§ III.1.186 - L.R. 7 luglio 2021, n. 23.
Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:07/07/2021
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 5 della L.R. 9/2017.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 19 della L.R. 9/2017.
Art. 3.  Modifica all'articolo 3 della L.R. 8/2021.


§ III.1.186 - L.R. 7 luglio 2021, n. 23.

Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e 10 maggio 2021, n. 8 (Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari).

(B.U. 8 luglio 2021, n. 88 supplemento)

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della L.R. 9/2017.

1. Al paragrafo 1.7.3. del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) dopo la parola: "immagini" sono aggiunte le seguenti: ", anche al domicilio, ".

2. Al paragrafo 3.2. del comma 3 dell'articolo 5 della L.R. 9/2017 dopo la parola: "paziente, " sono aggiunte le seguenti: "nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, volte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari, ".

3. Dopo il paragrafo 3.2. del comma 3 dell'articolo 5 della L.R. 9/2017 è aggiunto il seguente:

"3.2-bis Con apposito provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede conseguentemente ad aggiornare la Sezione B.01.03 "ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI" del Reg. reg. 13 gennaio 1995, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie).".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 19 della L.R. 9/2017.

1. Al comma 5 dell'articolo 19 della L.R. 9/2017 dopo la parola: "attività" sono aggiunte le seguenti: ", i professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari.".

 

CAPO II

Modifica alla legge regionale 10 maggio 2021, n. 8 (Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari)

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 3 della L.R. 8/2021.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2021, n. 8 (Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari) dopo le parole "commissario ad acta" sono aggiunte le seguenti: "senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, individuando altro dirigente medico della medesima azienda".

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.