinatore del servizio amministrativo-contabile. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile di altro ufficio all'estero situato nel Paese dove è istituito un centro interservizi, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione, sentita la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, può temporaneamente attribuire al dirigente preposto al centro interservizi le funzioni di coordinatore del servizio amministrativo-contabile, previa adozione del provvedimento di cui al comma 7 e fatta salva la responsabilità di ciascun ufficio all'estero per la verifica della regolare esecuzione dei contratti.

     6. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile, le relative responsabilità sono attribuite al titolare dell'ufficio all'estero, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

     7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il titolare dell'ufficio all'estero può individuare il dipendente di ruolo responsabile, in via temporanea, dell'istruttoria e della redazione degli atti di competenza del coordinatore del settore amministrativo-contabile.

     8. L'agente contabile è individuato con provvedimento del titolare dell'ufficio tra i dipendenti assegnati al posto funzione di cancelliere contabile. In caso di assenza o impedimento del cancelliere contabile, l'agente contabile è individuato con provvedimento del titolare dell'ufficio all'estero tra i dipendenti di qualifica non dirigenziale assegnati a un posto funzione non inferiore a cancelliere, tenuto conto, ove possibile, dei compiti per i quali è stata disposta l'assegnazione all'ufficio. In mancanza di detta individuazione, le responsabilità dell'agente contabile incombono temporaneamente sul titolare dell'ufficio all'estero.

     9. Il consegnatario è individuato, con provvedimento del titolare dell'ufficio all'estero tra i dipendenti di ruolo, tenuto conto dei compiti per i quali è stata disposta l'assegnazione all'ufficio. In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del titolare dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume, con l'incarico, le responsabilità relative.

     10. Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti di ruolo cui attribuire, separatamente, le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

     11. Il personale addetto al settore amministrativo-contabile collabora in tutte le attività del settore stesso, conformemente alle indicazioni del titolare dell'ufficio all'estero, del dirigente preposto al centro interservizi amministrativi e del coordinatore del settore amministrativo-contabile.»;

     f) all'articolo 6, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Il bilancio di previsione è predisposto dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, nel rispetto degli obiettivi individuati dal titolare dell'ufficio all'estero e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile.

     7. Il bilancio di previsione, predisposto conformemente al comma 6, è firmato dal titolare dell'ufficio, dal dirigente preposto al centro interservizi e dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, ove presente.»;

     g) all'articolo 22:

     1) ai commi 1 e 2, le parole «commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «coordinatore del settore amministrativo-contabile»;

     2) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Il conto consuntivo è firmato dal titolare dell'ufficio all'estero nonchè, ove presenti, dal dirigente preposto al centro interservizi e dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, e, per quanto di competenza, dall'agente contabile.»;

     3) al comma 8, le parole «che non osservi i termini stabiliti dal presente regolamento per la presentazione del conto consuntivo può» sono sostituite dalle seguenti: «, il dirigente preposto al centro interservizi e il coordinatore del settore amministrativo-contabile che non osservino i termini stabiliti dal presente regolamento per la presentazione del conto consuntivo possono»;

     h) all'articolo 32, le parole «ufficio dipendente», dovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ufficio all'estero dipendente»;

     i) all'articolo 40 le parole «, incluso l'adeguamento in caso di variazione delle denominazioni e delle specifiche professionali di cui all'articolo 3, comma 8» sono soppresse.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il Ministero provvede al conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di secondo livello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è adeguata alle modifiche previste dal presente regolamento.

     3. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarità delle stesse in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino all'efficacia del decreto di cui al comma 2 e alla definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto.

     4. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, le strutture già esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.

 

     Art. 4. Abrogazioni

     Sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824;

     b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, n. 45.

 

     Art. 5. Invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2931

 

     Allegato 1

     Tabella 1

     Dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 11)

 

Carriera diplomatica, qualifiche dirigenziali e aree

Dotazione organica dal 1° ottobre 2021

Dotazione organica dal 1° ottobre 2022

Dotazione organica dal 1° ottobre 2023

Carriera diplomatica

 

 

 

Ambasciatore

24

24

24

Ministro plenipotenziario

185

185

185

Consigliere di ambasciata

244

244

244

Consigliere di legazione

261

261

261

Segretario di legazione

453

471

521

Totale carriera diplomatica

1.167

1.185

1.235

 

 

 

 

Dirigenti

 

 

 

Dirigente di I fascia

8

8

8

Dirigente di II fascia

44

44

44

Dirigente di II fascia dell'area della promozione culturale

8

8

8

Totale dirigenti

60

60

60

 

 

 

 

Aree

 

 

 

Area terza

1.473

1.473

1.473

Area seconda

1.811

1.811

1.811

Area prima

19

19

19

Totale aree

3.303

3.303

3.303

 

 

 

 

Totale complessivo

4.530

4.548

4.598