§ VI.3.278 - L.R. 30 novembre 2021, n. 48.
Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:30/11/2021
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale.
Art. 2.  Risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.
Art. 3.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 4.  Stato di previsione delle spese.
Art. 5.  Fondo di cassa.
Art. 6.  Allegati.
Art. 7.  Contributo ai familiari di pazienti affetti da atrofia muscolare spinale di tipo 1.
Art. 8.  Disposizioni in ordine alla prenotazione CUP della terza dose della vaccinazione anti Covid-19 tramite le farmacie convenzionate.
Art. 9.  Disposizioni in materia di anticipazioni finanziarie per il sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. n. 38/1994.
Art. 10.  Contributo al servizio veterinario di assistenza e pronto soccorso di cani e gatti randagi rinvenuti nel territorio della Regione Puglia.
Art. 11.  Modifiche alla L.R. n. 28/2001.
Art. 12.  Modifiche alla L.R. n. 35/2020.
Art. 13.  Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 35/2020.
Art. 14.  Disposizioni in favore dei Centri per l'impiego di Brindisi.
Art. 15.  Contributo straordinario in favore dei Comuni di Chieuti e San Severo per l'adozione delle misure ambientali urgenti sui siti di stoccaggio illecito di rifiuti.
Art. 16.  Modifiche alla L.R. n. 67/2018.
Art. 17.  Modifiche alla L.R. n. 4/2012.


§ VI.3.278 - L.R. 30 novembre 2021, n. 48.

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.

(B.U. 3 dicembre 2021, n. 150)

 

CAPO I

Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023

 

Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023) sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 approvato con legge regionale del 30 novembre 2021, n. 47 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020). Le differenze tra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 sono rappresentate negli allegati 1 (entrata) e 2 (spesa) alla presente legge.

 

     Art. 2. Risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

1. Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2020, già iscritto in via presuntiva per euro 3.010.363.575,74 nella parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 approvato con L.R. n. 36/2020, è rideterminato in euro 3.374.149.866,07 a seguito della approvazione del rendiconto 2020 approvato con L.R. n. 47/2021.

 

     Art. 3. Stato di previsione delle entrate.

1. Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 3.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2021 risulta aumentato di euro 145.629.000,00 quanto alla previsione di competenza, e di euro 145.629.000,00 quanto alla previsione di cassa. Per l'esercizio finanziario 2022 l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 58.393.000,00 e per l'esercizio finanziario 2023 l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 53.579.555,20.

 

     Art. 4. Stato di previsione delle spese.

1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 5.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 risulta aumentato di euro 145.629.000,00 quanto alla previsione di competenza, e di euro 145.629.000,00 quanto alla previsione di cassa. Per l'esercizio finanziario 2022 l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di euro 58.393.000,00 e per l'esercizio finanziario 2023 l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di euro 53.579.555,20.

 

     Art. 5. Fondo di cassa.

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 2.045.739.043,17 in conformità di quanto disposto con l'articolo 9 della L.R. n. 47/2021.

 

     Art. 6. Allegati.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) allegato 1, Assestamento al bilancio di previsione - Residui entrate;

b) allegato 2, Assestamento al bilancio di previsione - Residui spese;

c) allegato 3, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2021 e variazioni al bilancio di competenza 2022 e 2023 - Entrate per titolo e tipologia;

d) allegato 4, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2021 e variazioni al bilancio di competenza 2022 e 2023 - Entrate per titolo;

e) allegato 5, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2021 e variazioni al bilancio di competenza 2022 e 2023 - Spese per missioni, programma e titolo;

f) allegato 6, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2021 e variazioni al bilancio di competenza 2022 e 2023 - Spese per titolo;

g) allegato 7, Quadro generale riassuntivo;

h) allegato 8, Verifica di congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

i) allegato 9, Equilibri di bilancio;

j) allegato 10, Nota integrativa all'assestamento e variazione al bilancio di previsione 2021-2023.

 

CAPO II

Disposizioni di carattere finanziario e diverse

 

     Art. 7. Contributo ai familiari di pazienti affetti da atrofia muscolare spinale di tipo 1.

1. Al fine di aiutare le famiglie per il trattamento dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale di tipo 1 (SMA1), per i quali non risulti possibile accedere a terapie innovative con rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale, è istituito un apposito fondo sociale di sostegno presso il Coordinamento malattie rare dell'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (AReSS).

2. L'AReSS Puglia determina criteri e modalità operative di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 e procede all'erogazione degli stessi.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione e di euro 2 milioni per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023.

 

     Art. 8. Disposizioni in ordine alla prenotazione CUP della terza dose della vaccinazione anti Covid-19 tramite le farmacie convenzionate.

1. Al fine di semplificare la prenotazione presso i centri unici di prenotazione (CUP) della terza dose della vaccinazione anti covid-19 da parte degli aventi diritto, rendendo la stessa diffusa e capillare sul territorio tramite la rete delle farmacie convenzionate pubbliche e private presenti in tutti i Comuni della Regione Puglia, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione, per il tramite del Dipartimento per la promozione della salute e del benessere animale, provvede alla sottoscrizione di specifico accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di anticipazioni finanziarie per il sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. n. 38/1994.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), modificato dall'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al verificarsi di esigenze di liquidità non fronteggiabili con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni mensili del fondo sanitario, gli enti del sistema sanitario regionale sono autorizzati a contrarre, con i rispettivi istituti di credito tesorieri, anticipazioni mensili nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale.".

 

     Art. 10. Contributo al servizio veterinario di assistenza e pronto soccorso di cani e gatti randagi rinvenuti nel territorio della Regione Puglia.

1. Al fine di sostenere l'attività di assistenza e pronto soccorso di cani e gatti randagi rinvenuti nel territorio della Regione, è concesso un contributo straordinario in favore dei Comuni pugliesi che abbiano sottoscritto con il Dipartimento di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" convenzioni per le attività di assistenza e pronto soccorso di cani e gatti randagi rinvenuti nel territorio della Regione Puglia. Per tale finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande di ammissione al contributo che saranno valutate in base all'ordine cronologico di arrivo e secondo le seguenti priorità:

a) i comuni capoluoghi di provincia, i comuni associati ed i comuni singoli;

b) istanze presentate da comuni che non abbiano già beneficiato di contributi regionali nell'ultimo triennio.

 

     Art. 11. Modifiche alla L.R. n. 28/2001.

1. Al comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controllo), come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2018), le parole: "a far data dal primo gennaio 2018" sono soppresse e le parole "settantadue mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi rate mensili".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 72 della L.R. n. 28/2001 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Fermo restando il rispetto di eventuali differenti termini previsti da specifiche disposizioni nazionali e/o convenzionali, su richiesta dell'ente locale, il recupero è dilazionato sino a un massimo di trenta rate semestrali. In caso di mancato o ritardato pagamento di tre rate, anche non consecutive, alla scadenza prefissata, la struttura regionale competente in materia provvede al recupero dell'importo dovuto nei confronti dell'ente locale, anche a valere sui trasferimenti regionali a qualsiasi titolo dovuti.".

3. Su richiesta dell'ente locale e previa verifica del mantenimento degli equilibri del bilancio regionale, la procedura prevista dal comma 2 del presente articolo si applica anche ai piani di rientro approvati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

     Art. 12. Modifiche alla L.R. n. 35/2020.

1. All'articolo 4 della L.R. n. 35/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine del potenziamento e dell'ampliamento dell'offerta formativa, anche in considerazione della carenza di spazi e ambienti adeguati alla vita universitaria nonché dell'incremento delle immatricolazioni, è assegnato in favore dell'Università degli studi di Foggia, a valere sull'autorizzazione di cui al comma 3, un contributo in conto capitale per un importo massimo di euro 7,5 milioni per l'acquisto dell'immobile della ex scuola di polizia denominato Caserma Miale, sito in Foggia, da destinare alle esigenze istituzionali dell'Ateneo. Per finalità di carattere sociale, in considerazione dell'importanza della promozione della cultura della legalità e dell'antimafia sociale nella formazione giovanile, l'Università degli studi di Foggia assicura, nell'ambito dei predetti spazi, la disponibilità di una parte dell'immobile per le esigenze della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia che saranno definite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Puglia, l'Università degli studi di Foggia e le predette direzioni. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede alla definizione delle modalità di erogazione del contributo all'investimento in oggetto.";

b) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2-bis".

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 35/2020.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021), le parole "euro 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14 milioni".

 

     Art. 14. Disposizioni in favore dei Centri per l'impiego di Brindisi.

1. Al fine di assicurare la continuità e la qualità dei servizi di supporto tecnico e amministrativo alla gestione dei Centri per l'impiego dell'ambito provinciale di Brindisi, in relazione alla necessità di prorogare l'accordo di collaborazione pubblico tra la Provincia di Brindisi e l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) Puglia, nelle more del completamento delle procedure di selezione del personale per il potenziamento dei Centri per l'impiego di Puglia e comunque non oltre il termine massimo, non ulteriormente prorogabile, del 30 giugno 2022, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 15, programma 1, titolo 1, è assegnato un contributo straordinario all'ARPAL per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 225 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2022.

 

     Art. 15. Contributo straordinario in favore dei Comuni di Chieuti e San Severo per l'adozione delle misure ambientali urgenti sui siti di stoccaggio illecito di rifiuti.

1. Al fine di sostenere economicamente i Comuni di Chieuti e San Severo per l'adozione delle misure ambientali urgenti sui siti di stoccaggio illecito di rifiuti ricadenti nei territori di competenza, nelle more dell'attivazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi in danno dei soggetti responsabili/obbligati, ai sensi dell'articolo 192, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è concesso un contributo straordinario in favore dei suddetti Comuni. Per tale finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. Le somme recuperate dagli enti beneficiari a valere sui soggetti responsabili saranno rimborsate alla Regione entro 90 giorni dalla loro disponibilità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione del finanziamento.

 

     Art. 16. Modifiche alla L.R. n. 67/2018.

1. Al comma 1-bis dell'articolo 43 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2019), come modificato dall'articolo 13 della L.R. n. 35/2020, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "In ogni caso i proventi dell'alienazione di immobili possono essere destinati alla copertura del piano di risanamento di cui al comma 1 limitatamente alla parte derivante da squilibri di parte capitale.".

 

     Art. 17. Modifiche alla L.R. n. 4/2012.

1. Alla legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 le parole: "dalla data in cui le stesse vengono loro formalmente consegnate dalla Regione" sono soppresse;

b) al comma 3 dell'articolo 16 dopo la parola: "qualificato" sono aggiunte le seguenti: ", da istituirsi anche in forma associata tra consorzi";

c) dopo il comma 3 dell'articolo 16 è inserito il seguente:

"3-bis. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo, mediante referto annuale in coincidenza con l'approvazione del rendiconto di gestione, secondo i principi contenuti nell'articolo 198 del D.Lgs. 267/2000 e la metodologia adottata dai consorzi di bonifica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, da inviare agli amministratori e ai dirigenti dei consorzi e per conoscenza all'Assessore regionale all'Agricoltura e alla competente struttura regionale deputata alla vigilanza e tutela ai sensi dell'articolo 35.";

d) alla fine del periodo del comma 5 dell'articolo 35 dopo la parola: "visto" sono aggiunte le seguenti: "secondo un metodo di campionamento da individuarsi mediante determina dirigenziale della struttura regionale competente deputata al controllo.";

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di diniego del visto di legittimità, di cui al comma 5, da parte della competente struttura regionale, il Consorzio dà avvio al procedimento di riesame, comunicando alla precitata struttura regionale competente il relativo esito, di conferma o di annullamento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del diniego, dandone adeguata motivazione. Nelle more della conclusione del suddetto procedimento di riesame, gli atti dei consorzi non producono effetti.";

f) dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

"Art. 35-bis Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:

a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio e con le attività previste nel piano generale di bonifica di cui all'articolo 3 della presente legge, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.

Art. 35-ter Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)

1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei consorzi di bonifica della Regione Puglia, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell'organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica, iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli OIV, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.

3. I Presidenti dei consorzi, d'intesa, nominano i componenti dell'OIV di cui al comma 2 e definiscono l'indennità loro spettante. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell'OIV e la definizione dell'indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;

b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;

c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.

5. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle strutture dei consorzi.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Allegati

(Omissis)