§ 6.5.189 - Regolamento 14 giugno 2021, n. 954.
Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:14/06/2021
Numero:954


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 6.5.189 - Regolamento 14 giugno 2021, n. 954.

Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19

(G.U.U.E. 15 giugno 2021, n. L 211)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'acquis di Schengen, i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri possono circolare liberamente nei territori di tutti gli altri Stati membri per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(2) Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale concernente la propagazione mondiale del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2), che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L'11 marzo 2020 l'OMS ha reso la sua valutazione che qualifica la COVID-19 come pandemia.

(3) Per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 gli Stati membri hanno adottato alcune misure che hanno inciso sulla circolazione verso e dentro il territorio degli Stati membri, quali restrizioni all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2. Tali restrizioni hanno effetti negativi per le persone e le imprese, in particolare per le persone che vivono in regioni frontaliere e che attraversano la frontiera quotidianamente o frequentemente per motivi di lavoro, affari, istruzione, famiglia, cure mediche o per prestare assistenza.

(4) Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 (2), che ha introdotto un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19.

(5) Il 30 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1632 (3), che ha esortato gli Stati membri vincolati dall'acquis di Schengen ad applicare i principi generali, i criteri comuni, le soglie comuni e il quadro comune di misure, comprese le raccomandazioni su coordinamento e comunicazione di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1475.

(6) Molti Stati membri hanno avviato o prevedono di avviare iniziative per il rilascio di certificati di vaccinazione anti COVID-19. Tali certificati di vaccinazione tuttavia, affinché possano essere usati efficacemente nel contesto degli spostamenti transfrontalieri all'interno dell'Unione, devono essere pienamente interoperabili, compatibili, sicuri e verificabili. Occorre un approccio comune tra gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto, il formato, i principi, le norme tecniche e il livello di sicurezza di tali certificati di vaccinazione.

(7) Prima della data di applicazione del presente regolamento vari Stati membri hanno già esentato le persone vaccinate da alcune restrizioni agli spostamenti. Qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni agli spostamenti messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, come l'obbligo di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, essi dovrebbero essere tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di vaccinazione rilasciati da altri Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale accettazione dovrebbe avvenire alle stesse condizioni, vale a dire che, per esempio, se uno Stato membro considerasse sufficiente la somministrazione di una sola dose di vaccino, dovrebbe farlo anche per i titolari di un certificato di vaccinazione che indica una sola dose dello stesso vaccino.

(8) Le procedure armonizzate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) non dovrebbero impedire agli Stati membri di decidere di accettare certificati di vaccinazione rilasciati per altri vaccini anti COVID-19 che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), vaccini la cui distribuzione è stata temporaneamente autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e vaccini che abbiano completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS. Qualora un tale vaccino anti COVID-19 ottenga successivamente l'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, l'obbligo di accettare i certificati di vaccinazione alle stesse condizioni riguarderebbe anche i certificati di vaccinazione rilasciati da uno Stato membro per tale vaccino anti COVID-19, indipendentemente dal fatto che i certificati di vaccinazione siano stati rilasciati prima o dopo l'autorizzazione attraverso la procedura centralizzata. Il regolamento (UE) 2021/953 istituisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19. Tale regolamento si applica ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione.

(9) Conformemente agli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (7), i cittadini di paesi terzi cui si applicano tali disposizioni possono spostarsi liberamente nei territori degli Stati membri.

(10) Fatte salve le norme comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone previste dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e al fine di agevolare la circolazione nei territori degli Stati membri ai cittadini di paesi terzi che hanno diritto di spostarsi, il quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 istituito dal regolamento (UE) 2021/953 dovrebbe applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi che non sono già contemplati da tale regolamento, a condizione che siano regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio di uno Stato membro e che siano autorizzati a spostarsi negli altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.

(11) Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni agli spostamenti durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19. Inoltre, ogni requisito di verifica dei certificati istituiti dal regolamento (UE) 2021/953 non giustifica, di per sé, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. I controlli alle frontiere interne dovrebbero restare una misura di extrema ratio, soggetta alle specifiche norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/399.

(12) Dal momento che il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri, non dovrebbe essere inteso come una concessione ai cittadini di paesi terzi che desiderino recarsi in uno Stato membro del diritto di ottenere un certificato COVID digitale dell'UE da detto Stato membro prima del loro arrivo sul territorio di quest'ultimo. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di rilasciare certificati di vaccinazione presso gli uffici consolari.

(13) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 (9) relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione e all'eventuale revoca di tale restrizione. Il presente regolamento non contempla le restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali verso l'Unione.

(14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(15) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (10); l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Al fine di consentire agli Stati membri di accettare, alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/953, i certificati COVID-19 rilasciati dall'Irlanda ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel suo territorio per agevolare gli spostamenti all'interno dei territori degli Stati membri, l'Irlanda dovrebbe rilasciare a tali cittadini di paesi terzi certificati COVID-19 che soddisfino i requisiti del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE. L'Irlanda e gli altri Stati membri dovrebbero accettare i certificati COVID-19 rilasciati ai cittadini di paesi terzi contemplati dal presente regolamento su base reciproca.

(16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(17) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (12).

(18) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (14).

(19) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (15) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (16).

(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, al risultato dei test e alla guarigione di una persona dalla COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21) Tenuto conto dell'urgenza determinata dalla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(22) Il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e hanno espresso un parere congiunto il 31 marzo 2021 (18),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Gli Stati membri applicano le norme stabilite nel Regolamento 14 giugno 2021, n. 953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.

 

     Art. 2.

A condizione che l'Irlanda abbia notificato al Consiglio e alla Commissione che accetta i certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 rilasciati dagli Stati membri alle persone contemplate dal presente regolamento, gli Stati membri accettano, alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/953, i certificati COVID-19 rilasciati dall'Irlanda nel formato conforme ai requisiti del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE di cui al regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che hanno diritto di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri.

 

     Art. 3. [1]

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021 e per tutta la durata di applicazione del regolamento (UE) 2021/953.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

(1) Posizione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 giugno 2021.

(2) Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).

(3) Raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio, del 30 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 25).

(4) Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(5) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) (6) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(7) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(8) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(9) Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208 I dell'1.7.2020, pag. 1).

(10) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(11) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(12) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(13) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(14) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(15) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(16) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(17) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(18) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento 29 giugno 2022, n. 1035.