§ 19.3.66 - Decisione 1 luglio 2002, n. 1247.
Decisione n. 2002/1247/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa allo statuto e alle condizioni generali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:01/07/2002
Numero:1247


Sommario
Art. 1.  Retribuzione del garante europeo della protezione dei dati.
Art. 2.  Retribuzione del garante aggiunto.
Art. 3.  Procedura di nomina.
Art. 4.  Sede.
Art. 5. 


§ 19.3.66 - Decisione 1 luglio 2002, n. 1247. [1]

Decisione n. 2002/1247/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa allo statuto e alle condizioni generali d’esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati.

(G.U.C.E. 12 luglio 2002, n. L 183).

 

     Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il garante europeo della protezione dei dati è l’organo indipendente di controllo incaricato di sorvegliare l’applicazione alle istituzioni e agli organismi comunitari degli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati.

     (2) Le norme relative alla protezione dei dati mirano a garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare la loro vita privata e familiare, in relazione al trattamento dei dati di carattere personale, conformemente, in particolare, all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, tenendo in debita considerazione gli articoli 7 e 8 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali diritti fondamentali sono interpretati, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, alla luce dell’articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. L’obiettivo della protezione dei dati deve essere garantito tenuto conto dell’obiettivo di non limitare le informazioni accessibili ai cittadini sulle attività pubbliche.

     (3) Per l’effettivo insediamento di tale organo indipendente di controllo è necessario fissare lo statuto e le condizioni generali d’esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati e di garante aggiunto.

     (4) La maggior parte degli elementi costitutivi dello statuto e delle condizioni generali di esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati è già inclusa nel regolamento (CE) n. 45/2001. Esso contiene le disposizioni necessarie per la nomina del garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto, nonché le disposizioni relative alle risorse umane e finanziarie, all’indipendenza, all’obbligo di segreto professionale, alle funzioni e alle competenze. Il regolamento interno relativo al garante europeo della protezione dei dati, previsto all’articolo 46, lettera k), del regolamento (CE) n. 45/2001, dovrebbe contenere in particolare norme procedurali concernenti le modalità con cui il garante europeo della protezione dei dati esercita le sue competenze.

     (5) Il garante europeo della protezione dei dati è vincolato dal diritto comunitario e dovrebbe rispettare il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, sull’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Egli dovrebbe pertanto essere vincolato dalle disposizioni del trattato riguardanti la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che stabiliscono che il processo decisionale dell’Unione è quanto più aperto possibile e prevedono la protezione dei dati di carattere personale, segnatamente della vita privata.

     (6) La copertura finanziaria della presente decisione dovrebbe essere compatibile con il massimale previsto alla rubrica 5.

     (7) Nel regolamento (CE) n. 45/2001 mancano soltanto due aspetti importanti dello statuto, che devono dunque essere definiti. Essi riguardano la retribuzione del garante e del garante aggiunto, le indennità e ogni altro compenso sostitutivo, nonché la sede del garante. Occorre inoltre precisare le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 relative alla procedura di nomina del garante europeo e del garante aggiunto.

     (8) La retribuzione del garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere allo stesso livello di quella del mediatore europeo, considerata la necessità di dare al garante uno status adeguato alle sue funzioni e competenze, ed essendo il regolamento (CE) n. 45/2001 sostanzialmente ispirato al mediatore europeo per la definizione del profilo istituzionale del garante. Il mediatore europeo è equiparato ad un giudice della Corte di giustizia per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza.

     (9) Il garante aggiunto dovrebbe essere equiparato al cancelliere della Corte di giustizia per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, in modo da istituire una gerarchia tra garante europeo e garante aggiunto. A entrambi è comunque attribuito lo stesso tipo di trattamento economico, analogamente alla loro procedura di nomina, al mandato e alle funzioni.

     (10) La sede del garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere fissata a Bruxelles, per assicurare la necessaria vicinanza che, per la natura stessa dei suoi compiti, deve esistere tra garante stesso e istituzioni e organismi comunitari soggetti al suo controllo e, al fine di agevolare lo svolgimento armonioso delle sue funzioni.

     (11) Occorrerà esaminare in quale misura la collaborazione con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull’Unione europea, prevista dall’articolo 46, lettera f), del regolamento (CE) n. 45/2001, consente di realizzare l’obiettivo di garantire l’applicazione coerente delle norme e procedure di controllo volte alla protezione dei dati.

     (12) La commissione competente del Parlamento europeo potrà decidere di tenere un’audizione, aperta a tutti i deputati, dei candidati iscritti nell’elenco predisposto dalla Commissione in conformità dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 dopo un invito pubblico a presentare candidature,

     decidono:

 

Art. 1. Retribuzione del garante europeo della protezione dei dati.

     Il garante europeo della protezione dei dati è equiparato a un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda la retribuzione, le indennità, il trattamento di quiescenza e ogni altro compenso sostitutivo.

 

     Art. 2. Retribuzione del garante aggiunto.

     Il garante aggiunto è equiparato al cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda la retribuzione, le indennità, il trattamento di quiescenza e ogni altro compenso sostitutivo.

 

     Art. 3. Procedura di nomina.

     Il garante europeo della protezione dei dati ed il garante aggiunto sono nominati in seguito a un invito pubblico a candidarsi. Tale invito consentirà a tutte le parti interessate nell’insieme della Comunità di presentare la propria candidatura. L’elenco dei candidati è pubblico. La commissione competente del Parlamento europeo, in base alla proposta della Commissione stabilita conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001, può decidere di organizzare colloqui allo scopo di stabilire una preferenza.

 

     Art. 4. Sede.

     Il garante europeo della protezione dei dati e il garante aggiunto hanno sede a Bruxelles.

 

     Art. 5.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Abrogata dall'art. 99 del Regolamento 23 ottobre 2018, n. 1725.