§ 12.6.180 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.
Attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:08/11/2021
Numero:193


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
Art. 5.  Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205
Art. 6.  Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Art. 7.  Disposizioni transitorie relative alla disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività computabili introdotta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
Art. 8.  Disposizioni transitorie relative al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 9.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 12.6.180 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.

(G.U. 30 novembre 2021, n. 285)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visti la direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE, per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, e il regolamento (UE) 2019/877, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014, per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 11;

     Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

     1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) All'articolo 1, comma 1:

     1) alla lettera b), le parole «della principali aree di affari e coloro che sono rispondono» sono sostituite dalle seguenti: «delle principali aree di affari e coloro che rispondono»;

     2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o più poteri di cui al Titolo IV, Capo V, oppure l'applicazione di una o più misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 806/2014;»;

     3) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014»

     4) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

     «h-bis) «banca affiliata»: una banca di credito cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione con essa stipulato;

     h-ter) «banca extracomunitaria»: una banca come definita all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo Unico Bancario;»;

     5) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     «i) «capitale primario di classe 1»: il capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

     6) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:

     «n-bis) «coefficiente di capitale totale»: il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

     n-ter) «coefficiente di leva finanziaria»: il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

     7) alla lettera s), le parole «comma 5,» sono soppresse;

     8) dopo la lettera t) è inserita la seguente:

     «t-bis) «disposizioni dell'MRU»: il regolamento (UE) n. 806/2014 e le relative misure di esecuzione;»;

     9) alla lettera v) dopo le parole «Sezione II, Sottosezione II,» sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014»;

     10) dopo la lettera v) sono inserite le seguenti:

     «v-bis) «ente a rilevanza sistemica a livello globale» o «G-SII»: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     v-ter) «ente designato per la risoluzione»: una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione di gruppo prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata per la quale il piano di risoluzione individuale prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione;

     v-quater) «ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non è G-SII e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di euro;»;

     11) dopo la lettera dd) sono inserite le seguenti:

     «dd-bis) «gruppo bancario cooperativo»: il gruppo bancario cooperativo previsto dall'articolo 37-bis del Testo Unico Bancario;

     dd-ter) «gruppo soggetto a risoluzione»:

     1) un ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate che non siano:

     i) a loro volta enti designati per la risoluzione;

     ii) controllate da altri enti designati per la risoluzione;

     iii) soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, in conformità al piano di risoluzione, non sono inclusi nel gruppo soggetto a risoluzione, nonchè le società da essi controllate;

     2) le società appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, quando almeno una delle banche affiliate o la società capogruppo è un ente designato per la risoluzione;

     dd-quater) «impresa di investimento di paesi terzi diversa da una banca»: l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione legale nell'Unione europea, diversa da una banca, che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:

     1) negoziazione per conto proprio;

     2) assunzione a fermo e, in aggiunta o in alternativa, collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

     3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;»;

     12) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:

     «mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 del presente decreto e dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, nonchè dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II, e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;»;

     13) dopo la lettera mm) è inserita la seguente:

     «mm-bis) «MRU»: il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;»;

     14) alla lettera qq), le parole «nel patrimonio di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «nei fondi propri»;

     15) dopo la lettera qq) è inserita la seguente:

     «qq-bis) «passività computabili»: le passività ammissibili che soddisfano le condizioni dell'articolo 16-quater ovvero dell'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), le passività indicate dall'articolo 2, comma 1, punto 49-bis, del regolamento (UE) n. 806/2014, nonchè gli strumenti di capitale di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

     16) dopo la lettera tt) sono inserite le seguenti:

     «tt-bis) «requisito combinato di riserva di capitale»: il requisito combinato di riserva di capitale come definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento;

     tt-ter) «requisito di capitale di primo pilastro»: il requisito di cui all'articolo 92, comma 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     tt-quater) «requisito di capitale vincolante di secondo pilastro»: il requisito stabilito in base alla normativa di recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE;

     tt-quinquies) «riserva di capitale anticiclica»: il requisito di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento;»;

     17) alla lettera uu) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero indicate nel programma di risoluzione adottato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

     18) la lettera aaa) è sostituita dalla seguente:

     «aaa) «SIM»: una società di intermediazione mobiliare o un'impresa di investimento dell'Unione europea che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:

     1) negoziazione per conto proprio;

     2) assunzione a fermo e in aggiunta o in alternativa collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

     3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;»;

     19) alla lettera ggg) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Ai fini dell'applicazione ai gruppi bancari cooperativi degli articoli 8, 13, 15, 16 e 70, del Titolo III, Capo II-bis, nonchè del Titolo IV, Capo II, si considerano società controllate altresì, ove appropriato, le banche affiliate, la società capogruppo e le rispettive società controllate, tenuto conto delle modalità con cui il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è applicato a questi gruppi ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 3»;

     20) dopo la lettera ggg) è inserita la seguente:

     «ggg-bis) «società controllate rilevanti»: le società di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

     21) alla lettera lll), dopo le parole «Sottosezione III,», sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

     22) dopo la lettera lll) è inserita la seguente:

     «lll-bis) «soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non è G-SII, che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di euro e che è considerato idoneo a porre rischi sistemici in caso di dissesto o di rischio di dissesto dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia;»;

     23) dopo la lettera ppp) è inserita la seguente:

     «ppp-bis) «strumenti di capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

     24) dopo la lettera qqq) è inserita la seguente:

     «qqq-bis) «strumenti subordinati computabili»: gli strumenti che soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento;»;

 

     b) al Titolo I, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis. (Disciplina applicabile ad altri intermediari). - 1. Alle SIM, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi diverse da una banca e alle società appartenenti a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico della Finanza, si applica, per le materie regolate dal presente decreto, quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme ivi richiamate, quando questi soggetti non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.»;

 

     c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 3, le parole «passività soggette a bail-in ai sensi dell'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «fondi propri e passività computabili»;

     2) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole «La Banca d'Italia esercita i poteri di risoluzione in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea» sono inserite le seguenti: «ed è l'autorità di risoluzione nazionale ai fini delle disposizioni del MRU» e dopo le parole «il SEVIF» sono inserite le seguenti: «e il MRU»;

 

     d) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni del MRU in materia di comunicazione delle informazioni al Comitato di Risoluzione Unico o alla Banca Centrale Europea.»;

 

     e) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole «il SEVIF» sono inserite le seguenti: «e il MRU»;

 

     f) al Titolo II, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

     «Art. 6 bis. (Partecipazione al MRU e poteri della Banca d'Italia).- 1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU il presente decreto legislativo si applica, in quanto compatibile con tali disposizioni, quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente decreto si applica, inoltre, per gli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del MRU e in quanto compatibile con queste ultime.

     2. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano l'esercizio di compiti di risoluzione e, per alcuni di essi, prevedono differenti modalità di cooperazione tra il Comitato di Risoluzione Unico e le autorità nazionali per i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione.

     3. Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia, in particolare:

     a) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti del Comitato di Risoluzione Unico, quando richiesto dalle disposizioni del MRU;

     b) fornisce al Comitato di Risoluzione Unico e alla Banca Centrale Europea le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi delle disposizioni del MRU, fermo restando il potere del Comitato di Risoluzione Unico e della Banca Centrale Europea di ottenere le informazioni e di condurre ispezioni;

     c) assiste il Comitato di Risoluzione Unico nella preparazione degli atti relativi ai compiti di risoluzione a esso attribuiti dalle disposizioni del MRU;

     d) dà esecuzione ai programmi di risoluzione adottati dal Comitato di Risoluzione Unico ad essa indirizzati e attua ogni altra decisione del Comitato ad essa destinata;

     e) informa il Comitato di Risoluzione Unico dell'attività svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MRU;

     f) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva al Comitato di Risoluzione Unico, previsti dal presente decreto legislativo nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, anche su richiesta o dietro istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico, informando quest'ultimo dell'attività svolta in esito alla richiesta;

     g) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti al Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU.

     4. Nelle materie inerenti l'esercizio dei compiti attributi al Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VII sono applicate secondo quanto ivi previsto.

     5. Nell'esercizio delle rispettive competenze, la Banca d'Italia e il MRU operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.

     6. La Banca d'Italia esercita i poteri, anche sanzionatori, ad essa attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto da parte dei soggetti indicati dall'articolo 2 degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili ovvero in caso di inosservanza degli stessi.»;

 

     g) all'articolo 7:

     1) al comma 1, le parole «la Banca Centrale Europea se questa è» sono soppresse;

     2) al comma 2, le parole «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 102.»;

     3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Il piano è riesaminato ai sensi del comma 4 dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione o l'esercizio del potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.

     4-ter. Nei casi di riesame del piano di cui al comma 4-bis, la Banca d'Italia, nel fissare i termini per la costituzione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili tiene conto del termine per conformarsi agli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.»;

 

     h) all'articolo 8:

     1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e che identifica uno o più enti designati per la risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione»;

     2) al comma 2, le parole «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 103.»;

     3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Nei casi di cui al comma 5, se il gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, la pianificazione delle azioni di risoluzione applicabili a ciascun gruppo soggetto a risoluzione avviene con le modalità previste dall'articolo 70.»;

 

     i) all'articolo 9:

     1) al comma 1, le parole «della Banca Centrale Europea se questa è l'autorità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorità»;

     2) al comma 4, le parole «dalla Banca Centrale Europea, se questa è l'autorità» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità»;

 

     l) all'articolo 12:

     1) al comma 1, le parole «la Banca Centrale Europea quando questa è», sono soppresse;

     2) al comma 3, le parole «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 104»;

 

     m) all'articolo 13:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure quando il gruppo può essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure di risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione nei confronti degli enti designati per la risoluzione ad esso appartenenti, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti o le succursali del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.»;

     2) al comma 3, le parole «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 104»;

     3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, la valutazione della risolvibilità è effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità al presente articolo. Questa valutazione non fa venir meno la valutazione della risolvibilità dell'intero gruppo ed è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 8.»;

 

     n) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

     «Art. 13 bis. (Potere di vietare talune distribuzioni). - 1. Se uno dei soggetti di cui all'articolo 2 rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta alla somma dei requisiti di capitale di primo pilastro di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, ma non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies espresso in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), la Banca d'Italia ha il potere di vietare al soggetto di effettuare distribuzioni mediante una delle seguenti azioni:

     a) effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1;

     b) assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali o pagare remunerazioni variabili se l'obbligazione di pagamento è stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale non era rispettato;

     c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

     2. Il divieto disposto ai sensi del comma 1 ha ad oggetto le distribuzioni per la parte eccedente l'ammontare massimo distribuibile calcolato secondo quanto previsto dal comma 7; esso viene adottato secondo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.

     3. Se uno dei soggetti di cui all'articolo 2 versa nella situazione di cui al comma 1, ne informa immediatamente la Banca d'Italia. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, decide senza indugio se vietare le distribuzioni di cui al comma 1, valutando le seguenti circostanze:

     a) i motivi, la durata e l'entità del mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale da parte del soggetto e il suo impatto sulla risolvibilità dello stesso;

     b) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto e la probabilità che, nel prossimo futuro, esso versi in una situazione di dissesto o di rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a);

     c) la capacità del soggetto di ripristinare il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 entro un periodo di tempo ragionevole;

     d) in caso di incapacità del soggetto di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di computabilità o di durata di cui agli articoli 72-ter e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o all'articolo 16-quater o all'articolo 16-octies, comma 6, il carattere idiosincratico o sistemico di questa incapacità;

     e) l'adeguatezza e la proporzionalità del divieto di cui al comma 1 rispetto alla situazione in cui versa il soggetto, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sulle sue condizioni di finanziamento sia sulla sua risolvibilità.

     4. La valutazione di cui al comma 3 è effettuata dalla Banca d'Italia almeno ogni mese fino a quando perdura il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale di cui al comma 1 e comunque non oltre nove mesi dall'informativa di cui al comma 3.

     5. Se, decorsi nove mesi dalla informativa di cui al comma 3, la situazione di cui al comma 1 permane, la Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, adotta il divieto di cui al comma 1, salvo quando valuta che ricorrono almeno due delle seguenti condizioni:

     a) il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma 1 è dovuto a una grave perturbazione del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta tensioni generalizzate in vari segmenti dei mercati finanziari stessi;

     b) la perturbazione di cui alla lettera a) comporta una maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti computabili nei fondi propri e delle passività computabili del soggetto di cui all'articolo 2 o maggiori costi per esso e determina una chiusura, anche solo parziale, dei mercati che impedisce al soggetto di emettere questi strumenti e passività;

     c) la chiusura dei mercati di cui alla lettera b) riguarda non solo il soggetto di cui all'articolo 2, ma anche altri intermediari finanziari;

     d) la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce al soggetto di emettere strumenti computabili nei fondi propri e passività computabili in misura sufficiente a porre rimedio al mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma 1;

     e) il divieto di effettuare distribuzioni di cui al comma 1 determinerebbe ricadute negative su parte del sistema bancario, compromettendo potenzialmente la stabilità finanziaria.

     6. Quando la Banca d'Italia non adotta il divieto ai sensi del comma 5, essa ne informa l'autorità competente. La valutazione di cui al comma 5 è effettuata dalla Banca d'Italia con cadenza almeno mensile fino a quando perdura la situazione di cui al comma 5.

     7. L'ammontare massimo distribuibile è calcolato moltiplicando la somma determinata ai sensi del comma 8 per il fattore determinato ai sensi del comma 9. All'importo così calcolato sono sottratti gli importi delle distribuzioni di cui al comma 1, lettera a), b) o c).

     8. La somma di cui al comma 7 è pari alla somma degli utili di periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto degli oneri fiscali e di qualsiasi distribuzione di cui al comma 1, lettera a), b) o c), ove già non considerate nel calcolo degli utili di periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio («risorse distribuibili»).

     9. Il fattore di cui al paragrafo 7 è determinato come segue:

     a) quando il capitale primario di classe 1 non utilizzato per rispettare il requisito di cui all'articolo 92-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, e il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies espresso in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), («capitale primario di classe 1 disponibile»), rientra nel primo quartile (ossia il più basso) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

     b) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

     c) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;

     d) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel quarto quartile (ossia il più elevato) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

     10. I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

 

 

     dove «Qn» = numero del rispettivo quartile.».

 

     o) all'articolo 14:

     1) al comma 1, le parole «alla Banca Centrale Europea se questa è l'autorità» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti.»;

     3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Quando l'impedimento alla risolvibilità dipende da una delle seguenti situazioni, la banca propone, entro due settimane dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, misure per ripristinare il rispetto dei requisiti indicati nel presente comma e la tempistica per la loro attuazione, tenuto conto delle cause dell'impedimento:

     a) la banca rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta ai requisiti di capitale di primo pilastro e al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, ma non in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività computabili calcolato conformemente all'articolo 16- bis, lettera a);

     b) la banca non rispetta i requisiti previsti dagli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o il requisito minimo di fondi propri e passività computabili previsto dagli articoli 16-quinquies o 16-sexies.

     2-ter. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, approva le misure proposte ai sensi dei commi 2 e 2-bis, se esse sono adeguate a superare l'impedimento, e ne dà comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilità finanziaria e dell'effetto delle misure alternative sull'attività della banca, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire al sistema economico, nonchè sul mercato dei servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse.»;

 

     p) all'articolo 15:

     1) al comma 1, le parole «alla Banca Centrale Europea se questa è l'autorità» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La Banca d'Italia, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonchè alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione con riferimento al gruppo nonchè, se questo include più di un gruppo soggetto a risoluzione, a questi ultimi e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità, avendone valutato l'impatto sulle componenti del gruppo.»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo può presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili ad una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, in relazione a una componente del gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. La Banca d'Italia comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo.»;

     4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. La decisione è motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione è trasmessa alla capogruppo. Se gli impedimenti alla risolvibilità sono imputabili a una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, la decisione è adottata entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo di cui al comma 3.»;

 

     q) all'articolo 16:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia può ordinare ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2 di:

     a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;

     b) limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;

     c) fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche su base periodica;

     d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;

     e) limitare, sospendere o cessare determinate attività, linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi.»;

     2) al comma 2:

     2.1 all'alinea, le parole «comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter»;

     2.2 alla lettera a), le parole «della banca o società del gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei soggetti di cui all'articolo 2»;

     2.3 dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     «b-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2 di presentare un piano per ripristinare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili oltre che, se del caso, del requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta al requisito di fondi propri e passività computabili;»;

     2.4 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) ordinare a un soggetto di cui all'articolo 2 di emettere passività computabili o adottare altre misure per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passività computabili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia;»;

     2.5 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2, di modificare il profilo di durata degli strumenti di fondi propri, d'intesa con l'autorità competente, e delle passività computabili per assicurare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili.»;

     3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. La Banca d'Italia esercita i poteri del presente articolo per dare attuazione alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio.»

 

     r) al titolo III, dopo il capo II, è inserito il seguente:

     «Capo II-bis Requisito minimo di fondi propri e passività computabili

 

     Art. 16 bis. (Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili secondo quanto previsto dal presente Capo.

     2. Il requisito di cui al comma 1 è espresso nelle seguenti percentuali:

     a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     b) della misura dell'esposizione complessiva calcolata in conformità degli articoli 429 e 429-bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

 

     Art. 16 ter. (Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività computabili). - 1. La Banca d'Italia esonera dall'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili i soggetti di cui all'articolo 2 quando si tratta di intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

     a) in base al piano di risoluzione questi intermediari sono destinati alla liquidazione coatta amministrativa nella quale è prevista la cessione di beni e rapporti giuridici conformemente al Titolo, IV, Capo IV, Sezione, II;

     b) la procedura di cui alla lettera a) prevede che i creditori di questi istituti, inclusi i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione indicati all'articolo 21.

     2. Gli intermediari esonerati ai sensi del comma 1, non sono inclusi nel perimetro del consolidamento di cui all'articolo 16-septies, comma 1.

 

     Art. 16 quater. (Passività computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili). - 1. Sono computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili le passività che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 72-bis, 72-ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d), e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013. In deroga al periodo precedente, quando il presente decreto fa riferimento al requisito minimo di fondi propri e passività computabili per i soggetti designati per la risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o per le filiazioni significative di G-SII non europee che non sono soggetti designati per la risoluzione di cui, rispettivamente, agli articoli 92- bis e 92- ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di questi articoli sono computabili le passività indicate all'articolo 72-duodecies del suddetto regolamento in conformità della Parte II, Titolo I, Capo 5-bis dello stesso.

     2. Le passività derivanti da titoli di debito che incorporano una componente derivata, incluse le obbligazioni strutturate, sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili se soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del comma 1, fatta eccezione per l'articolo 72-bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

     a) il valore nominale della passività derivante dal titolo di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato dalla componente derivata incorporata nel titolo, e l'importo totale della passività, ivi compresa la componente derivata in essa incorporata, può essere determinato giornalmente su un mercato liquido attivo per la vendita e per l'acquisto di strumenti equivalenti senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013;

     b) il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore della passività in caso di insolvenza o di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente e non è superiore all'importo inizialmente versato dal titolare.

     3. I titoli di debito di cui al comma 2, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la loro valutazione non è soggetta all'articolo 54, comma 2. Le passività da essi derivanti sono computate nel requisito di passività soggette a bail-in soltanto per la parte che corrisponde al valore nominale di cui al comma 2, lettera a), o all'importo fisso o crescente di cui al comma 2, lettera b).

     4. Sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili di un ente designato per la risoluzione le passività emesse da una sua società controllata con sede legale nell'Unione europea e facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se il titolare di queste passività è un azionista della società controllata non appartenente al medesimo gruppo e ricorrono le seguenti condizioni:

     a) le passività sono emesse conformemente all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a);

     b) l'esercizio del potere di riduzione o conversione di queste passività in conformità al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incide sul controllo della società emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;

     c) le passività non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili previsto dall'articolo 16-octies, comma 1, la somma delle passività emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione, e da esso acquistate, direttamente o indirettamente mediante componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b).

     5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16-quinquies, comma 8, e all'articolo 16-sexies, comma 1, lettera a), gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a un ente di maggiori dimensioni rispettano una componente del requisito di cui all'articolo 16-septies pari all'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili o passività di cui al comma 4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72-ter, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Banca d'Italia può disporre che questi enti rispettino con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 un livello inferiore all'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, ma superiore all'importo risultante dalla formula (1-(X1/X2)) x 8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dove:

     X1 = 3,5 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     X2 = somma del 18 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'importo del requisito combinato di riserva di capitale.

     6. Per gli enti di maggiori dimensioni, se l'applicazione del comma 5 porta la componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 a un livello superiore al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, la Banca d'Italia dispone che questa componente del requisito sia limitata al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, purchè nel piano di risoluzione non sia prevista la possibilità di utilizzare il fondo di risoluzione o il requisito minimo di fondi propri e passività computabili consenta all'ente designato per la risoluzione di applicare il bail-in nell'ammontare indicato all'articolo 49, commi 6 o 8. La Banca d'Italia tiene conto del rischio che la mancata limitazione della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 ai sensi del presente comma abbia un impatto sproporzionato sul modello di business dell'ente interessato. Il presente comma non si applica ai soggetti assimilati agli enti di maggiori dimensioni.

     7. Per gli enti designati per la risoluzione che non sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi, la Banca d'Italia può disporre che una componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, pari al maggiore importo tra l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, e l'ammontare determinato secondo la formula di cui al comma 11, sia rispettata utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passività di cui al comma 4, se ricorrono le seguenti condizioni:

     a) le passività non subordinate computabili nel requisito hanno nella gerarchia applicabile in sede concorsuale lo stesso grado di passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 2;

     b) sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione dei poteri di riduzione e conversione a passività non subordinate non escluse o non ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, i titolari di crediti derivanti da tali passività subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;

     c) l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera quanto necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.

     8. La Banca d'Italia effettua la valutazione di cui al comma 7, lettera b), se l'importo delle passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, supera il 10 per cento delle passività con lo stesso rango nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale.

     9. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12, le passività risultanti da uno strumento derivato sono incluse nelle passività totali, purchè siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

     10. I fondi propri di un ente designato per la risoluzione che sono utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale possono essere utilizzati anche per rispettare la componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12.

     11. In deroga ai commi 5 e 6, la Banca d'Italia può disporre che fino al 30 per cento (arrotondato per eccesso) del numero totale degli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi per i quali determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili rispettino questo requisito mediante fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passività di cui al comma 4, se ricorre una delle condizioni di cui al comma 12. In questo caso, l'ammontare dei fondi propri, degli strumenti e delle passività complessivamente emessi dall'ente per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 16-quinquies, comma 8, e all'articolo 16-septies non supera il più elevato fra i due seguenti importi:

     a) l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente;

     b) l'importo risultante dall'applicazione della formula Ax2+Bx2+C, dove A, B e C rappresentano i seguenti importi:

     A= l'importo del coefficiente di capitale totale;

     B= l'importo del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro;

     C= l'importo del requisito combinato di riserva di capitale.

     12. Ai fini del comma 11 la Banca d'Italia considera le seguenti condizioni:

     a) nell'ultima valutazione della risolvibilità sono stati individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilità ed inoltre, alternativamente, non sono state adottate le misure correttive ai sensi dell'articolo 16 secondo la tempistica stabilita dalla Banca d'Italia, oppure gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere rimossi utilizzando le misure di cui all'articolo 16 e l'esercizio del potere di cui al comma 11 compenserebbe almeno parzialmente l'impatto negativo di tali impedimenti;

     b) la Banca d'Italia ritiene che sussistano limiti alla fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta per l'ente designato per la risoluzione, tenuto conto delle sue dimensioni e interconnessioni, della sua natura, dell'ambito della sua operatività, del rischio e della complessità delle sue attività, della sua forma giuridica e della sua struttura azionaria;

     c) in base al suo requisito di capitale vincolante di secondo pilastro l'ente designato per la risoluzione è fra il 20 per cento (arrotondato per eccesso) degli enti più rischiosi per i quali la Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili.

     13. La Banca d'Italia adotta le decisioni di cui ai commi 7, 8, 11 e 12, sentita l'autorità competente. Nell'adottare queste decisioni, la Banca d'Italia prende altresì in considerazione:

     a) il mercato dei fondi propri e degli strumenti subordinati computabili emessi dall'ente designato per la risoluzione, il prezzo di tali strumenti e il tempo richiesto per eseguire le operazioni necessarie per ottemperare alle decisioni;

     b) l'importo delle passività computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che alla data della decisione hanno una durata residua inferiore a un anno;

     c) la disponibilità e l'importo di passività computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di cui all'articolo 72-ter, comma 2, lettera d);

     d) se un importo significativo delle passività computabili e dei fondi propri dell'ente designato per la risoluzione ha, nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o in altra analoga procedura concorsuale, lo stesso grado o un grado inferiore rispetto a passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in in conformità dell'articolo 49, commi 1 e 2. Se l'importo delle passività escluse o ragionevolmente suscettibile di essere escluse non supera il 5 per cento dell'importo dei fondi propri e delle passività computabili, esso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la significatività delle passività escluse è valutata dalla Banca d'Italia;

     e) il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione, nonchè la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia;

     f) l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'ente designato per la risoluzione.

 

     Art. 16 quinquies. (Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). - 1. Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato dalla Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, tenuto conto:

     a) della necessità di assicurare che l'applicazione degli strumenti di risoluzione nei confronti dell'ente designato per la risoluzione sia idonea a conseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 21 per il gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme;

     b) della necessità di assicurare che l'ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione abbiano fondi propri e passività computabili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione del bail-in o dei poteri di riduzione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attività per le quali sono autorizzati ai sensi della normativa vigente, anche quando il piano di risoluzione prevede la possibilità che talune classi di passività computabili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o possano essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale;

     c) delle dimensioni, del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione;

     d) della misura in cui il dissesto dell'ente designato per la risoluzione avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, anche a causa delle interconnessioni con altri operatori o con il sistema finanziario nel suo complesso.

     2. Se il piano di risoluzione prevede l'adozione di un'azione di risoluzione o che sia esercitato il potere di ridurre o convertire strumenti di capitale e passività computabili a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è pari a un importo sufficiente a garantire che:

     a) siano integralmente assorbite le perdite previste a carico dell'ente sottoposto a risoluzione («assorbimento delle perdite»);

     b) l'ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione siano ricapitalizzati a un livello tale da consentire loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attività per le quali sono autorizzati e a svolgere queste attività ai sensi della normativa vigente in un orizzonte temporale non superiore a un anno («ricapitalizzazione»).

     3. Se il piano di risoluzione prevede che l'ente debba essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile, la Banca d'Italia può disporre che il requisito minimo di fondi propri e passività computabili non ecceda quanto necessario per l'assorbimento delle perdite ai sensi del comma 2, lettera a), o può disporne l'incremento, tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e del rischio di contagio al sistema finanziario.

     4. Per gli enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito di passività soggette a bail-in è composto come segue:

     a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

     1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione;

     2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta;

     b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera b), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

     1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione;

     2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

     5. Nel determinare il requisito individuale in percentuale dell'esposizione complessiva ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia tiene conto di quanto previsto dall'articolo 49, commi 6 e 8.

     6. Nel determinare gli importi di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), e lettera b), punto 2), la Banca d'Italia:

     a) utilizza i dati più recenti comunicati dall'ente relativi all'ammontare complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati per tenere conto delle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione;

     b) sentita l'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro per determinare il requisito che sarebbe applicabile all'ente designato per la risoluzione nel caso di attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

     7. La Banca d'Italia può aumentare l'importo di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), in misura idonea a ristabilire nel mercato, in seguito alla risoluzione, una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente per un orizzonte temporale non superiore a un anno. In questo caso, l'aumento è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applicherebbe dopo la risoluzione diminuito dell'importo della riserva di capitale anticiclica. Sentita l'autorità competente, detto aumento è adeguato al ribasso o al rialzo nella misura necessaria per:

     a) ristabilire nel mercato la fiducia nei confronti dell'ente designato per la risoluzione;

     b) assicurare la continuità delle funzioni essenziali;

     c) assicurare che, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione, l'ente designato per la risoluzione sia in grado di finanziarsi senza ricorrere al sostegno finanziario pubblico straordinario, ferma restando la possibilità che il fondo di risoluzione contribuisca ai sensi dell'articolo 49, commi 6 e 8.

     8. Per gli enti di maggiori dimensioni, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è pari almeno al:

     a) 13,5 per cento, se calcolato in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a);

     b) 5 per cento, se calcolato in termini di esposizione complessiva ai sensi dell'articolo 16-bis, paragrafo 2, lettera b).

     9. Gli enti di maggiori dimensioni rispettano il requisito di cui al comma 8 con fondi propri, strumenti subordinati computabili o passività di cui all'articolo 16-quater, comma 4.

     10. Sentita l'autorità competente, la Banca d'Italia può applicare quanto previsto dai commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni, avuto riguardo al ricorso ai depositi e all'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, alla sua capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività computabili, alla misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili. La mancata applicazione dei commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 7.

     11. Per i soggetti che non sono enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili è composto come segue:

     a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

     1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro a livello individuale;

     2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base individuale dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;

     b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall'articolo 16 -bis, comma 2, lettera b), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

     1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base individuale;

     2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base individuale, dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 o dopo la risoluzione del gruppo.

     12. Per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del comma 11 si applicano i commi 5, 6 e 7. Quando un soggetto di cui all'articolo 2, che non è esso stesso un ente designato per la risoluzione ed è controllato da un ente designato per la risoluzione, ha acquistato o sottoscritto passività emesse da quest'ultimo che nella gerarchia applicabile in sede concorsuale hanno rango pari o inferiore a quelle degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia verifica se il requisito di cui al comma 11 è sufficiente per attuare la strategia di risoluzione prescelta.

     13. Se la Banca d'Italia prevede che talune classi di passività computabili potrebbero essere escluse in tutto o in parte dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o potrebbero essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività computabili sufficienti a coprire l'importo delle passività suscettibili a essere escluse dal bail-in e assicurare che le condizioni di cui al comma 2 siano soddisfatte.

     14. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito minimo di fondi propri e passività computabili sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro.

     15. Ai fini del presente articolo, i riferimenti ai requisiti prudenziali ivi contenuti sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte della Banca d'Italia o della Banca centrale europea quando questa è l'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla Parte Dieci, Titolo I, Capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate nell'esercizio delle opzioni concesse dallo stesso regolamento.

 

     Art. 16 sexies. (Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei).- 1. Per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o sono incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto qualificato come G-SII, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, consiste nella somma:

     a) dei requisiti di cui agli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;

     b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3.

     2. Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le società controllate rilevanti incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII consiste nella somma:

     a) dei requisiti di cui agli articoli 92-ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;

     b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 16-octies e quelle stabilite dai collegi di risoluzione europei.

     3. La Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo ai sensi dei commi 1 e 2 quando il requisito di cui al comma 1, lettera a), o al comma 2, lettera a), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 16-quinquies, e in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16-quinquies.

     4. Ai fini dell'articolo 16-decies, se più enti designati per la risoluzione sono incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII, la Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:

     a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede in Italia;

     b) se non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione Europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.

     5. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito aggiuntivo di cui al comma 3 sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro applicabile al gruppo soggetto a risoluzione o alla società controllata rilevante inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII.

 

     Art. 16 septies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione). - 1. La Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili applicabile a un ente designato per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies, in applicazione degli articoli 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies e tenendo conto dell'eventualità che le società controllate aventi sede in Stati terzi siano assoggettate a separate procedure di risoluzione secondo quanto previsto dal piano di risoluzione.

     2. Per i gruppi bancari cooperativi la Banca d'Italia individua, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, le componenti del gruppo tenute a rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 4 e 8, e dell'articolo, 16-sexies, comma 1, in modo da garantire che il gruppo nel suo insieme rispetti le prescrizioni del presente articolo; essa stabilisce inoltre le modalità con le quali queste componenti vi provvedono.

 

     Art. 16 octies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione). - 1. Le banche controllate da un ente designato per la risoluzione, che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base individuale. Il presente comma si applica anche quando l'ente designato per la risoluzione ha sede legale in uno Stato terzo, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

     2. La Banca d'Italia può, sentita l'autorità competente, disporre l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del presente articolo a un soggetto di cui all'articolo 2, lettere, b), c) e d), se questo è una società controllata da un ente designato per la risoluzione, ma non è esso stesso un ente designato per la risoluzione.

     3. In deroga al comma 1, le capogruppo che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, ma sono società controllate da soggetti con sede legale in uno Stato terzo rispettano i requisiti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies su base consolidata. Il presente comma non si applica quando la capogruppo è soggetta a vigilanza su base consolidata in un altro Stato membro dell'Unione europea.

     4. Nei gruppi bancari cooperativi, le banche affiliate e la capogruppo, quando non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano su base individuale il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all'articolo 16-quinquies, comma 11. Il presente comma si applica altresì alle componenti dei gruppi bancari cooperativi individuati come enti designati per la risoluzione quando non sono soggetti a un requisito su base consolidata stabilito ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2.

     5. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies e, ove applicabile dall'articolo 70, in conformità all'articolo 16-quinquies.

     6. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è soddisfatto utilizzando:

     a) passività non computabili nei fondi propri:

     1) acquistate o sottoscritte dall'ente designato per la risoluzione, direttamente o indirettamente mediante altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ovvero acquistate o sottoscritte da un azionista che non appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;

     2) che rispettano i criteri di computabilità di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72-ter, paragrafi da 3, 4 e 5, del medesimo regolamento;

     3) che, nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile, hanno un grado inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto 1) e che non sono computabili nei fondi propri;

     4) che possono essere assoggettate a riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 in modo coerente con la strategia prescelta per il gruppo soggetto a risoluzione, senza incidere, in particolare, sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;

     5) il cui acquisto o sottoscrizione non è finanziato, direttamente o indirettamente, dall'emittente;

     6) per le quali la legge o il contratto non prevedono, nemmeno implicitamente, il richiamo, il rimborso, il riacquisto o il pagamento anticipato, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente, per le quali nessuna indicazione in tal senso è comunque fornita da quest'ultimo;

     7) per le quali la legge o il contratto non attribuiscono al possessore il diritto di richiedere anticipatamente il pagamento degli interessi o del capitale, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente;

     8) per le quali l'importo degli interessi o dei dividendi non dipende dal merito di credito dell'emittente o della sua capogruppo;

     b) i seguenti elementi o strumenti di fondi propri:

     1) capitale primario di classe 1;

     2) altri elementi o strumenti di fondi propri acquistati o sottoscritti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione o da altri soggetti, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione.

     7. La Banca d'Italia può non applicare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui presente articolo nei confronti di una società controllata da un ente designato per la risoluzione quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) l'ente designato per la risoluzione e la società da esso controllata hanno sede legale in Italia e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

     b) l'ente designato per la risoluzione soddisfa il requisito su base consolidata ai sensi dell'articolo 16-septies;

     c) non vi sono nè sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'ente designato per la risoluzione alla società da esso controllata in caso di applicazione a quest'ultima di un provvedimento di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare quando nei confronti del primo è adottata un'azione di risoluzione;

     d) l'autorità competente, ritiene che l'ente designato per la risoluzione assicuri il rispetto della sana e prudente gestione della società da esso controllata e che l'ente dichiari, con l'approvazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla società controllata ovvero che i rischi di questa non sono significativi;

     e) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente designato per la risoluzione comprendano anche la società da esso controllata;

     f) l'ente designato per la risoluzione detenga una quota superiore al 50 per cento dei diritti di voto nella società controllata o abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della stessa.

     8. La Banca d'Italia può altresì non applicare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui presente articolo nei confronti di una società controllata da un soggetto che non è un ente designato per la risoluzione quando si verifichino in capo a quest'ultimo le condizioni previste dal comma 7 per l'ente designato per la risoluzione.

     9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), la Banca d'Italia può consentire che il requisito minimo di fondi propri e passività computabili sia rispettato, in tutto o in parte, mediante un impegno di pagamento, fornito dall'ente designato per la risoluzione, che rispetti tutte le seguenti condizioni:

     a) l'importo dell'impegno è pari almeno all'importo del requisito che sostituisce;

     b) l'impegno può essere fatto valere dalla società controllata quando essa non è in grado di adempiere ai propri obblighi alla scadenza o quando nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di riduzione o conversione adottato ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;

     c) l'impegno è assistito per almeno il 50 per cento del suo importo da una garanzia finanziaria ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, o altra normativa nazionale di recepimento della direttiva 2002/47/CE;

     d) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria soddisfano i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 e il loro ammontare, al netto di margini adeguatamente prudenti, è almeno pari all'importo di cui alla lettera c);

     e) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria non sono soggette a gravami e, in particolare, non sono utilizzate in altri contratti di garanzia;

     f) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria hanno una durata effettiva almeno pari alla durata prevista dall'articolo 72-quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     g) non vi sono impedimenti giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria dall'ente designato per la risoluzione alla società da esso controllata, anche quando nei confronti del primo è adottata un'azione di risoluzione. A tal fine, su richiesta della Banca d'Italia, l'ente designato per la risoluzione dimostra l'inesistenza di questi impedimenti, anche mediante un parere legale indipendente.

     10. Quando ciò è concordato tra le autorità partecipanti al collegio europeo di risoluzione di cui all'articolo 70, comma 1-quater, nel contesto di una strategia di risoluzione di gruppo, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione e sono controllati da un ente designato per la risoluzione avente sede legale in uno Stato terzo rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili disciplinato dal presente articolo su base individuale o consolidata mediante passività o strumenti di cui al comma 6 emessi nei confronti della società controllante avente sede legale in uno Stato terzo, di società da essa controllate aventi sede legale nel medesimo Stato o di altri soggetti che rispettano le condizioni previste dal comma 6, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 2).

 

     Art. 16 novies. (Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi). - 1. La Banca d'Italia può non applicare, in tutto o in parte, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all'articolo 16-octies nei confronti di una banca affiliata a un gruppo bancario cooperativo e della sua capogruppo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

     a) la banca affiliata e la capogruppo sono soggette alla vigilanza della stessa autorità competente e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

     b) la capogruppo e le banche affiliate sono responsabili in solido per le rispettive obbligazioni oppure le obbligazioni delle banche affiliate sono garantite dalla capogruppo;

     c) il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, la solvibilità e la liquidità della capogruppo e delle banche affiliate sono monitorati su base consolidata;

     d) quando il requisito minimo di fondi propri e passività computabili non è applicato a una banca è affiliata, l'organo di amministrazione della capogruppo ha il potere di impartire istruzioni alla banca affiliata;

     e) il gruppo soggetto a risoluzione rispetta il requisito minimo di fondi propri e passività computabili secondo quanto previsto all'articolo 16-septies, comma 2;

     f) non vi sono nè sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra la capogruppo e le banche affiliate in caso di risoluzione.

 

     Art. 16 decies. (Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). - 1. La Banca d'Italia, previa consultazione con l'autorità competente, determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, ne verifica il rispetto e adotta le decisioni di cui al presente Capo nell'ambito dell'attività di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.

     2. Se il gruppo include società di cui all'articolo 2 aventi sede legale in altri Stati membri, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione di gruppo sia quando essa è l'autorità di risoluzione di una componente del gruppo.

 

     Art. 16 undecies. (Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 che devono rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili segnalano al Comitato di Risoluzione Unico, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, le seguenti informazioni secondo le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE:

     a) l'importo delle passività computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b); la segnalazione è effettuata sia in valore nominale sia in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva previsti all'articolo 16-bis, al netto delle deduzioni di cui alla Parte Due, Titolo I, Capo V bis, Sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     b) l'importo delle altre passività ammissibili, tranne quando, alla data della segnalazione, l'ammontare di fondi propri e di passività computabili è pari ad almeno il 150 per cento del requisito minimo di fondi propri e passività computabili;

     c) per gli elementi di cui alle lettere a) e b), sono segnalati:

     1) la tipologia di strumento e la relativa scadenza;

     2) il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale;

     3) se disciplinati dal diritto di un paese terzo, il paese terzo in questione e la presenza di clausole contrattuali di cui all'articolo 59 e agli articoli 52, comma 1, lettere p) e q) e 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013.

     2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono trasmesse con cadenza almeno semestrale; quelle di cui al comma 1, lettere b) e c), almeno annualmente. Il Comitato di Risoluzione Unico, la Banca d'Italia e la Banca centrale europea, quando questa è l'autorità competente, possono richiedere che le informazioni di cui al comma 1 siano trasmesse con maggiore frequenza.

     3. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano le seguenti informazioni con le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE:

     a) l'importo delle passività computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b);

     b) la tipologia di strumento, la relativa scadenza e il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale;

     c) il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all'articolo 16-septies o all'articolo 16-octies espresso in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva come previsto all'articolo 16-bis.

     4. I commi 1 e 3 non si applicano quando il piano di risoluzione prevede che il soggetto di cui all'articolo 2 debba essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.

     5. Gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al comma 3 non si applicano nei due anni successivi all'applicazione delle azioni di risoluzione o all'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione in conformità al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.

 

     Art. 16 duodecies. (Segnalazioni all'ABE). - 1. La Banca d'Italia, con le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti minimi di passività soggette a bail-in da essa determinati conformemente all'articolo 16-septies o 16-octies.

 

     Art. 16 terdecies. (Violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). - 1. In caso di violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, adotta per quanto di propria competenza, uno o più dei seguenti provvedimenti:

     a) la rimozione degli impedimenti alla risolvibilità a norma degli articoli da 14, 15 e 16;

     b) il divieto di effettuare distribuzioni ai sensi dell'articolo 13-bis;

     c) le misure di cui agli articoli 53-bis e 67-ter del Testo Unico Bancario;

     d) le misure di intervento precoce in conformità al Titolo IV, Capo I, Sezione 01-I del Testo Unico Bancario;

     e) le sanzioni e delle altre misure previste dal Titolo VII.

     2. Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, può altresì valutare se i soggetti di cui all'articolo 2 siano in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente agli articoli 17, 19 o 33 del presente decreto.

     3. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti di cui al presente articolo, sentita l'autorità competente.

 

     Art. 16 quaterdecies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili successivamente alla risoluzione o alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 non sono tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, nei due anni successivi alla data in cui è stato applicato il bail-in o sono state adottate misure che hanno comportato la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale e altre passività subordinate nel contesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), o ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i soggetti di cui all'articolo 2 ai quali è stato applicato uno strumento di risoluzione o il potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia fissa un termine entro il quale ristabilire il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili.

     3. Il rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili definita dall'articolo 16-quater, commi 5, 6 e 11, o dall'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, non è richiesto per i tre anni successivi alla data in cui l'ente designato per la risoluzione o il gruppo di cui esso fa parte sono stati identificati come G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi.

     4. Per facilitare il graduale aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non è vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

     5. Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività computabili e della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili.

     6. La Banca d'Italia può modificare i termini o i requisiti determinati ai sensi del presente articolo.»;

 

     s) all'articolo 19:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), è accertata, in conformità delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia.»;

     2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. L'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), è comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, al Comitato di Risoluzione Unico, alle autorità competenti per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei depositi, all'autorità di risoluzione di gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorità di vigilanza su base consolidata e al CERS.»;

     3) il comma 3 è abrogato.

 

     t) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

     «Art. 19 bis. (Potere di sospendere taluni obblighi). - 1. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, può disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sottoscritto da un soggetto di cui all'articolo 2, al ricorrere delle seguenti condizioni:

     a) che sia stato accertato che il soggetto è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a);

     b) che non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative, che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b);

     c) l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto;

     d) l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per pervenire alla determinazione di cui all'articolo 20, comma 2, oppure per individuare le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o più misure di risoluzione.

     2. La Banca d'Italia individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. La sospensione non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli e dei relativi operatori, delle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, delle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento e delle banche centrali.

     3. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 è esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia può disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui ciò è compatibile con la situazione finanziaria e la liquidità del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto.

     4. La sospensione decorre dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel proprio provvedimento pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 9. La durata della sospensione viene stabilita dalla Banca d'Italia e non supera la mezzanotte del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione.

     5. Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, la Banca d'Italia tiene conto dell'impatto della sospensione sul regolare funzionamento dei mercati finanziari, dell'esigenza di tutelare i diritti dei creditori e la parità di trattamento degli stessi in caso di avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, nonchè della necessità di assicurare un adeguato coordinamento con altre autorità coinvolte in questa procedura.

     6. Fino a quando gli obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sono sospesi ai sensi del comma 1, sono altresì sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna a carico di qualsiasi controparte del medesimo contratto.

     7. Gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione riacquistano efficacia alla scadenza di questa.

     8. Quando dispone la sospensione ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia informa tempestivamente il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto nonchè:

     a) la Banca centrale europea;

     b) l'autorità competente per la vigilanza sulle succursali del soggetto;

     c) il sistema di garanzia dei depositi e il sistema di indennizzo degli investitori ai quali il soggetto aderisce;

     d) il Comitato di Risoluzione Unico;

     e) il Ministro dell'economia e delle finanze;

     f) se del caso, le autorità di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o per la risoluzione di gruppo.

     9. Il provvedimento con cui è disposta la sospensione degli obblighi a norma del presente articolo è pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia, su quello del soggetto di cui è stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto, nonchè sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.

     10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74 del Testo Unico Bancario.

     11. Quando la Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 1, per la durata della sospensione può anche:

     a) limitare l'escussione di garanzie da parte dei creditori del soggetto di cui è stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto. Si applica l'articolo 67, commi 2, 3 e 4;

     b) sospendere i meccanismi terminativi relativi a un contratto di cui il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto è parte. Si applica l'articolo 68, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

     12. Se dopo l'esercizio del potere di cui al comma 1 è stata avviata la risoluzione, non si applica l'articolo 66. Se la Banca d'Italia ha esercitato anche i poteri di cui al comma 11, lettera a) o b), non si applicano, rispettivamente, l'articolo 67 e l'articolo 68.»;

 

     u) all'articolo 20:

     1) al comma 1:

     1.1 alla lettera a), le parole «e di strumenti», sono sostituite dalle seguenti: «, di strumenti», dopo le parole «di capitale» sono inserite le seguenti: «e delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se di durata inferiore all'anno,» e le parole «secondo quanto previsto dal Capo II,», sono soppresse;

     1.2 alla lettera b), le parole «secondo quanto previsto dal Capo III», sono soppresse;

     2) al comma 2, dopo le parole «La risoluzione è disposta quando» sono inserite le seguenti: «, in conformità delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o»;

 

     v) all'articolo 23, comma 1, le parole «ai sensi del Capo II» sono sostituite dalle seguenti: «e di passività computabili»;

 

     z) all'articolo 24:

     1) al comma 1:

     1.1 alla lettera a), le parole «prevista dal Capo II» sono sostituite dalle seguenti: «e delle passività computabili»;

     1.2 alla lettera c), dopo le parole «strumenti di capitale» sono inserite le seguenti: «e delle passività computabili»;

     2) al comma 2, le parole «gli strumenti di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti di capitale e delle passività computabili»;

 

     aa) all'articolo 25:

     a) al comma 1, dopo le parole «degli strumenti di capitale» sono inserite le seguenti: «, delle passività computabili»;

     b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione definitiva di per sè non richiede modifiche al programma di risoluzione.»;

 

     bb) all'articolo 26, comma 1, le parole «e gli strumenti di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «, gli strumenti di capitale e le passività computabili»;

 

     cc) al titolo IV, la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e di passività computabili»;

 

     dd) all'articolo 27, comma 1:

     1) al primo periodo, le parole «e gli strumenti di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «, gli strumenti di capitale e le passività computabili»;

     2) alla lettera a), le parole «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «quando nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 sono accertati i presupposti indicati»;

     3) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo 32», sono soppresse;

 

     ee) all'articolo 28:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per i soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione o la conversione è disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e alle passività computabili di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a).»

     2) al comma 2:

     2.1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno;»;

     2.2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una società avente sede legale in un altro Stato membro, la misura è disposta in conformità dell'articolo 30.»

     3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Se gli strumenti e le passività oggetto di riduzione o conversione sono stati acquistati dall'ente designato per la risoluzione indirettamente mediante altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o di convertire tali strumenti e passività è esercitato di modo che le perdite siano effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente designato per la risoluzione attraverso le componenti del gruppo interessate e che l'emittente sia ricapitalizzato dall'ente designato per la risoluzione.»;

     4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La riduzione o la conversione è disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, limitatamente alle passività indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.»;

 

     ff) all'articolo 29:

     1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera a), il provvedimento è pubblicato secondo la previsione dell'articolo 32, commi 3 e 5.»;

     2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano altresì gli articoli 87 e 88.»;

     3) al comma 3, le parole «e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali» sono sostituite dalle seguenti: «, assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e conseguire gli obiettivi della risoluzione»;

     4) al comma 4, dopo le parole «strumenti di capitale emessi da una società controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata» sono inserite le seguenti: «e quello delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno»;

     5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Della riduzione o conversione delle riserve, delle azioni, delle altre partecipazioni, degli strumenti di capitale e delle passività computabili, che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno, si tiene conto per verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 49, comma 6, lettera a), e comma 8, lettera a).»;

 

     gg) all'articolo 30:

     1) al comma 1, le parole «su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata» sono sostituite dalle seguenti: «o le passività su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata o nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono enti designati per la risoluzione»;

     2) al comma 2, le parole «di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «e delle passività di cui all'articolo 28»;

     3) al comma 3:

     3.1 alla lettera a), le parole «computabili nei fondi propri su base individuale» sono sostituite dalle seguenti: «e le passività soggetti a riduzione o conversione»;

     3.2 alla lettera b), le parole «computabili nei fondi propri su base consolidata» sono sostituite dalle seguenti: «e le passività soggetti a riduzione o conversione»;

 

     hh) all'articolo 31:

     a) al comma 1, dopo le parole «Ai titolari degli strumenti» sono inserite le seguenti: «o delle passività»;

     b) al comma 2, dopo le parole «Ai titolari degli strumenti» sono inserite le seguenti: «o delle passività»;

 

     ii) all'articolo 32:

     1) al comma 1:

     1.1 dopo la parola «Quando» sono inserite le seguenti: «, nei casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

     1.2 alla lettera b), al numero 5, le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»;

     2) al comma 4, dopo le parole: «alle autorità competenti per la vigilanza» sono inserite le seguenti: «o la risoluzione»;

 

     ll) dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

     «Art. 32 bis. (Presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario cooperativo). - 1. In caso di gruppo bancario cooperativo, la risoluzione può essere avviata nei confronti della società capogruppo e di una o più banche affiliate appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione quando i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, risultano accertati nei confronti del gruppo di risoluzione nel suo complesso.»;

 

     mm) all'articolo 33:

     1) al comma 2, le parole «la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, è verificata in capo a essa e ad almeno una banca da essa controllata o, quando la sede legale della banca è stabilita fuori dell'Unione Europea, se l'autorità dello Stato terzo ha determinato che per essa sussistono i presupposti per l'avvio della risoluzione secondo il proprio ordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata in capo ad essa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2»;

     2) al comma 3:

     2.1 dopo le parole «la risoluzione può» è inserita la seguente: «comunque»;

     2.2 la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) la società è un ente designato per la risoluzione;»;

     2.3 la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, è verificata con riguardo ad almeno una banca o una SIM da essa controllata che non è a sua volta un ente designato per la risoluzione;»;

     2.4 la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) la situazione patrimoniale della banca o della SIM controllata di cui alla lettera b) è tale che il suo dissesto minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso ed è necessario adottare un'azione di risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o del gruppo.»;

     2.5 il comma 4 è abrogato;

     2.6 al comma 5, alla lettera b), dopo le parole «in questo caso» sono inserite le seguenti: «il piano di risoluzione prevede che la società finanziaria intermedia sia individuata come ente designato per la risoluzione e»;

 

     nn) all'articolo 34, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati al comma 2, lettera c), la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.»;

 

     oo) all'articolo 37:

     1) al comma 3, dopo le parole «nell'articolo 81, commi» sono inserite le seguenti: «1-ter,»;

     2) al comma 6, dopo le parole «nell'articolo 81, commi» sono inserite le seguenti: «1-ter,»;

 

     pp) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

     «Art. 37 bis. (Altre spese). - 1. La Banca d'Italia recupera le somme corrisposte a terzi da essa o dal fondo di risoluzione unico in relazione all'esecuzione di adempimenti e procedure previsti dalla legge ai fini dello svolgimento delle cessioni di cui al Capo IV, Sezione II, secondo una o più delle seguenti modalità:

     a) a valere sul corrispettivo pagato dal cessionario ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione;

     b) dall'ente sottoposto a risoluzione, come creditore privilegiato;

     c) a valere su eventuali proventi dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione di attività.»;

 

     qq) all'articolo 38, comma 1, le parole «la Banca Centrale Europea quando essa è», sono soppresse;

 

     rr) all'articolo 40, comma 8, le parole «della Banca Centrale Europea in qualità di autorità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorità»;

 

     ss) all'articolo 42:

     1) al comma 3:

     1.1 prima della lettera a) è inserita la seguente:

     «0a) dispone la costituzione dell'ente-ponte in forma di società per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonchè, fermo restando il comma 7, di ogni adempimento necessario per la costituzione della società. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della società prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della società curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;»;

     1.2 alla lettera a), le parole «l'atto costitutivo e lo» sono sostituite dalle seguenti: «le modiche all'atto costitutivo e allo»;

     1.3 la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) in funzione dell'assetto proprietario dell'ente-ponte nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dello stesso, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni;»;

 

     tt) all'articolo 43 il comma 3, è sostituito dal seguente:

     «3. La Banca d'Italia può disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attività o delle passività da esso acquisiti, purchè la cessione avvenga mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti e assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 42, comma 1, la cessione può essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale.»;

 

     uu) all'articolo 45:

     1) al comma 1, le parole «attraverso una successiva cessione o la liquidazione della società veicolo medesima» sono sostituite dalle seguenti: «, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella società stessa ovvero la sua liquidazione» ;

     2) al comma 2:

     2.1 all'alinea, la parola «approva» è soppressa;

     2.2 prima della lettera a) è inserita la seguente:

     «0a) dispone la costituzione della società veicolo per la gestione delle attività in forma di società per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonchè di ogni adempimento necessario per la costituzione della società. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della società prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della società curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;»;

     3) alla lettera a), le parole «l'atto costitutivo e lo» sono sostituite dalle seguenti: «approva le modiche all'atto costitutivo e allo»;

     4) la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) in funzione dell'assetto proprietario della società, nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.»;

 

     vv) all'articolo 49:

     1) al comma 1:

     1.1 alla lettera f), le parole «o di una controparte centrale» sono soppresse e dopo le parole «risoluzione ai sistemi,» sono aggiunte le seguenti: «, o di una controparte centrale autorizzata nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento»;

     1.2 alla lettera g), è aggiunto, in fine, il numero seguente:

     «iii-bis) le passività nei confronti di soggetti di cui all'articolo 2 che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione ma non sono enti designati per la risoluzione, tranne quando queste passività abbiano, nella gerarchia applicabile in sede concorsuale, rango pari o inferiore a quelle derivanti dagli strumenti di debito chirografario di secondo livello, di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario.»;

     2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La Banca d'Italia valuta l'opportunità di escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in ai sensi del comma 2 le passività, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera iii-bis), nei confronti di componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, tenuto conto della attuazione della strategia di risoluzione prescelta.»;

 

     zz) l'articolo 50 è abrogato;

 

     aaa) all'articolo 52, comma 1:

     1) alla lettera a), al numero v), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale »;

     2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passività ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario, sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale.»;

 

     bbb) all'articolo 56:

     1) al comma 2, le parole «dalla Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o particolare.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 105.»;

     2) al comma 5, le parole «la Banca Centrale Europea quando questa è» sono soppresse;

     3) al comma 8, le parole «la Banca Centrale Europea quando questa è» sono soppresse;

 

     ccc) all'articolo 59:

     1) al comma 1, le parole «a norma dell'articolo 49» e il secondo periodo sono soppressi;

     2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. La Banca d'Italia, anche con atti di carattere generale, può prevedere che l'obbligo previsto al comma 1 non si applichi ai soggetti di cui all'articolo 2 per i quali il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è pari alla sola componente di assorbimento delle perdite di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), sempre che questo requisito non sia soddisfatto mediante passività disciplinate dal diritto di un Paese terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1.

     4-ter. Se un soggetto di cui all'articolo 2 determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 è impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, esso notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni, nonchè il grado della passività in questione nella gerarchia applicabile in sede concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia è sospeso l'obbligo di cui al comma 1.

     4-quater. Il comma 4-ter si applica alle sole passività da soddisfarsi con preferenza rispetto ai crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, purchè esse non siano rappresentate da titoli di debito non garantiti.

     4-quinquies. A seguito della notifica di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia può chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilità dell'emittente. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non è impraticabile, essa può richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilità dell'emittente. La Banca d'Italia può inoltre chiedere a quest'ultimo di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1.

     4-sexies. Se, con riguardo a una classe di passività aventi lo stesso grado nella gerarchia concorsuale applicabile, l'ammontare delle passività beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter e di quelle escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dal bail-in, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, è superiore al 10 per cento dell'importo complessivo delle passività di detta classe, la Banca d'Italia valuta l'impatto di tale circostanza sulla risolvibilità dell'emittente, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 87. Se ritiene che vi siano impedimenti alla risolvibilità dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene, la Banca d'Italia applica i poteri di cui agli articoli 14 e 15.

     4-septies. La Banca d'Italia può, anche con atti di carattere generale, specificare sulla base delle norme tecniche di regolamentazione predisposte dall'ABE le categorie di passività alle quali si applica il comma 4-ter.

     4-octies. Le passività per le quali l'emittente non adempia all'obbligo di inserire la clausola di cui al comma 1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività computabili.»;

 

     ddd) all'articolo 60, comma 1:

     1) all'alinea, dopo le parole «e dal Capo IV,» sono inserite le seguenti: «nonchè alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi delle disposizioni del MRU,»;

     2) alla lettera n), le parole «quale autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «, quando è l'autorità competente,»;

 

     eee) all'articolo 61, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza che il contraente abbia diritto al risarcimento del danno o al pagamento di penali previste dal contratto»;

 

     fff) all'articolo 65:

     1) al comma 3, le parole «o di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «della crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 19-bis o una misura di gestione»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo e dell'articolo 68, comma 1, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia ai sensi degli articoli 19-bis, 66 e 67 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale nè stato di insolvenza.»;

 

     ggg) all'articolo 66:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:

     a) dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi operatori;

     b) di controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

     c) delle banche centrali.»;

     2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. La Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze, individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese.

     3-ter. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 è esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia può disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui ciò è compatibile con la situazione finanziaria e la liquidità del soggetto in risoluzione.»;

 

     hhh) all'articolo 67, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il potere di cui al comma 1 non si applica:

     a) ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori;

     b) alle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

     c) alle banche centrali in relazione ad attività dell'ente sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.»;

 

     iii) all'articolo 68:

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

     a) ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori;

     b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

     c) le banche centrali.»;

     2) il comma 8 è abrogato;

 

     lll) dopo l'articolo 68, è inserito il seguente:

     «Art. 68 bis. (Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione) - 1. Quando a un contratto finanziario disciplinato dal diritto di uno Stato terzo si applicherebbero gli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68, se fosse disciplinato dal diritto italiano, i soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola con cui le parti riconoscono che la Banca d'Italia può esercitare i poteri disciplinati dai suddetti articoli nei confronti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stesso e accettano di essere vincolate a quanto previsto dall'articolo 65.

     2. La capogruppo italiana di un gruppo bancario assicura che le banche extracomunitarie, le imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche e le società finanziarie aventi sede in uno Stato terzo da essa controllate inseriscano nei contratti finanziari da esse stipulati una clausola che escluda che l'esercizio dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi della capogruppo da parte della Banca d'Italia costituisca causa per l'attivazione di meccanismi terminativi o per l'escussione delle garanzie relativi a detti contratti.

     3. Non è tenuta al rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro.

     4. La Banca d'Italia può esercitare i poteri di cui agli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68 anche in assenza della clausola di cui al comma 1.»;

 

     mmm) all'articolo 70:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilità, la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità, la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, nonchè la predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione di cui al comma 1-bis e nei collegi europei di risoluzione di cui al comma 1-quater in conformità alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia coopera con i membri dei collegi a cui partecipa.»;

     2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater, la Banca d'Italia, quando è l'autorità di risoluzione di gruppo, istituisce e presiede un collegio di risoluzione al quale partecipano:

     a) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le società controllate incluse nella vigilanza su base consolidata;

     b) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controllano almeno una banca del gruppo;

     c) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative;

     d) l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti degli Stati membri le cui autorità di risoluzione partecipano al collegio, le quali possono farsi accompagnare da un rappresentante della propria banca centrale;

     e) i ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d);

     f) le autorità responsabili per la vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositanti degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d);

     g) l'ABE;

     h) su loro richiesta, e in qualità di osservatori, le autorità di risoluzione di Stati terzi in cui ha sede una banca controllata da una componente del gruppo ovvero in cui quest'ultima ha stabilito una succursale significativa. La partecipazione di queste autorità avviene mediante invito da parte della Banca d'Italia e a condizione che esse siano soggette a requisiti di riservatezza equivalenti a quelli previsti dall'articolo 77.

     1-ter. In qualità di presidente del collegio di risoluzione di cui al comma 1-bis, la Banca d'Italia:

     a) predispone, sentiti gli altri membri del collegio, protocolli e procedure per il funzionamento del collegio stesso;

     b) coordina tutte le attività del collegio;

     c) convoca e presiede tutte le riunioni del collegio e tiene prontamente e pienamente informati i suoi membri con riguardo all'organizzazione delle riunioni, delle principali problematiche da discutere e punti all'ordine del giorno;

     d) informa i membri del collegio di ogni riunione in modo che essi possano chiedere di partecipare;

     e) decide quali membri e osservatori invitare alle riunioni, tenendo in considerazione la rilevanza della problematica da discutere per i membri e gli osservatori, e in particolare il possibile impatto sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati, e fermo restando il diritto delle autorità di risoluzione a partecipare alle riunioni in cui sono discussi argomenti relativi a una decisione comune o a una componente del gruppo nel loro Stato membro;

     f) tiene prontamente informati tutti i membri del collegio delle decisioni e delle risultanze delle riunioni.

     1-quater. Quando una banca, un'impresa di investimento o una società finanziaria di uno Stato terzo controlla due o più soggetti di cui all'articolo 2 aventi sede legale in Italia e in almeno un altro Stato membro ovvero ha stabilito succursali significative in Italia e in almeno un altro Stato membro, la Banca d'Italia, insieme alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri interessati, istituisce un collegio europeo di risoluzione. La Banca d'Italia presiede il collegio europeo di risoluzione se il soggetto avente sede legale nello Stato terzo controlla le società aventi sede legale nell'Unione europea attraverso una società avente sede legale in Italia. Se questa condizione non risulta verificata per alcuno Stato membro, la Banca d'Italia presiede il collegio solo se essa è l'autorità di risoluzione della società con attività totali in bilancio più elevate delle altre società del gruppo aventi sede legale nell'Unione europea. Si applicano i commi 1-bis e 1-ter.

     1-quinquies. L'obbligo di istituire i collegi di cui ai commi 1-bis e 1-quater non sussiste se le funzioni di cui al comma 1 sono espletate da altri consessi o collegi che rispettano quanto previsto in materia di funzionamento dei collegi dal presente articolo. Per i soli collegi europei di risoluzione, l'esenzione di cui al presente comma è subordinata al mutuo accordo degli altri Stati membri interessati.»;

 

     nnn) all'articolo 71, comma 1, la parola «ammissibili» è sostituita dalla seguente: «computabili»;

 

     ooo) gli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 sono abrogati;

 

     ppp) al Titolo V, dopo l'articolo 78, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 78 bis. (Partecipazione al Fondo di Risoluzione Unico). - 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi previsti dal Titolo V, Capo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, versano alla Banca d'Italia tali contributi ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonchè dell'accordo fra gli Stati membri sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di Risoluzione Unico fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014 e ratificato ai sensi della legge 22 novembre 2015, n. 188, e adempiono gli altri obblighi ivi disciplinati.

     2. La Banca d'Italia trasferisce al Fondo di Risoluzione Unico i contributi raccolti dai soggetti indicati dal comma 1, secondo quanto previsto ai sensi del regolamento e dell'accordo ivi citati.

     3. I contributi raccolti ai sensi del comma 1 costituiscono - fino al trasferimento di cui al comma 2 - un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che li ha versati. Questo patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi del presente articolo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato i contributi o nell'interesse degli stessi.

 

     Art. 78 ter. (Recupero degli aiuti di Stato). - 1. A seguito della notifica di una decisione di recupero di aiuti di Stato erogati dal Fondo di Risoluzione Unico, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il provvedimento della Banca d'Italia costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

     2. La riscossione degli importi dovuti è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 145, comma 9, del Testo Unico Bancario; gli importi riscossi sono versati al Comitato di Risoluzione Unico.

     3. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.»;

 

     qqq) all'articolo 88, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Alle indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 37, commi 7 e 8.».;

 

     rrr) All'articolo 96:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 16-bis, 16-quater, 16-quinquies, 16-septies, 16-octies, 16-novies, 16-undecies, 16-duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19, comma 1, 33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica altresì in caso di inosservanza delle corrispondenti disposizioni dell'MRU o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia o dal Comitato di Risoluzione Unico, anche su raccomandazione di quest'ultimo.»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il comma 1 non si applica quando l'inosservanza ha ad oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.»;

     3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. La Banca d'Italia può chiedere al Comitato di Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. Con riguardo ai soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia comunica tempestivamente al Comitato di Risoluzione Unico la conclusione di una procedura sanzionatoria e il suo esito.»;

 

     sss) all'articolo 102:

     1) alla rubrica le parole «: regime transitorio» sono soppresse;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione è disciplinato dal presente articolo.»;

     3) al comma 3, la lettera q), è sostituita dalla seguente: «q) i requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies e il termine per la costituzione di questi requisiti conformemente all'articolo 16-quaterdecies;»;

     4) al comma 3, dopo la lettera q), è inserita la seguente: «q-bis) laddove la Banca d'Italia applichi l'articolo 16-quater, commi 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'ente designato per la risoluzione conformemente all'articolo 16-quaterdecies;».

 

     ttt) all'articolo 103:

     1) alla rubrica le parole «: regime transitorio» sono soppresse;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo è disciplinato dal presente articolo.»;

     3) al comma 2:

     3.1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:

     «a) individua, per ciascun gruppo, gli enti designati per la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione;»;

     3.2 dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

     «a-bis) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo agli enti designati per la risoluzione, e gli impatti di queste azioni per le altre componenti del gruppo;

     a-ter) se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione agli enti designati per la risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e gli impatti di queste azioni per le altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e per gli altri gruppi soggetti a risoluzione;»;

     3.3 la lettera b), è sostituita dalla seguente:

     «b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati, relativamente agli enti designati per la risoluzione stabiliti nell'Unione europea in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti o da gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;»;

 

     uuu) all'articolo 104:

     1) alla rubrica le parole «: regime transitorio» sono soppresse;

     2) al comma 1:

     2.1 le parole «Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 13, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea,»;

     2.2 alla lettera l), la parola «soggette» è soppressa;

 

     vvv) all'articolo 105:

     1) alla rubrica le parole «: regime transitorio» sono soppresse;

     2) al comma 1, le parole «Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 56, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea,».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

     1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1:

     1) alla lettera a-bis), dopo le parole «la Banca d'Italia», sono inserite le seguenti: «o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento,»;

     2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;»;

     3) dopo la lettera e-quater) è inserita la seguente: «e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;»;

     b) all'articolo 6:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU»;

     2) al comma 2, dopo le parole «il SEVIF» sono inserite le seguenti: «e il MRU»;

     c) all'articolo 7, comma 6, le parole «e il MVU» sono sostituite dalle seguenti: «, il MVU e il MRU»;

     d) all'articolo 12-bis, comma 1:

     1) le parole «o da una società del gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «o da uno degli altri soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;

     2) alla lettera b), le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter»;

     e) al Titolo II, capo I, dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 12-ter (Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito).- 1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000.

     2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da una banca è pari ad almeno euro 150.000.

     3. I commi 1 e 2 si applicano altresì alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonchè agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.»;

     f) all'articolo 69-bis, comma 1:

     1) alla lettera f), numero 2), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;

     2) alla lettera g), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180, o all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

     3) alla lettera i), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180 o all'articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

     g) all'articolo 69-quinquies:

     1) al comma 6, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;

     2) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente: «7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.»;

     h) all'articolo 69-sexiesdecies, comma 3, le parole «[decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;

     i) all'articolo 69-octiesdecies:

     1) al comma 1, lettera b), la parola «medesima» è soppressa;

     2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014.»;

     l) all'articolo 69-vicies, comma 1, le parole «[decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;

     m) all'articolo 71, comma 6, primo periodo, le parole «applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e d)»;

     n) all'articolo 80, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ma non quelli di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione, ovvero quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non quelli di cui alla lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014.»;

     o) all'articolo 81, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

     «1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettere a) e d).»;

     p) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;

     q) all'articolo 84, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «I commissari pubblicano altresì una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2, e ai soci sull'andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d'Italia.»;

     r) all'articolo 86:

     1) al comma 1, secondo periodo, le parole «o telefax» sono soppresse e, al terzo periodo dopo le parole «la comunicazione può essere effettuata» sono inserite le seguenti: «con le stesse modalità»;

     2) al comma 4, dopo le parole «posta elettronica» è inserita la seguente: «certificata»;

     3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

     «9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all'accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

     9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla presentazione alla Banca d'Italia degli elenchi di cui al comma 6.»;

     s) all'articolo 91:

     1) al comma 1-bis, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

     «c-ter) quando non sono computabili nei fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti indicati alla lettera c-bis) e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri.»;

     2) al comma 11, dopo le parole «amministrati in un'ottica» sono inserite le seguenti: «conservativa con l'obiettivo»;

     t) all'articolo 92, comma 8, dopo le parole «84, commi 1, 3» sono inserite le seguenti: «, 5»;

     u) all'articolo 95-bis, comma 2-bis, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;

     v) all'articolo 95-ter, comma 2:

     1) alla lettera a), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;

     2) alla lettera b), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;

     z) all'articolo 95-quater:

     1) al comma 1, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;

     2) al comma 2-bis, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;

     aa) all'articolo 96-bis:

     1) al comma 1-bis, lettera d), dopo le parole: «banche extracomunitarie per» sono inserite le seguenti: «prevenire o»;

     2) al comma 1-quater, lettera b), le parole «la banca beneficiaria dell'intervento è» sono sostituite dalle seguenti: «le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell'intervento sono»;

     bb) all'articolo 96-bis.3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis, la responsabilità dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.»;

     cc) all'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), prima delle parole «le procedure di coordinamento» è inserita la seguente: «definisce»;

     dd) all'articolo 102, comma 1, primo periodo, dopo le parole «norme di legge a esse applicabili» sono inserite, in fine, le seguenti: «, fermo restando l'articolo 102-bis»;

     ee) all'articolo 113-ter, comma 3, al secondo periodo, le parole «alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società» sono sostituite dalle seguenti: «il programma di liquidazione della società alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 96-quinquies»;

     ff) all'articolo 144, comma 1, lettera a), dopo le parole «69-quinquies,» sono inserite le seguenti: «69-sexies,».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al Titolo II, Capo II, dopo l'articolo 25-ter, è inserito il seguente:

     «Art. 25 quater. (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito). - 1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dalle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese di investimento dell'Unione Europea o da società del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter del Testo Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest'ultimo.

     2. La previsione del comma 1 si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero come Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1.

     3. La nullità prevista dal presente articolo può essere fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Si applica il comma 6 dell'articolo 23.»;

     b) all'articolo 55-bis, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o in alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;»;

     c) all'articolo 57:

     1) al comma 3-bis dopo le parole «gli articoli 83,» sono inserite le seguenti: «84, comma 3,»;

     2) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

     «6-bis. Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis, nonchè un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennità spettanti ai liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.»;

     3) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

     «6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennità di cui al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del Testo Unico bancario.»;

     4) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

     «6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità nonchè quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravità. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresì l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonchè alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.»;

     d) all'articolo 60-bis.2:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;

     1.2) alla lettera b), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]», sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;

     2) al comma 3, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;

     e) all'articolo 60-bis.3:

     1) al comma 1, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;

     2) al comma 2, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;

     3) al comma 3, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;

     4) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «3 bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito minimo di passività soggette a bail-in prevista dal Capo II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.»;

     f) all'articolo 60-bis.4:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonchè gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza.»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonchè dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto è accertata dalla Banca d'Italia.»;

     3) al comma 2, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;

     g) all'articolo 60-bis.4-bis:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo»;

     2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle società del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 si applica l'articolo 12-ter del Testo Unico bancario.»;

     h) all'articolo 190, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

     «2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l'inosservanza dell'articolo 25-quater.»;

     i) all'articolo 195-quater, comma 1, dopo le parole «60, comma 1, lettere a) ed h),» sono inserite le seguenti: «68-bis,».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) «controparte centrale»: il soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;»;

     b) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

     «n) «partecipante»: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012;».

 

     Art. 5. Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205

     1. L'articolo 1, comma 1105, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

 

     Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

     1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 369, comma 1, lettera e):

     1) al numero 1), la parola «296» è sostituita dalla seguente: «297»;

     2) al numero 2), la parola «297» è sostituita dalla seguente: «298»;

     3) al numero 3), la parola «298» è sostituita dalla seguente: «299».

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie relative alla disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività computabili introdotta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

     1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili determinato ai sensi degli articoli 16-septies o 16-octies del citato decreto legislativo, nonchè, se applicabile, la sua componente definita ai sensi dell'articolo 16- quater, commi 5, 6, 7 e 11 del medesimo decreto, a partire dal 1° gennaio 2024.

     2. Per consentire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, la Banca d'Italia fissa requisiti intermedi da rispettare a partire dal 1° gennaio 2022, che assicurino, di norma, un aumento lineare dei fondi propri e delle passività computabili.

     3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato oltre il 1° gennaio 2024, quando la Banca d'Italia lo ritenga giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al comma 6, avuto riguardo a:

     a) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto tenuto al rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili;

     b) la capacità del soggetto di rispettare comunque in tempi ragionevoli i requisiti di cui al comma 1;

     c) la capacità del soggetto di sostituire con passività computabili le passività che non soddisfano più i criteri di computabilità o di durata di cui agli articoli 72-ter e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 16-quater o all'articolo 16-octies, comma 6, del decreto legislativo n. 180 del 2015, valutando, in caso di incapacità, se questa derivi da fattori idiosincratici o sia dovuta a una perturbazione del mercato.

     4. Gli enti designati per la risoluzione tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 180 del 2015, ne assicurano il rispetto a partire dal 1° gennaio 2022.

     5. Per facilitare il graduale aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 180 del 2015, la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non è vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4. La Banca d'Italia può rivedere i termini e i requisiti indicati ai sensi del presente comma.

     6. Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività computabili, della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili.

     7. Le determinazioni del requisito di fondi propri e passività computabili adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci sino all'adozione delle nuove determinazioni del requisito di fondi propri e passività computabili ai sensi del Titolo II, Capo II bis, del decreto legislativo n. 180 del 2015, introdotto dal presente decreto.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie relative al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     1. L'articolo 68-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, introdotto dal presente decreto, si applica ai soli contratti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del medesimo decreto legislativo, stipulati o modificati significativamente a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse. Alla conclusione delle stesse il fondo di risoluzione istituito dalla Banca d'Italia è liquidato; l'eventuale residuo attivo è ripartito tra le banche aderenti.

     3. L'articolo 12-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, si applica solo alle obbligazioni e agli strumenti di debito emessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Le modifiche apportate dal presente decreto al titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993, alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè al titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni commesse prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993, della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonchè del Titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.