§ 4.4.135 - L.R. 23 settembre 2021, n. 39.
Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:23/09/2021
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Obblighi a carico del proponente ovvero del gestore
Art. 4.  Ruolo dell’autorità competente
Art. 5.  Attività di valutazione dell’ARPAB
Art. 6.  Gestione delle criticità correlate ad impianti esistenti
Art. 7.  Disposizioni transitorie
Art. 8.  Abrogazioni
Art. 9.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 10.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 4.4.135 - L.R. 23 settembre 2021, n. 39.

Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene

(B.U. 24 settembre 2021, n. 74 Speciale)

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai provvedimenti che valutano le emissioni in atmosfera, per includere i valori limite relativi alle emissioni odorigene al fine di prevenire e limitare le molestie olfattive prodotte da attività antropiche.

2. Esse si applicano:

a) ai nuovi impianti e nuove attività legge, a condizione che detti impianti e attività siano soggetti:

a.1 all’autorizzazione concernente le emissioni in atmosfera D.Lgs.152/2006 Parte Quinta, art.269; tutti gli impianti della parte V;

a.2 all’autorizzazione alla Gestione dei Rifiuti di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, Titolo I, Capo IV;

a.3 alla valutazione d’impatto ambientale, all’autorizzazione integrale ambientale (AIA) di competenza regionale [1];

b) a tutti gli impianti ed attività esistenti, nei casi di:

b.1 modifiche o estensioni dei progetti relative ad impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione laddove per tali modifiche sia necessaria la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Screening) o la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione significativa del quadro emissivo odorigeno;

b.2 ripetute segnalazioni di odori, non ascrivibili solamente ad imprevedibili episodi di malfunzionamento o di anomalie impiantistiche o gestionali, nel corso dell'esercizio pregresso degli impianti e delle attività che trovino riscontro oggettivo nelle attività di vigilanza e controllo di ARPAB o di altri enti o organi di controllo;

c) ad impianti ed attività, qualora l'Autorità Competente ritenga necessario e urgente riesaminare l’autorizzazione in esito alle attività di cui all’articolo 5, a seguito di ripetute segnalazioni di odori.

3. È fatto comunque salvo quanto specificatamente disposto da altra normativa regionale relativamente alle problematiche olfattive derivanti da particolari attività o impianti.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle presenti disposizioni;

b) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o solo in parte, l’installazione o l’impianto;

c) installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore [2];

d) attività: lavorazioni che producono emissioni in atmosfera;

e) istanza: la domanda, presentata dal gestore o dal proponente, volta all’ottenimento del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di valutazione di impatto ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;

f) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale, o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;

g) sostanze: gli elementi chimici e i loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;

h) odorante: sostanza che stimola il sistema olfattivo umano in modo che sia percepito un odore;

i) emissione odorigena: emissione convogliata o diffusa avente effetti di natura odorigena;

l) sorgente puntiforme: sorgente fissa discreta di emissione dei gas di scarico nell'atmosfera attraverso condotti canalizzati di dimensioni e portata dell'aria definite (camini, sfiati, ecc...);

m) sorgente diffusa areale con flusso indotto o attiva: sorgente con dimensioni definite con un flusso di aria uscente (biofiltri o cumuli areati) superiore a 50 m3 /h*m2;

n) sorgente diffusa areale senza flusso indotto o passiva: sorgente con dimensioni definite con un flusso di aria uscente inferiore a 50 m3 /h*m2 in cui l'unico flusso presente è quello dovuto al trasferimento di materia dalla superficie all'aria sovrastante (discariche, vasche degli impianti di depurazione acque reflue, cumuli di composti non aerati, ecc...);

o) sorgente fuggitiva: sorgente elusiva o difficile da identificare che rilascia quantità indefinite di odoranti dovute a perdite (valvole, flange, aperture di ventilazione passiva, ecc...);

p) sorgente odorigena: la sorgente puntiforme, diffusa o fuggitiva dell’installazione che rilascia odore;

q) sorgente odorigena significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m3;

r) unità odorimetrica: la quantità di odorante/i che, quando evaporata in un metro cubo di gas neutro in condizioni normali, provoca una risposta fisiologica in un gruppo di prova (soglia di rivelazione) equivalente a quella provocata da una massa di odore di riferimento europeo (EROM), evaporata in un metro cubo di gas neutro in condizioni normali;

s) portata di odore (OER - Odour Emission Rate): è la quantità di unità odorimetrica europea che attraversa una superficie data·divisa per il tempo. Essa è il prodotto della concentrazione di odore cod, della velocità di uscita v e dell'area di uscita A o il prodotto della concentrazione di odore cod e della portata in volume pertinente. La sua unità di misura è ouE/h (o ouE/min o ouE/s, rispettivamente);

t) concentrazione di odore: numero delle unità odorimetriche europee in un metro cubo di gas in condizioni normali. L'unità di misura è l'unità odorimetrica europea al metro cubo: ouE/m 3;

u) disturbo olfattivo: alterazione momentanea dello stato di benessere della persona causato dall’esposizione a un odore;

v) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità dell’odore e frequenza di esposizione all’odore;

z) recettore sensibile: posizione geografica sul territorio presso la quale devono essere rispettati i valori di accettabilità in relazione alla destinazione d’uso attuale e prevista;

aa) valore di accettabilità: concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata sull’intero dominio temporale di simulazione annuale che deve essere rispettata presso i recettori sensibili;

ab) valore obiettivo: valore di emissione odorigena tale da evitare o minimizzare, sul territorio circostante, le ricadute odorigene derivanti dall’esercizio dell’attività;

ac) valore limite: portata massima o concentrazione massima di emissione odorigena espressa in unità odorimetriche per le fonti di emissione degli impianti/attività;

ad) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi.

2. Sono fatte salve le altre definizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e alla norma UNI 11806.2021 (Qualità dell'aria - Emissioni odorigene e impatto olfattivo – Vocabolario) [3].

 

     Art. 3. Obblighi a carico del proponente ovvero del gestore

1. Il proponente ovvero il gestore, se l’impianto o l’attività è ricompresa tra quelle indicate all’art.1, all’atto della presentazione dell’istanza all’autorità competente, provvede a:

a) specificare se l’istanza è relativa ad impianto/attività nuova o già esistente;

b) descrivere puntualmente il ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materie prime, intermedi e prodotti solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);

c) caratterizzare le sorgenti emissive determinando la concentrazione di odore, la portata di odore e la concentrazione delle singole sostanze emesse, odoranti o traccianti non odoranti. Nel caso di impianti da realizzare, in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali, tali valori potranno essere ricavati da dati di bibliografia su impianti analoghi;

d) dichiarare, ai sensi del D.P.R. 455/2000, l’assenza o l’esistenza di sorgenti emissive odorigene significative;

e) identificare e ubicare in planimetria tutte le sorgenti odorigene significative degli impianti/attività, nonché specificare tempi e durata di funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;

f) descrivere i sistemi di abbattimento eventualmente adottati e gli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene.

g) fornire un’adeguata informazione e rappresentazione cartografica dell’area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione alla presenza di aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e di recettori sensibili.

2. Nel caso di presenza di sorgenti emissive odorigene significative, il proponente dovrà effettuare:

a) la stima dell’impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le indicazioni di cui all’allegato tecnico annesso alla presente legge;

b) la determinazione diretta dell'impatto olfattivo dell’impianto a regime secondo un piano di monitoraggio da sottoporre all’Autorità competente e all’ARPAB.

3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli impianti già esistenti, nel caso in cui, durante il precedente periodo autorizzativo, gli enti o organi di controllo abbiano attestato episodi di molestia olfattiva attribuibile all’impianto.

4. Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene classificate come significative devono essere svolti secondo le prescrizioni rese con l’autorizzazione, preferibilmente in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.

 

     Art. 4. Ruolo dell’autorità competente

1. L’Autorità Competente, nell’ambito dell’istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Basilicata (ARPAB):

a) valuta l’adeguatezza e la completezza della documentazione presentata dal proponente;

b) verifica, anche sulla base delle migliori tecniche disponibili, l’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali proposti dal gestore ovvero dal proponente al fine di garantire il contenimento delle emissioni odorigene, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della presenza di potenziali recettori sensibili;

c) individua dei valori “obiettivo”, espressi come concentrazione di odore (ouE/m3) e portata di odore (ouE/s) specifici per le diverse sorgenti emissive dell’impianto o dell’attività, che consentano di contenere entro i limiti di accettabilità l’impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene;

d) prescrive in sede di autorizzazione le modalità, i parametri e le frequenze del monitoraggio dell’impatto olfattivo, in corrispondenza della messa a regime degli impianti e per un periodo successivo di valutazione della durata, a seconda della tipologia dell’impianto, compresa tra 4 e 12 mesi;

e) formula le eventuali prescrizioni tecniche e gestionali, definendone la relativa tempistica, per il contenimento delle emissioni odorigene sia ad impianto a regime che nella fase di messa in esercizio.

2. Al termine del periodo di valutazione, sulla base degli esiti delle attività di vigilanza e controllo condotte dagli enti e organismi di controllo e della relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, prodotta dal gestore entro 60 gg dal termine del periodo di valutazione, l'Autorità Competente adotta uno o più provvedimenti con i quali:

a) definisce i valori limite di concentrazione di odore (ouE/m3) e di portata di odore (ouE/s);

b) prescrive il Piano di monitoraggio dell’impatto olfattivo modificando e/o confermando la frequenza e la modalità di monitoraggio periodico di cui al comma 1 lett. d);

c) prescrive le modalità operative, gestionali o tecniche da applicare all’impianto necessarie ad eliminare o ridurre le emissioni odorigene;

d) prescrive, se necessario, la predisposizione di un Piano di contenimento delle emissioni odorigene, e la tempistica di attuazione.

3. Qualora al termine del periodo di valutazione l'impatto olfattivo ecceda, presso uno o più ricettori sensibili, i valori di accettabilità, l'Autorità Competente individua nuovi valori obiettivo e adotta uno o più provvedimenti con i quali dispone che:

a) sia effettuata una verifica del ciclo produttivo dell’impianto e delle fonti di emissioni odorigene;

b) sia redatto ed attuato, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di cui al presente comma, un ulteriore monitoraggio dell’impatto olfattivo e un Piano di contenimento delle emissioni odorigene che consenta il rispetto dei nuovi valori obiettivo.

Al termine del periodo di cui al comma 3 lettera b), l’Autorità Competente, sulla base degli esiti dei monitoraggi e delle attività di vigilanza e controllo condotte dagli enti e organismi di controllo, ai sensi del successivo art.5, fissa i valori limite di concentrazione di odore (ouE/m3) e di portata di odore (ouE/s).

4. In sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni procedenti tengono conto della presenza di sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità delle presenti disposizioni e assicurando in ogni caso il rispetto delle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio [4].

5. La violazione da parte del gestore o del proponente delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nei provvedimenti determina l’applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore.

 

     Art. 5. Attività di valutazione dell’ARPAB

1. Fermo restante la verifica dell’ottemperanza da parte del gestore delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi, l’ARPAB effettua la verifica documentale degli elaborati di progetto prodotti dai gestori ed esegue sopralluoghi finalizzati alla verifica delle emissioni odorigene significative e dell’impatto olfattivo.

2. L’ ARPAB trasmette all’Autorità Competente il rapporto sulla verifica documentale e sull’attività di sopralluogo, di campionamento e analisi delle emissioni odorigene e dell’impatto olfattivo, allegandone i verbali di sopralluogo ed eventuali rapporti di prova, e riportando tutte le criticità eventualmente riscontrate.

3. La valutazione da parte dell’ARPAB è effettuata anche tramite accesso remoto ai dati di monitoraggio in continuo dell’impatto olfattivo, laddove disponibili.

4. L’ARPAB può effettuare in qualunque momento attività di ispezione e verifica degli autocontrolli prodotti dal gestore o dal proponente.

5. Laddove lo ritenga necessario, l’ARPAB può effettuare sopralluoghi finalizzati alla verifica delle emissioni odorigene significative e dell’impatto olfattivo, seguendo le modalità operative stabilite nell’Allegato tecnico alla presente legge, a seguito di segnalazioni di disturbo olfattivo trasmesse dal Sindaco dell’area interessata.

 

     Art. 6. Gestione delle criticità correlate ad impianti esistenti

1. Nei casi di impianti o attività esistenti che determinano situazioni di disagio olfattivo accertato da ARPAB e che coinvolgono porzioni significative di territorio e di popolazione, è attivata una procedura operativa condivisa tra tutti gli enti chiamati ad intervenire, attuata in più fasi successive e dettagliata nell’allegato tecnico alla presente legge.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati per effetto delle disposizioni della D.G.R. 22 aprile 2002, n. 709 "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio e di stabilizzazione” restano disciplinati dalla normativa previgente.

 

     Art. 8. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la D.G.R. 22 aprile 2002, n. 709 "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio e di stabilizzazione” limitatamente alle prescrizioni e disposizioni concernenti le emissioni odorigene.

 

     Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

 

     Art. 10. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

ALLEGATO TECNICO


[1] Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[2] Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[3] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[4] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.