§ III.1.183 - L.R. 10 maggio 2021, n. 8.
Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:10/05/2021
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Incontri tra familiari e pazienti
Art. 2.  Adozione e attuazione del documento per l’accesso
Art. 3.  Mancata adozione o esecuzione del documento per l’accesso
Art. 4.  Competenze della Giunta regionale


§ III.1.183 - L.R. 10 maggio 2021, n. 8.

Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari

(B.U. 10 maggio 2021, n. 64 supplemento)

 

Art. 1. Incontri tra familiari e pazienti

1. Per tutta la durata della pandemia da Covid-19, fatte salve le disposizioni legislative o amministrative meno restrittive e al fine di consentire gli incontri in ambiente ospedaliero tra familiari e pazienti in fase di criticità clinica, ovvero bisognosi di particolari e straordinarie necessità sul piano psicologico, affetti da Covid-19 o meno, i direttori sanitari degli stabilimenti ospedalieri adottano senza indugio il documento per l’accesso dei familiari in sicurezza agli incontri con i pazienti in condizioni critiche.

2. Le presenti disposizioni si applicano, fatte salve le norme legislative o disposizioni amministrative meno restrittive, anche agli ospiti delle strutture socio-assistenziali.

 

     Art. 2. Adozione e attuazione del documento per l’accesso

1. Il documento di cui all’articolo 1, la cui attuazione è demandata ai direttori delle Unità operative, detta disposizioni per la definizione dello stato di condizione clinica critica e comunque in tempo per assicurare la partecipazione attiva del paziente agli incontri, procedure amministrative e sanitarie d’ammissibilità, comprese le modalità di vestizione e svestizione dai dispositivi di protezione individuali, orari e tempi massimi degli incontri, vigilanza dell’operatore sanitario, condizioni di massima riservatezza possibile, disposizioni suppletive di sicurezza qualora il congiunto ammesso all’incontro sia affetto da Covid-19 e ogni altra disposizione per lo svolgimento in sicurezza degli incontri. Il documento deve inoltre prevedere esplicitamente che sarà il direttore dell’Unità operativa, o facente funzione, ad autorizzare le visite dei congiunti in caso di richiesta o a promuoverle rivenendo un chiaro beneficio per il paziente, avendo particolare cura di garantire la discrezione, la riservatezza e la dignità di tutti gli altri pazienti dello stesso reparto.

2. Per i casi di cui all’articolo 1 comma 2, il documento è adottato e attuato dal responsabile sanitario della struttura.

 

     Art. 3. Mancata adozione o esecuzione del documento per l’accesso

1. In caso di mancata adozione del documento per l’accesso di cui agli articoli 1 e 2, nel termine perentorio di sette giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, provvede il direttore sanitario dell’azienda sanitaria di riferimento territoriale nei sette giorni successivi.

2. In caso di mancata attuazione del documento per l’accesso da parte dei direttori delle Unità operative, provvede il direttore sanitario dell’azienda sanitaria di riferimento territoriale anche attraverso la nomina di un commissario ad acta senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, individuando altro dirigente medico della medesima azienda [1].

 

     Art. 4. Competenze della Giunta regionale

1. Nel termine perentorio di cinque giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale può adottare con deliberazione il documento regionale tipo a cui dovranno riferirsi tutti i regolamenti di stabilimento di cui all’articolo 1.

2. Salvi e impregiudicati i termini previsti dagli articoli 1, 2 e 3, la Giunta regionale può dettare modifiche operative tendenti alla semplificazione delle procedure previste dalle presenti disposizioni, da intendersi quale integrazione del documento di cui all’articolo 1.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 luglio 2021, n. 23.