§ 6.2.392 - L.R. 6 maggio 2021, n. 19.
Legge di stabilità regionale 2021


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:06/05/2021
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
Art. 2.  Limiti di impegno
Art. 3.  Attuazione degli interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
Art. 4.  Norme in materia di spesa
Art. 5.  Disposizioni sul regime di interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale
Art. 6.  Esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti disabili
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi turismo)
Art. 7 bis.  (Contributo straordinario per la Fondazione Matera 2019)
Art. 8.  Copertura finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 6.2.392 - L.R. 6 maggio 2021, n. 19.

Legge di stabilità regionale 2021

(B.U. 6 maggio 2021, n. 41 Speciale)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2021-2023 nei limiti indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e al sostegno dell’economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2021-2023 nei limiti indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2021-2023 nei limiti indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati, per il triennio 2021-2023, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Attuazione degli interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2021-2023, relativa al programma operativo del fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR), è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2021-2023, relativa al programma operativo del fondo sociale europeo (PO FSE), è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella F, allegata alla presente legge.

3. I Direttori generali delle Direzioni generali regionali rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 4. Norme in materia di spesa

1. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell’esercizio 2021, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

2. E’ vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

     Art. 5. Disposizioni sul regime di interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale

1. Ai fini dell’interruzione dell’obbligo di pagamento di cui ai commi 43 e seguenti dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è fatto obbligo alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli ad esse consegnati mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, di effettuare la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico (PRA). L'acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un'impresa autorizzata, o comunque abilitata al commercio di veicoli, senza le modalità suddette non interrompe l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

2. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da uso di terzi a uso proprio.

3. L'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del precedente comma 1, entro i termini di cui al comma 44 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, esonera dalla comunicazione prevista dai commi 44 e 45 del medesimo articolo 5. La Regione, per il tramite del soggetto appositamente individuato, provvede a comunicare l'importo del diritto fisso dovuto per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal comma 47 del medesimo articolo 5, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro l'ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 10 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse) con effetto dalla data della trascrizione medesima.

4. Le modalità applicative delle presenti disposizioni sono stabilite con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria regionale.

5. Le disposizioni innovative di cui al presente articolo trovano applicazione dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 4.

 

     Art. 6. Esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti disabili

1. All’articolo 8 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2004) è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.”.

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi turismo)

1. L’articolo 12 della legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 è abrogato.

2. Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 le parole: “così come nel caso non sia pagata la tassa di concessione annuale” sono soppresse.

 

     Art. 7 bis. (Contributo straordinario per la Fondazione Matera 2019) [1]

1. Per l’esercizio 2021, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire alla fondazione Matera 2019 un contributo straordinario di 350.000,00 euro, già iscritto nella missione 05 – programma 02 del bilancio della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), per le relative spese di funzionamento

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 8. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa e le minori entrate per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

Elenco Allegati

(Omissis)

 


[1] Articolo inserito dall'art. 46 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.